CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 maggio 2026
Cassazione n. 15966/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Agenzia delle entrate – Riscossione, in persona del legale rappresentantepro tempore, Agenzia delle entrate - [OSCURATO:PERSONA] di Roma 2, inpersona del legale rappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado delLazio n. 7059/04/24 depositata il 21/11/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza n. 7059/04/24 del 21/11/2024, la Corte di giustiziatributaria di secondo grado di Roma (di seguito CGT2), pronunciando insede di rinvio a seguito di Cass. n. 15460 del 03/06/2021, rigettaval’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n.Numero registro generale 11338/2025Numero sezionale 2378/2026Numero di raccolta generale 15966/2026Data pubblicazione 24/05/202616936/51/17 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguitoCTP), che aveva dichiarato l’estinzione del giudizio inter partes,compensando le spese di lite.1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, il ricorrente avevaproposto ricorso avverso una cartella di pagamento e il giudizio si eraestinto in primo grado per cessazione della materia del contendere, concompensazione delle spese di lite. Con sentenza n. 5717/03/20 laCommissione tributaria regionale del Lazio, adita dal sig. [OSCURATO:PERSONA] in sededi appello, aveva riconosciuto allo stesso la somma di euro 500,00 per ilprimo grado e di euro 500,00 per il grado di appello a titolo di speselegali. Detta sentenza era stata poi cassata da questa Corte in quanto laliquidazione era stata effettuata immotivatamente al di sotto dei valorimedi e minimi previsti dalla legge.1.2. La CGT2, adita in sede di rinvio, respingeva l’appello diMassimiliano [OSCURATO:PERSONA] evidenziando che: a) l’effetto devolutivodell’annullamento con rinvio riguardava l’intera questione dellacompensazione delle spese di lite effettuate in primo grado, congiurisdizione piena da parte della CGT2 sul tema della motivazione; b)ricorrevano, nella specie, quelle gravi ed eccezionali ragioni legittimanti lacompensazione delle spese di lite in primo grado; c) andavano, altresì,compensate le spese degli altri gradi del giudizio per ragioni diopportunità.2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza della CGT2 conricorso per cassazione, affidato a due motivi.3. L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) e l’Agenzia delle entrate -Riscossione (di seguito AER) non resistevano in giudizio, restando,pertanto, intimate.Numero registro generale 11338/2025Numero sezionale 2378/2026Numero di raccolta generale 15966/2026Data pubblicazione 24/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., violazionee falsa applicazione dell'art. 15, commi 1 e 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992,n. 546, dell’art. 2233, secondo comma, cod. civ e dell’art.111 Cost., peravere la CGT2 omesso di ottemperare al principio di diritto espresso dallaS.C. nel giudizio di rinvio, riguardante unicamente la liquidazione dellespese al di sotto dei minimi tariffari, ed ha inoltre indebitamentecompensato le spese del primo e del secondo grado di giudizio.1.1. Il motivo è fondato.1.2. Con la sentenza emessa in fase rescindente, la S.C. ha cassato lasentenza n. 5717/03/20 della CTR in quanto la liquidazione delle spese diprimo e secondo grado era stata effettuata immotivatamente in misurainferiore al di sotto dei minimi e dei medi della tariffa professionaleapplicabile ratione temporis.1.3. Ne consegue che, diversamente da quanto ritenuto dalla CGT2, ilgiudice del rinvio non avrebbe dovuto rivalutare la correttezza delprovvedimento di compensazione delle spese effettuata dal primo giudice,correttezza già esclusa dal giudice di appello che aveva liquidato le spesedi lite di primo e secondo grado in favore del contribuente, ma unicamenteliquidare ex novo le spese ovvero specificare perché la liquidazionepalesemente effettuata al di sotto dei minimi tariffari doveva ritenersi,nella specie, correttamente adottata.1.4. Ne consegue che la sentenza impugnata va cassata in parte qua,dovendo la causa essere nuovamente rinviata alla CGT2 per laquantificazione delle spese di primo e secondo grado dovute al ricorrente.2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 15, commi 1 e 2,del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., perNumero registro generale 11338/2025Numero sezionale 2378/2026Numero di raccolta generale 15966/2026Data pubblicazione 24/05/2026avere la CGT2 immotivatamente compensato le spese del giudizio dicassazione.2.1. Il motivo è fondato.2.2. Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «Laregolazione delle spese processuali è informata al principio per cui essespettano al vincitore, sicché ad essa sono estranei tanto il giudizio diequità quanto altri e diversi scopi, con la conseguenza che lacompensazione, al di fuori dei casi di soccombenza reciproca o di quellicontemplati dalla prima parte dell'art. 92, comma 2, c.p.c., restaun'ipotesi eccezionale, che richiede un'adeguata motivazione da parte delgiudice» (Cass. n. 28515 del 27/10/2025).2.3. Nel caso di specie, il giudice del rinvio ha affermato la sussistenzadi ragioni di opportunità per la compensazione delle spese, riconnesse aquanto devoluto dalla Corte di cassazione in sede di primo rinvio e diquanto espresso in motivazione. La motivazione della compensazione è,quindi, riconnessa a ragioni reputate illegittime da questa Corte, sicché ilgiudice del rinvio dovrà effettuare nuovamente la valutazione in ordinealla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.3. In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata vacassata e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delLazio, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese delpresente procedimento.3.1. Ovviamente, la cassazione con rinvio investe la sentenzaimpugnata anche con riferimento al profilo della liquidazione delle spese dilite del primo giudizio di rinvio. Ne consegue che, in sintesi, il giudice delnuovo rinvio dovrà: a) procedere alla liquidazione, nel rispetto delle tariffeprofessionali applicabili ratione temporis, delle spese del primo e delsecondo grado in favore del sig. [OSCURATO:PERSONA]; b) statuire sulle spese di literelativamente al primo giudizio di cassazione, al primo giudizio di rinvio eal presente giudizio di cassazione.Numero registro generale 11338/2025Numero sezionale 2378/2026Numero di raccolta generale 15966/2026Data pubblicazione 24/05/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione,anche per le spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/03/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]