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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 ottobre 1972

Cassazione n. 19540/2024

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/10/1972 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/05/1971 avverso la sentenza del 28/02/2023 della Corte di Appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato, i ricorsi, i motivi nuovi di ricorso depositati dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] e le conclusioni depositate delle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato; lette le conclusioni dei difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi difensori, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza del 28 febbraio 2023 con la quale la Corte di Appello di Bari, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 16 dicembre 2020, dal Tribunale di Trani, li ha condannati per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., previa assoluzione del solo Arbore per la ricettazione dei beni provento della rapina commessa in data 12 febbraio 2015.

2. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con l'unico motivo di impugnazione, lamenta violazione di legge nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato.

La Corte territoriale avrebbe desunto il coinvolgimento del Grosso nella contestata ricettazione esclusivamente in considerazione del rinvenimento dei beni di provenienza delittuosa all'interno di un capannone di proprietà del padre dell'imputato e del tentativo di fuga posto in essere dal ricorrente all'arrivo delle forze dell'ordine, senza spendere "alcuna parola nel motivare sul perché il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto la disponibilità del capannone".

La difesa ha anche affermato che i giudici di appello non avrebbero tenuto conto dell'orientamento della giurisprudenza di merito secondo cui la fuga dalla scena di un delitto non costituisce elemento univoco a ritenere il concorso nel reato.

3. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo di impugnazione, lamenta violazione degli artt. 125, 533, 546 e 597 cod. proc. pen. nonché carenza, e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

La Corte territoriale, a seguito dell'assoluzione del ricorrente in relazione alla ricettazione dei beni provento della rapina commessa in data 12 febbraio 2015, ha rideterminato la pena irrogata dal primo giudice, riducendola di mesi 4 di reclusione ed euro 100,00 di multa, senza motivare in ordine ai criteri utilizzare per quantificare tale riduzione con conseguente difetto di motivazione.

Il ricorrente ha, inoltre, evidenziato che il capo di imputazione non contiene alcun riferimento all'istituto della continuazione e che il primo giudice ha determinato la pena senza procedere ad aumento di pena ai sensi dell'art. 81 cod. pen.; di conseguenza, l'assoluzione avrebbe dovuto comprendere tutto il fatto reato descritto al capo B) stante l'unitarietà del reato di ricettazione contestato all'imputato Arbore ovvero in alternativa ridurre la pena della metà, avendo assolto il ricorrente da una delle due condotte di ricettazione contestate.

Dall'arbitraria riduzione della pena pari a 4 mesi di reclusione ed euro 100,00 di multa conseguirebbe la nullità della sentenza per violazione dell'art. 597 cod. proc. pen. 4.

Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con il secondo motivo di impugnazione, lamenta violazione degli artt. 56 e 648 cod. pen. nonché carenza ed illogicità della motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di tentata ricettazione.

La Corte territoriale avrebbe ignorato le dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe affermato che il ricorrente non aveva "ancora preso nulla" e che l'Arbore era stato denunciato dagli operanti per il concorso nella rapina e non per il reato di ricettazione.

La difesa ha, quindi, affermato che l'imputato non aveva ancora ottenuto il possesso della merce di provenienza delittuosa e che il mero accordo volto alla ricezione non sarebbe, quindi, idoneo a perfezionare il reato di ricettazione.

5. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con il terzo motivo di impugnazione e con il motivo nuovo dedotto depositato in data 22 gennaio 2024, lamenta violazione degli artt. 192, 530 cod. proc. pen., travisamento della prova nonché carenza ed illogicità della motivazione in ordine all'identificazione dell'imputato quale concorrente nel reato di ricettazione.

5.1. La Corte territoriale, affermando che il riconoscimento del ricorrente sarebbe stato "eseguito con certezza dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA], entrambi impegnati nel pedinamento dell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA]" (vedi pag. 7 della sentenza impugnata) avrebbe travisato la prova dichiarativa.

In particolare, i giudici di appello non avrebbero tenuto conto del fatto che il [OSCURATO:PERSONA], nel corso della sua deposizione testimoniale, avrebbe chiarito che il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe partecipato al servizio di osservazione in Corato in quanto impegnato presso la sala di ascolto delle intercettazioni della Stazione CC di Molfetta e del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] non è stato escusso in dibattimento stante la rinuncia del pubblico ministero ad esaminarlo; Parimenti i giudici di appello avrebbero ignorato che il [OSCURATO:PERSONA], escusso all'udienza del 16 dicembre 2020, è stato esaminato esclusivamente in ordine al riconoscimento della voce dell'imputato, senza che gli sia stata mai rivolta alcuna domanda in ordine alla partecipazione all'attività di osservazione ed al conseguente riconoscimento visivo dell'Arbore (vedi pag. 4 dei motivi nuovi di ricorso: "Dalla lettura del verbale si trae, quindi che il Brig.

Mininno non ha mai riconosciuto l'imputato [OSCURATO:PERSONA]").

5.2. La Corte di merito avrebbe, inoltre, fondato l'individuazione del ricorrente come uno dei soggetti coinvolti nella ricettazione sul fatto che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe prelevato l'Arbore presso la sua abitazione sita nella via Belluogo del Comune di Corato per poi accompagnarlo presso la palestra ove l'imputato lavorava, senza tenere conto del fatto che gli investigatori non avrebbero svolto alcuna attività atta a dimostrare il "collegamento anagrafico o personale tra l'Arbore e la casa di campagna sita in contrada Belluogo" (pag. 20 del ricorso) nonché l'effettivo svolgimento di attività lavorativa da parte dell'imputato presso detta palestra con conseguente travisamento della prova e manifesta illogicità della motivazione.

5.3. La difesa ha, inoltre, affermato che la voce dell'Arbore non è stata riconosciuta dai testi di p.g.

Tedeschi e Minunno come la voce appartenente al soggetto che si trovava in macchina insieme all'imputato [OSCURATO:PERSONA].

Di conseguenza, la motivazione sarebbe del tutto illogica e contraddittoria nella parte in cui l'esito negativo dell'esame dei testi Tedeschi e Mannino in ordine al riconoscimento della voce dell'Arbore, esame ritenuto assolutamente necessario ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., è stato irragionevolmente ritenuto irrilevante ai fini della decisione con percorso argomentativo del tutto apodittico.

Gli inquirenti, inoltre, non avrebbero posto in essere alcuna attività volta ad accertare l'identità dell'usuario dell'utenza contattata dal [OSCURATO:PERSONA] nei frangenti successivi all'intervento dei Carabinieri sulla scena del crimine, accertamento assolutamente indispensabile in quanto l'utenza [OSCURATO:PERSONA] contattata dal [OSCURATO:PERSONA] 1'11.03.2015 e il 14.03.2015 è risultata intestata ad un cittadino straniero e non all'Arbore.

6. Il ricorrente, con il quarto motivo di impugnazione, lamenta violazione degli artt. 62-bis, 132, 133 cod. pen. nonché carenza ed illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata recidiva.

La Corte territoriale sarebbe giunta ad un giudizio di equivalenza nonostante l'Arbore sia gravato da soli tre precedenti risalenti al periodo 2004/2009 e determinato una pena eccessiva senza considerare che il ricorrente non avrebbe ancora percepito alcun vantaggio dalla propria condotta marginale e senza tenere conto del comportamento processuale collaborativo dell'imputato che ha prestato il proprio consenso ad acquisire atti di indagine nel corso del dibattimento.

7. Il difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in data 23 gennaio 2024, ha depositato nuovi motivi di ricorso con le quali ha approfondito le doglianze già indicate nei motivi di ricorso.

8. Il difensore dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Grosso, in data 26 gennaio 2024, ha depositato note conclusive con le quali ha insistito nell'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.

1. L'unico motivo del ricorso proposto dal Grosso è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.

I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato la pluralità di elementi (presenza del Grosso nel capannone di proprietà del padre all'interno del quale era in corso l'attività di scarico della merce ricettata; ritrovamento nel capannone di un jannmer utilizzato per impedire l'intercettazione delle conversazioni ed il funzionamento del GPS montato sul Tir; tentativo di fuga all'arrivo dei militari dell'Arma non riconducibile a ragioni diverse dalla piena consapevolezza della provenienza delittuosa della merce scaricata all'interno del capannone) idonei a dimostrare il pieno coinvolgimento del Grosso nella ricettazione contestatagli (vedi pag. 8 della sentenza impugnata).

Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.

L'errore di impostazione nel quale cade il ricorrente è quello di far leva su elementi di prova ipotetici, su considerazioni, cioè, generiche ed astratte, (ci si riferisce in particolare a quanto affermato nel ricorso in ordine al fatto che la fuga dalla scena del crimine non sarebbe circostanza idonea a dimostrare il coinvolgimento nella condotta delittuosa ed alla carenza di elementi da cui desumere che il Grosso avesse la disponibilità del capannone di proprietà del padre) abbandonando il piano dell'esperienza fenomenica per privilegiare ipotesi alternative e ciò all'evidente scopo di tacciare di illogicità manifesta il governo dei fatti positivamente accertati e sollecitare una diversa interpretazione e valutazione del compendio probatorio.

2. Il primo motivo del ricorso proposto dall'Arbore è in parte non consentito ed manifestamente infondato.

2.1. La doglianza con cui il ricorrente deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena, non è consentita in sede di legittimità in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (vedi Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro ed altro, Rv. 271243 Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, Mannarino, non massimata).

La Corte territoriale, con argomentazioni coerenti con le risultanze processuali ed immuni da illogicità manifeste, ha ritenuto congrua la pena determinata a seguito dell'assoluzione dalla condotta di ricettazione della merce provento della rapina del 12 febbraio 2015 in ragione della capacità a delinquere dell'imputato e della gravità del reato (vedi pag. 8 della sentenza impugnata), elementi con i quali il ricorso ha omesso di confrontarsi adeguatamente.

Deve essere, in proposito, ribadito il principio di diritto secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, nell'osservanza dei criteri stabiliti dagli artt. 133 e 133-bis cod. pen., è sufficiente che richiami la gravità del reato o la capacità a delinquere dell'imputato con espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento» (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01).

Ne discende che è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 2, n. 43893 del 29/09/2022, Cagliozzi, non massimata), vizi non ravvisabili nel caso oggetto di scrutinio.

2.2. Destituita di fondamento è l'affermazione con cui il ricorrente sostiene che l'assoluzione per la ricettazione della merce provento della rapina del 12 febbraio 2015 avrebbe dovuto comportare l'assoluzione anche per la ricettazione dei beni provento della rapina dell'il. marzo 2015 o, quantomeno, l'elisione di metà della pena irrogata dal primo giudice.

Appare evidente che il reato di ricettazione contestato all'Arbore, pur in assenza di una formale contestazione dell'istituto della continuazione, è ictu ocu/i riferibile a due condotte materiali poste in essere in diversi contesti temporali e che, di conseguenza, la sopravvenuta assoluzione per una delle due condotte non può in alcun modo comportare l'assoluzione per la diversa e distinta condotta.

Parimenti la scelta dei giudici di appello di ridurre la pena in misura inferiore alla metà di quella determinata dal primo giudice in relazione alle due condotte di ricettazione non comporta l'eccepita violazione dell'art. 597 cod. proc. pen.; la Corte territoriale non ha, infatti, irrogato una pena più grave a quella determinata dal primo giudice ma, legittimamente esercitando il proprio potere discrezionale, si è limitata a ridurre tale pena in considerazione dell'assoluzione per una delle condotte contestate all'Arbore.Va evidenziato, in proposito, che laddove mutino i parametri e la sequenza di raffronto a seguito dell'esclusione di una condotta delittuosa ovvero di una circostanza aggravante, il giudice di appello ha esclusivamente l'obbligo di diminuire l'entità della pena complessiva irrogata ma non è vincolato, né nel valore assoluto né in quello relativo, dalle determinazioni assunte al riguardo dal giudice precedente.

Deve essere, infatti, ribadito che «il legislatore ha preso in considerazione, come termine di riferimento e vincolo per il nuovo giudice, soltanto la pena complessiva e non certo i singoli segmenti - o passaggi di giudizio - che hanno concorso a determinare quella pena; in tal modo finendo per accreditare la logica che il nuovo giudizio sul punto, conta solo, agli effetti che qui interessano, nel suo approdo conclusivo» (così Sez.

U. n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. in motivazione; nello stesso senso Sez. 4, n. 20383 del 17/03/2021, A, Rv. 281400 e Sez. 3, n. 1124 del 25/11/2020, dep. 2021, Marascio, Rv. 280893 - 01).

3. Il secondo motivo di impugnazione con il quale l'Arbore lamenta la mancata riqualificazione del fatto nel reato di tentata ricettazione è aspecifico.

I giudici di appello, con corretti argomenti logici e giuridici, hanno ritenuto che il reato di cui all'art. 648 cod. pen. fosse già consumato in considerazione del fatto che la ricezione del Tir ed il parziale scarico della merce di provenienza delittuosa era già avvenuta al momento dell'arrivo delle forze dell'ordine (vedi pag. 7 ed 8 della sentenza oggetto di impugnazione), argomentazione priva di illogicità con cui il ricorrente non si confronta adeguatamente con conseguente difetto di specificità del ricorso.

Deve essere, in proposito, ribadito che il compito della Corte di Cassazione non è quello di sovrapporre una propria valutazione delle risultanze processuali a quella già compiuta dai giudici di merito, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano fornito una corretta interpretazione degli elementi di fatto a loro disposizione ed abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.

E tale verifica dell'apparato argomentativo deve ritenersi nel caso di specie senz'altro positiva, essendo la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito del tutto coerente con le acquisizioni probatorie esistenti in atti, specificamente indicate nella parte motiva della sentenza, essendo dettagliatamente esposto l'iter argomentativo seguito dalla Corte territoriale, di talché nessuna censura, e tanto meno nessuna diversa ricostruzione, può essere in questa sede di legittimità prospettata.

4. Il terzo motivo del ricorso proposto dall'Arbore e l'unico motivo nuovo dedotto con atto depositato in data 22 gennaio 2024 sono infondati.4.1.

Preliminarmente il Collegio intende ribadire il principio di diritto secondo il quale, allorquando la doglianza abbia ad oggetto la valutazione di atti che contengono elementi di prova, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti richiamati, dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità l'esame diretto dell'intero fascicolo (vedi Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071 - 01; Sez. 6, n. 48611 del 02/11/2022, Calvetta, non massimata).

Non è sufficiente, pertanto, riportare meri stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto dell'atto processuale al fine di trarre rafforzamento dall'indebita frantumazione dei contenuti probatori (Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994; Sez. 4, n. 3937 del 12/01/2021, Centofanti, Rv. 280384 - 01).

Nel caso di specie il ricorrente, senza procedere alla necessaria allegazione delle trascrizioni delle fonoregistrazioni delle deposizioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e Minunno e, quindi, senza dare la prova della verità del dato probatorio invocato, ha affermato che una corretta valutazione delle dichiarazioni di tali testi avrebbe dovuto indurre la Corte a ritenere indimostrata la commissione da parte dell'imputato con conseguente travisamento della prova dichiarativa.

4.2. Ciò premesso va evidenziato che entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare il coinvolgimento del ricorrente nella commissione del reato di ricettazione, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove (vedi in particolare pagg. 5, 6 e 12, 13 della sentenza di primo grado e pagg. da 4 a 7 della sentenza di appello).

I giudici di merito hanno, in particolare, sottolineato che il ricorrente (come riferito dal teste [OSCURATO:PERSONA]) è stato individuato dai militari che si sono occupati dell'attività di osservazione e pedinamento che ha preceduto il sequestro della merce di provenienza delittuosa come il soggetto che, dopo esser stato prelevato dal correo [OSCURATO:PERSONA] presso l'abitazione sita nella via Belluogo del Comune di Corato, si è recato -unitamente al [OSCURATO:PERSONA] ed a [OSCURATO:PERSONA], all'interno del capannone ove si è svolta l'attività di scarico della merce provento della rapina dell'Il marzo 2025 (vedi in particolare pag. 12-13 della sentenza di primo grado: "i militari escussi in dibattimento hanno tutti confermato che l'uomo in auto con il [OSCURATO:PERSONA] la sera della rapina era senza ombra di dubbio l'imputato Arbore in quanto soggetto da loro conosciuto e monitorato").

Deve essere, in proposito, notato che la sentenza di appello oggetto di ricorso e quella di primo grado sono conformi in ordine alla statuizione oggetto di ricorso, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale ed essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza di appello a quella del Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595, Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01).

La sentenza impugnata si salda con il provvedimento del giudice di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, avendo, esaminato le censure proposte dal ricorrente con criteri omogenei a quelli del primo giudice, in tal modo concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi posti a fondamento della decisione stessa (vedi tra le altre Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica, non mass.).

4.3. Il ricorso, a fronte della ricostruzione e della valutazione adottata dai giudici di appello, non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione, di alcuna evidenza di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati.

In particolare, la Corte territoriale ha correttamente confutato le doglianze difensive affermando, con percorso argomentativo privo di contraddizioni e manifeste illogicità, che la mancata effettuazione da parte degli inquirenti delle investigazioni necessarie ad accertare se l'Arbore abitasse effettivamente in via Belluogo -ove comunque era formalmente domiciliato- e lavorasse presso la palestra ove si è recato il [OSCURATO:PERSONA] la mattina successiva al sequestro della merce è circostanza inidonea ad escludere la penale responsabilità del ricorrente in considerazione del fatto che l'Arbore, come riferito dal teste [OSCURATO:PERSONA], è stato riconosciuto con certezza dagli operanti come uno dei soggetti che, unitamente al [OSCURATO:PERSONA], hanno condotto, l'autoarticolato Fiat 190 presso il capannone ove è stata rinvenuta la merce di provenienza delittuosa (vedi pagg. 5 e 6 della sentenza di primo grado e pag. 7 della sentenza impugnata).

La Corte di merito ha, inoltre, correttamente ritenuto irrilevante il mancato riconoscimento della voce dell'Arbore da parte dei militari che si sono occupati dell'ascolto delle conversazioni intercettate in considerazione del fatto che, come già riscontrato dal primo giudice, l'individuazione del ricorrente come uno dei concorrenti nel reato di ricettazione è avvenuta in considerazione del riconoscimento "eseguito dai Carabinieri de visu" (pag. 7 della sentenza impugnata), circostanza che ha indotto gli inquirenti a non svolgere particolari accertamenti volti all'identificazione delle voci dei soggetti intercettati.

I giudici di appello sono, quindi, pervenuti alla conferma della condanna attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza logica, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità.

5. Il quarto motivo del ricorso proposto dall'Arbore, con cui si lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata recidiva non è consentito in sede di legittimità.

Il giudizio di equivalenza è fondato su motivazione esente da manifesta illogicità (in particolare i giudici di appello hanno rimarcato l'inesistenza di motivi idonei a giustificare la prevalenza delle attenuanti generiche al contempo valorizzando la gravità dei fatti e la negativa personalità dell'imputato desumibile dai precedenti penali -vedi pag. 8 della sentenza impugnata-) e, pertanto, insindacabile in cassazione, dovendosi ribadire il principio affermato da questa Corte secondo cui il giudice di merito, nel motivare il giudizio di equivalenza, non è tenuto ad effettuare una analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati, costituendo il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti ed attenuanti, esercizio di un potere valutativo riservato alla discrezionalità del giudice di merito (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838- 02).

6. All'inammissibilità del ricorso proposto dal Grosso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata.

Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento in considerazione del rigetto dell'impugnazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/10/1972 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/05/1971 avverso la sentenza del 28/02/2023 della Corte di Appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato, i ricorsi, i motivi nuovi di ricorso depositati dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] e le conclusioni depositate delle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato; lette le conclusioni dei difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi difensori, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza del 28 febbraio 2023 con la quale la Corte di Appello di Bari, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 16 dicembre 2020, dal Tribunale di Trani, li ha condannati per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., previa assoluzione del solo Arbore per la ricettazione dei beni provento della rapina commessa in data 12 febbraio 2015. 2. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con l'unico motivo di impugnazione, lamenta violazione di legge nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato. La Corte territoriale avrebbe desunto il coinvolgimento del Grosso nella contestata ricettazione esclusivamente in considerazione del rinvenimento dei beni di provenienza delittuosa all'interno di un capannone di proprietà del padre dell'imputato e del tentativo di fuga posto in essere dal ricorrente all'arrivo delle forze dell'ordine, senza spendere "alcuna parola nel motivare sul perché il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto la disponibilità del capannone". La difesa ha anche affermato che i giudici di appello non avrebbero tenuto conto dell'orientamento della giurisprudenza di merito secondo cui la fuga dalla scena di un delitto non costituisce elemento univoco a ritenere il concorso nel reato. 3. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo di impugnazione, lamenta violazione degli artt. 125, 533, 546 e 597 cod. proc. pen. nonché carenza, e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte territoriale, a seguito dell'assoluzione del ricorrente in relazione alla ricettazione dei beni provento della rapina commessa in data 12 febbraio 2015, ha rideterminato la pena irrogata dal primo giudice, riducendola di mesi 4 di reclusione ed euro 100,00 di multa, senza motivare in ordine ai criteri utilizzare per quantificare tale riduzione con conseguente difetto di motivazione. Il ricorrente ha, inoltre, evidenziato che il capo di imputazione non contiene alcun riferimento all'istituto della continuazione e che il primo giudice ha determinato la pena senza procedere ad aumento di pena ai sensi dell'art. 81 cod. pen.; di conseguenza, l'assoluzione avrebbe dovuto comprendere tutto il fatto reato descritto al capo B) stante l'unitarietà del reato di ricettazione contestato all'imputato Arbore ovvero in alternativa ridurre la pena della metà, avendo assolto il ricorrente da una delle due condotte di ricettazione contestate. Dall'arbitraria riduzione della pena pari a 4 mesi di reclusione ed euro 100,00 di multa conseguirebbe la nullità della sentenza per violazione dell'art. 597 cod. proc. pen. 4. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con il secondo motivo di impugnazione, lamenta violazione degli artt. 56 e 648 cod. pen. nonché carenza ed illogicità della motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di tentata ricettazione. La Corte territoriale avrebbe ignorato le dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe affermato che il ricorrente non aveva "ancora preso nulla" e che l'Arbore era stato denunciato dagli operanti per il concorso nella rapina e non per il reato di ricettazione. La difesa ha, quindi, affermato che l'imputato non aveva ancora ottenuto il possesso della merce di provenienza delittuosa e che il mero accordo volto alla ricezione non sarebbe, quindi, idoneo a perfezionare il reato di ricettazione. 5. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con il terzo motivo di impugnazione e con il motivo nuovo dedotto depositato in data 22 gennaio 2024, lamenta violazione degli artt. 192, 530 cod. proc. pen., travisamento della prova nonché carenza ed illogicità della motivazione in ordine all'identificazione dell'imputato quale concorrente nel reato di ricettazione. 5.1. La Corte territoriale, affermando che il riconoscimento del ricorrente sarebbe stato "eseguito con certezza dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA], entrambi impegnati nel pedinamento dell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA]" (vedi pag. 7 della sentenza impugnata) avrebbe travisato la prova dichiarativa. In particolare, i giudici di appello non avrebbero tenuto conto del fatto che il [OSCURATO:PERSONA], nel corso della sua deposizione testimoniale, avrebbe chiarito che il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe partecipato al servizio di osservazione in Corato in quanto impegnato presso la sala di ascolto delle intercettazioni della Stazione CC di Molfetta e del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] non è stato escusso in dibattimento stante la rinuncia del pubblico ministero ad esaminarlo; Parimenti i giudici di appello avrebbero ignorato che il [OSCURATO:PERSONA], escusso all'udienza del 16 dicembre 2020, è stato esaminato esclusivamente in ordine al riconoscimento della voce dell'imputato, senza che gli sia stata mai rivolta alcuna domanda in ordine alla partecipazione all'attività di osservazione ed al conseguente riconoscimento visivo dell'Arbore (vedi pag. 4 dei motivi nuovi di ricorso: "Dalla lettura del verbale si trae, quindi che il Brig. Mininno non ha mai riconosciuto l'imputato [OSCURATO:PERSONA]"). 5.2. La Corte di merito avrebbe, inoltre, fondato l'individuazione del ricorrente come uno dei soggetti coinvolti nella ricettazione sul fatto che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe prelevato l'Arbore presso la sua abitazione sita nella via Belluogo del Comune di Corato per poi accompagnarlo presso la palestra ove l'imputato lavorava, senza tenere conto del fatto che gli investigatori non avrebbero svolto alcuna attività atta a dimostrare il "collegamento anagrafico o personale tra l'Arbore e la casa di campagna sita in contrada Belluogo" (pag. 20 del ricorso) nonché l'effettivo svolgimento di attività lavorativa da parte dell'imputato presso detta palestra con conseguente travisamento della prova e manifesta illogicità della motivazione. 5.3. La difesa ha, inoltre, affermato che la voce dell'Arbore non è stata riconosciuta dai testi di p.g. Tedeschi e Minunno come la voce appartenente al soggetto che si trovava in macchina insieme all'imputato [OSCURATO:PERSONA]. Di conseguenza, la motivazione sarebbe del tutto illogica e contraddittoria nella parte in cui l'esito negativo dell'esame dei testi Tedeschi e Mannino in ordine al riconoscimento della voce dell'Arbore, esame ritenuto assolutamente necessario ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., è stato irragionevolmente ritenuto irrilevante ai fini della decisione con percorso argomentativo del tutto apodittico. Gli inquirenti, inoltre, non avrebbero posto in essere alcuna attività volta ad accertare l'identità dell'usuario dell'utenza contattata dal [OSCURATO:PERSONA] nei frangenti successivi all'intervento dei Carabinieri sulla scena del crimine, accertamento assolutamente indispensabile in quanto l'utenza [OSCURATO:PERSONA] contattata dal [OSCURATO:PERSONA] 1'11.03.2015 e il 14.03.2015 è risultata intestata ad un cittadino straniero e non all'Arbore. 6. Il ricorrente, con il quarto motivo di impugnazione, lamenta violazione degli artt. 62-bis, 132, 133 cod. pen. nonché carenza ed illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata recidiva. La Corte territoriale sarebbe giunta ad un giudizio di equivalenza nonostante l'Arbore sia gravato da soli tre precedenti risalenti al periodo 2004/2009 e determinato una pena eccessiva senza considerare che il ricorrente non avrebbe ancora percepito alcun vantaggio dalla propria condotta marginale e senza tenere conto del comportamento processuale collaborativo dell'imputato che ha prestato il proprio consenso ad acquisire atti di indagine nel corso del dibattimento. 7. Il difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in data 23 gennaio 2024, ha depositato nuovi motivi di ricorso con le quali ha approfondito le doglianze già indicate nei motivi di ricorso. 8. Il difensore dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Grosso, in data 26 gennaio 2024, ha depositato note conclusive con le quali ha insistito nell'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 1. L'unico motivo del ricorso proposto dal Grosso è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato la pluralità di elementi (presenza del Grosso nel capannone di proprietà del padre all'interno del quale era in corso l'attività di scarico della merce ricettata; ritrovamento nel capannone di un jannmer utilizzato per impedire l'intercettazione delle conversazioni ed il funzionamento del GPS montato sul Tir; tentativo di fuga all'arrivo dei militari dell'Arma non riconducibile a ragioni diverse dalla piena consapevolezza della provenienza delittuosa della merce scaricata all'interno del capannone) idonei a dimostrare il pieno coinvolgimento del Grosso nella ricettazione contestatagli (vedi pag. 8 della sentenza impugnata). Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. L'errore di impostazione nel quale cade il ricorrente è quello di far leva su elementi di prova ipotetici, su considerazioni, cioè, generiche ed astratte, (ci si riferisce in particolare a quanto affermato nel ricorso in ordine al fatto che la fuga dalla scena del crimine non sarebbe circostanza idonea a dimostrare il coinvolgimento nella condotta delittuosa ed alla carenza di elementi da cui desumere che il Grosso avesse la disponibilità del capannone di proprietà del padre) abbandonando il piano dell'esperienza fenomenica per privilegiare ipotesi alternative e ciò all'evidente scopo di tacciare di illogicità manifesta il governo dei fatti positivamente accertati e sollecitare una diversa interpretazione e valutazione del compendio probatorio. 2. Il primo motivo del ricorso proposto dall'Arbore è in parte non consentito ed manifestamente infondato. 2.1. La doglianza con cui il ricorrente deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena, non è consentita in sede di legittimità in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (vedi Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro ed altro, Rv. 271243 Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, Mannarino, non massimata). La Corte territoriale, con argomentazioni coerenti con le risultanze processuali ed immuni da illogicità manifeste, ha ritenuto congrua la pena determinata a seguito dell'assoluzione dalla condotta di ricettazione della merce provento della rapina del 12 febbraio 2015 in ragione della capacità a delinquere dell'imputato e della gravità del reato (vedi pag. 8 della sentenza impugnata), elementi con i quali il ricorso ha omesso di confrontarsi adeguatamente. Deve essere, in proposito, ribadito il principio di diritto secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, nell'osservanza dei criteri stabiliti dagli artt. 133 e 133-bis cod. pen., è sufficiente che richiami la gravità del reato o la capacità a delinquere dell'imputato con espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento» (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01). Ne discende che è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 2, n. 43893 del 29/09/2022, Cagliozzi, non massimata), vizi non ravvisabili nel caso oggetto di scrutinio. 2.2. Destituita di fondamento è l'affermazione con cui il ricorrente sostiene che l'assoluzione per la ricettazione della merce provento della rapina del 12 febbraio 2015 avrebbe dovuto comportare l'assoluzione anche per la ricettazione dei beni provento della rapina dell'il. marzo 2015 o, quantomeno, l'elisione di metà della pena irrogata dal primo giudice. Appare evidente che il reato di ricettazione contestato all'Arbore, pur in assenza di una formale contestazione dell'istituto della continuazione, è ictu ocu/i riferibile a due condotte materiali poste in essere in diversi contesti temporali e che, di conseguenza, la sopravvenuta assoluzione per una delle due condotte non può in alcun modo comportare l'assoluzione per la diversa e distinta condotta. Parimenti la scelta dei giudici di appello di ridurre la pena in misura inferiore alla metà di quella determinata dal primo giudice in relazione alle due condotte di ricettazione non comporta l'eccepita violazione dell'art. 597 cod. proc. pen.; la Corte territoriale non ha, infatti, irrogato una pena più grave a quella determinata dal primo giudice ma, legittimamente esercitando il proprio potere discrezionale, si è limitata a ridurre tale pena in considerazione dell'assoluzione per una delle condotte contestate all'Arbore.Va evidenziato, in proposito, che laddove mutino i parametri e la sequenza di raffronto a seguito dell'esclusione di una condotta delittuosa ovvero di una circostanza aggravante, il giudice di appello ha esclusivamente l'obbligo di diminuire l'entità della pena complessiva irrogata ma non è vincolato, né nel valore assoluto né in quello relativo, dalle determinazioni assunte al riguardo dal giudice precedente. Deve essere, infatti, ribadito che «il legislatore ha preso in considerazione, come termine di riferimento e vincolo per il nuovo giudice, soltanto la pena complessiva e non certo i singoli segmenti - o passaggi di giudizio - che hanno concorso a determinare quella pena; in tal modo finendo per accreditare la logica che il nuovo giudizio sul punto, conta solo, agli effetti che qui interessano, nel suo approdo conclusivo» (così Sez. U. n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. in motivazione; nello stesso senso Sez. 4, n. 20383 del 17/03/2021, A, Rv. 281400 e Sez. 3, n. 1124 del 25/11/2020, dep. 2021, Marascio, Rv. 280893 - 01). 3. Il secondo motivo di impugnazione con il quale l'Arbore lamenta la mancata riqualificazione del fatto nel reato di tentata ricettazione è aspecifico. I giudici di appello, con corretti argomenti logici e giuridici, hanno ritenuto che il reato di cui all'art. 648 cod. pen. fosse già consumato in considerazione del fatto che la ricezione del Tir ed il parziale scarico della merce di provenienza delittuosa era già avvenuta al momento dell'arrivo delle forze dell'ordine (vedi pag. 7 ed 8 della sentenza oggetto di impugnazione), argomentazione priva di illogicità con cui il ricorrente non si confronta adeguatamente con conseguente difetto di specificità del ricorso. Deve essere, in proposito, ribadito che il compito della Corte di Cassazione non è quello di sovrapporre una propria valutazione delle risultanze processuali a quella già compiuta dai giudici di merito, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano fornito una corretta interpretazione degli elementi di fatto a loro disposizione ed abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. E tale verifica dell'apparato argomentativo deve ritenersi nel caso di specie senz'altro positiva, essendo la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito del tutto coerente con le acquisizioni probatorie esistenti in atti, specificamente indicate nella parte motiva della sentenza, essendo dettagliatamente esposto l'iter argomentativo seguito dalla Corte territoriale, di talché nessuna censura, e tanto meno nessuna diversa ricostruzione, può essere in questa sede di legittimità prospettata. 4. Il terzo motivo del ricorso proposto dall'Arbore e l'unico motivo nuovo dedotto con atto depositato in data 22 gennaio 2024 sono infondati.4.1. Preliminarmente il Collegio intende ribadire il principio di diritto secondo il quale, allorquando la doglianza abbia ad oggetto la valutazione di atti che contengono elementi di prova, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti richiamati, dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità l'esame diretto dell'intero fascicolo (vedi Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071 - 01; Sez. 6, n. 48611 del 02/11/2022, Calvetta, non massimata). Non è sufficiente, pertanto, riportare meri stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto dell'atto processuale al fine di trarre rafforzamento dall'indebita frantumazione dei contenuti probatori (Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994; Sez. 4, n. 3937 del 12/01/2021, Centofanti, Rv. 280384 - 01). Nel caso di specie il ricorrente, senza procedere alla necessaria allegazione delle trascrizioni delle fonoregistrazioni delle deposizioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e Minunno e, quindi, senza dare la prova della verità del dato probatorio invocato, ha affermato che una corretta valutazione delle dichiarazioni di tali testi avrebbe dovuto indurre la Corte a ritenere indimostrata la commissione da parte dell'imputato con conseguente travisamento della prova dichiarativa. 4.2. Ciò premesso va evidenziato che entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare il coinvolgimento del ricorrente nella commissione del reato di ricettazione, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove (vedi in particolare pagg. 5, 6 e 12, 13 della sentenza di primo grado e pagg. da 4 a 7 della sentenza di appello). I giudici di merito hanno, in particolare, sottolineato che il ricorrente (come riferito dal teste [OSCURATO:PERSONA]) è stato individuato dai militari che si sono occupati dell'attività di osservazione e pedinamento che ha preceduto il sequestro della merce di provenienza delittuosa come il soggetto che, dopo esser stato prelevato dal correo [OSCURATO:PERSONA] presso l'abitazione sita nella via Belluogo del Comune di Corato, si è recato -unitamente al [OSCURATO:PERSONA] ed a [OSCURATO:PERSONA], all'interno del capannone ove si è svolta l'attività di scarico della merce provento della rapina dell'Il marzo 2025 (vedi in particolare pag. 12-13 della sentenza di primo grado: "i militari escussi in dibattimento hanno tutti confermato che l'uomo in auto con il [OSCURATO:PERSONA] la sera della rapina era senza ombra di dubbio l'imputato Arbore in quanto soggetto da loro conosciuto e monitorato"). Deve essere, in proposito, notato che la sentenza di appello oggetto di ricorso e quella di primo grado sono conformi in ordine alla statuizione oggetto di ricorso, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale ed essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza di appello a quella del Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595, Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). La sentenza impugnata si salda con il provvedimento del giudice di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, avendo, esaminato le censure proposte dal ricorrente con criteri omogenei a quelli del primo giudice, in tal modo concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi posti a fondamento della decisione stessa (vedi tra le altre Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica, non mass.). 4.3. Il ricorso, a fronte della ricostruzione e della valutazione adottata dai giudici di appello, non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione, di alcuna evidenza di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati. In particolare, la Corte territoriale ha correttamente confutato le doglianze difensive affermando, con percorso argomentativo privo di contraddizioni e manifeste illogicità, che la mancata effettuazione da parte degli inquirenti delle investigazioni necessarie ad accertare se l'Arbore abitasse effettivamente in via Belluogo -ove comunque era formalmente domiciliato- e lavorasse presso la palestra ove si è recato il [OSCURATO:PERSONA] la mattina successiva al sequestro della merce è circostanza inidonea ad escludere la penale responsabilità del ricorrente in considerazione del fatto che l'Arbore, come riferito dal teste [OSCURATO:PERSONA], è stato riconosciuto con certezza dagli operanti come uno dei soggetti che, unitamente al [OSCURATO:PERSONA], hanno condotto, l'autoarticolato Fiat 190 presso il capannone ove è stata rinvenuta la merce di provenienza delittuosa (vedi pagg. 5 e 6 della sentenza di primo grado e pag. 7 della sentenza impugnata). La Corte di merito ha, inoltre, correttamente ritenuto irrilevante il mancato riconoscimento della voce dell'Arbore da parte dei militari che si sono occupati dell'ascolto delle conversazioni intercettate in considerazione del fatto che, come già riscontrato dal primo giudice, l'individuazione del ricorrente come uno dei concorrenti nel reato di ricettazione è avvenuta in considerazione del riconoscimento "eseguito dai Carabinieri de visu" (pag. 7 della sentenza impugnata), circostanza che ha indotto gli inquirenti a non svolgere particolari accertamenti volti all'identificazione delle voci dei soggetti intercettati. I giudici di appello sono, quindi, pervenuti alla conferma della condanna attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza logica, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità. 5. Il quarto motivo del ricorso proposto dall'Arbore, con cui si lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata recidiva non è consentito in sede di legittimità. Il giudizio di equivalenza è fondato su motivazione esente da manifesta illogicità (in particolare i giudici di appello hanno rimarcato l'inesistenza di motivi idonei a giustificare la prevalenza delle attenuanti generiche al contempo valorizzando la gravità dei fatti e la negativa personalità dell'imputato desumibile dai precedenti penali -vedi pag. 8 della sentenza impugnata-) e, pertanto, insindacabile in cassazione, dovendosi ribadire il principio affermato da questa Corte secondo cui il giudice di merito, nel motivare il giudizio di equivalenza, non è tenuto ad effettuare una analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati, costituendo il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti ed attenuanti, esercizio di un potere valutativo riservato alla discrezionalità del giudice di merito (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838- 02). 6. All'inammissibilità del ricorso proposto dal Grosso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento in considerazione del rigetto dell'impugnazio
Sentenza Cassazione n. 19540/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris