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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 9 aprile 2025

Cassazione n. 41433/2025

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, L. Birritteri, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’ordinanza impugnatail Tribunale di sorveglianza di Napoli ratificava il decreto di sospensione cautelativa n. 1855/2025 del 17 marzo 2025, reso dal Magistrato di sorveglianza di Avellino e revocava ex tunc la misura dell’affidamento in prova applicata a [OSCURATO:PERSONA] a causa della gravità dei comportamenti posti in essere subito dopo l’ammissione alla misura alternativa.

Il provvedimento dava atto del contenuto della nota dei Carabinieri di Sant’[OSCURATO:PERSONA] dei Lombardi, del 22 febbraio 2025, dalla quale risultava che [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato un’autodichiarazione relativa al lavoro svolto presso la ditta di [OSCURATO:PERSONA] corredata da un modello di “[OSCURATO:PERSONA]”, di cui veniva accertata la corrispondenza ad un rapporto di lavoro tra la ditta citata e un’altra persona.

La consapevolezza della mancata assunzione presso la ditta predetta si evinceva dalla ricerca effettuata dal condannato di altra attività lavorativa, successivamente venuta meno per indisponibilità del diverso datore di lavoro.

La gravità dei comportamenti, l’insensibilità adistanze rieducative e l’assenza di ravvedimento giustificavano, a parere del Tribunale, la revoca della misura alternativairrogata per condanna definitiva per reati di cui agli artt. 416-bis, 629, cod. pen., 74, comma 2, 3, 4 d.P.R. n. 309 del 1990 e 73 TU Stup. aggravato ai sensi dell’art. 416—bis.1 cod. pen. 2.Avverso l’ordinanza impugnata il condannato ha proposto tempestivo ricorso per cassazioneaffidando le censure a due motivi, di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si denuncia inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità in ordine alla mancata valutazione delle deduzioni difensive di cui alla memoria depositata agli atti del fascicolo.

Il ricorrente deduce l’omessa valutazione delle doglianze difensive, per essersi limitato il Tribunale a un mero “copia-incolla”del provvedimento del Magistrato di sorveglianza.

Nella memoria integrativa, presentata per l’udienza del 9 aprile 2025 , i difensori avevano evidenziato la difficoltà di inquadramento professionale e la richiesta di modificare l’orario di uscita dalla propria abitazione per raggiungere il luogo di lavoro.

Di tali circostanze era a conoscenza l’Ufficio esecuzione penale esterna(da ora UEPE), dati i continui aggiornamenti e le iniziative svolte per individuare una nuova attività lavorativa in data 13 marzo 2025.

Da ciò, il ricorrente desume l’assenza di elementi che possano determinare la falsità del contratto e, anzi,la sussistenza della volontà di [OSCURATO:PERSONA] di rispettare le regole.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione, per contraddittorietà e manifesta illogicità, risultante dal testo del provvedimento impugnato.

Il Tribunale di sorveglianza ha posto a fondamento della disposta revoca l’inesistenza dell’attività lavorativa presso la ditta [OSCURATO:PERSONA], non considerando che l’UEPE aveva, invece, rappresentato la problematica relativa all’assunzione e ciononostante era stata applicata la misura dell’affidamento in prova.

Inoltre, i militari avevano rinvenuto [OSCURATO:PERSONA] proprio mentre svolgeva l’attività lavorativa, per cui si assume contraddittoria la motivazione sul punto.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, L. Birritteri, ha concluso con requisitoria scritta chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è in fondato .

1.1. Il primo motivo è infondato.

Quanto all’eccepita carenza di valutazione della memoria integrativa depositata al Tribunale di sorveglianza,in vista dell’udienza del 9 aprile 2025, va rilevato che, effettivamente, come notato dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale nella requisitoria svolta, nell’ordinanza censurata si rinviene motivazione, nel suo complesso,esauriente in senso del tutto contrario al contenuto delle osservazioni ivi contenute, con evidente(sia pur implicito) rigetto degli argomenti ivi devoluti.

Infatti, dal contenuto del provvedimento impugnato si rinvengono riferimenti soprattutto in relazione ai contatti con l’UEPE e alla difficoltà di inquadramento del lavoratore.

Quest’ultima è stata considerata, ai fini della revoca della misura alternativa, in quanto reputata con ragionamento immune da vizi indice dell’incompatibilità dell’attività lavorativa svolta rispetto al necessario raggiungimento del risultato della risocializzazione, cioè dell’obiettivo finale della misura dell’affidamento in prova.L’ordinanza, infatti, non soltanto tratteggia la personalità del condannato ed evidenzia specificamente le ragioni che rendono incompatibile la prosecuzione della misura applicata (segnalando, tra l’altro, le incongruenze della documentazione presenta dal condannato a corredo di quella attestante la sussistenza di un rapporto di lavoro stimato fittizio dal Giudice adito) ma prende atto e confuta specificamente la linea difensiva assunta dl [OSCURATO:PERSONA] (v. p. 3 del provvedimento impugnato).

Infine, è appena il caso di osservare, quanto alla tempestività deldeposito della memoria prodotta e della documentazione a questa allegata,che il ricorrente non svolge specifiche deduzioni indicando la memoria come depositata “per l’udienza”.

Ciò, dovendosi rilevare, rispetto alla data di udienza fissata dinanzi al Tribunale di sorveglianza (9 aprile 2025) che, tra i documenti allegati alla memoria integrativa, vi sono richieste e dichiarazioni rilasciate da [OSCURATO:PERSONA] nel proc. n. 1071/2025, con in calce mandato datato 7 aprile 2025.

Rispetto a questi documenti, poi, il provvedimento impugnato (v. p. 3), dà atto dell’avvenuto deposito all’udienza camerale.

Invero, questa Corte (Sez. 1, n. 11569 del 06/11/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274995-01) si è espressa nel senso che, in tema di procedimento di sorveglianza, il Giudice non deve tenere conto delle memorie depositate oltre il termine del quinto giorno antecedente l'udienza previsto dall'art. 127, comma 2, cod. proc. pen., cui rimanda l'art. 666 cod. proc. pen., a sua volta richiamato dall'art. 678 cod. proc. pen., atteso che l'inosservanza di detto termine configura un'ipotesi di nullità ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per violazione del diritto al contraddittorio.

Tale indirizzo si è espresso nel senso che, n el rito dell'esecuzione penale, riferibile anche al procedimento celebrato dagli organi della giurisdizione di sorveglianza per il rinvio operato dall'art. 678 cod. proc. pen. alle disposizioni di cui all'art. 666 cod. proc. pen., che, a sua volta, rimandaall'art. 127 cod. proc. pen., il Giudice non deve tener conto delle memorie e dei documenti che siano prodotti oltre il termine il citato (Sez. 3, n. 39777 del 28/09/2010, Martimucci, Rv. 248768; sez. 6, n. 36206 del 24/09/2010, Serrallegeri, Rv. 248711), in quanto l'inosservanza previstadall'art. 127, comma 2, cod. proc. pen., pur non essendo assistita da lla previsione d a una sanzione d i nullità ( stabilita soltanto in relazione alle disposizioni dei commi 1, 3 e 4),integra, comunque, la nullità ex art. 178 lett. c) cod. proc. pen.per violazione del contraddittorio.

1.2. Il secondo motivo è in ammissibile.

Il provvedimento impugnato attribuisce efficacia decisiva alla nota dei Carabinieri di Sant'[OSCURATO:PERSONA] dei Lombardi e agli atti allegati relativa alla denuncia del ricorrente per comportamenti che i Giudici di sorveglianza hanno reputato, con ragionamento immune da illogicità manifesta, incompatibili con la prosecuzione della misura alternativa da pochissimo tempo in atto, a prescindere dall’effettiva falsità del certificato UniLav esibito dal condannato.

Inoltre, il Tribunale ha valutato l’accertato mancato svolgimento dell’attività lavorativa, censurato con ragionamento in fatto, non rivedibile per i noti limiti del giudizio di legittimità.

Tale conclusione non appare in contrasto con l’indirizzo interpretativo di questa Corte di legittimità secondo il quale (Sez. 1, n. 5283 del 06/12/2001, dep. 2002, Rv. 221339 –01) in tema di ordinamento penitenziario, la presentazione di denunce e querele nei confronti di soggetti sottoposti all'affidamentoin prova al servizio sociale non legittima l'adozione del provvedimento di cessazione delle misure alternative alla detenzione - il quale è previsto solo nell'ipotesi di sopravvenienza di un titolo di privazione della libertà che superi i limiti di pena o sia altrimenti incompatibile con il beneficio in corso (art. 51-bis Ord. pen.) - ma può dare luogo a revoca del beneficio ove si accerti un comportamento dell'affidato contrario alla legge o alle prescrizioni dettate o, comunque, incompatibile con le finalità del trattamento (art. 47, comma 11, Ord. pen.: in applicazione del principio indicato,questa Corte ha censurato la dichiara zione di cessazione del beneficio originata da un mutamento delle condizioni ambientali e lavorative, dovuto a sopravvenute querele da parte di congiunti dell'affidato, in assenza di specifiche condotte trasgressive ascrivibili a quest'ultimo).

2. Segue il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, il 30settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, L. Birritteri, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza impugnatail Tribunale di sorveglianza di Napoli ratificava il decreto di sospensione cautelativa n. 1855/2025 del 17 marzo 2025, reso dal Magistrato di sorveglianza di Avellino e revocava ex tunc la misura dell’affidamento in prova applicata a [OSCURATO:PERSONA] a causa della gravità dei comportamenti posti in essere subito dopo l’ammissione alla misura alternativa. Il provvedimento dava atto del contenuto della nota dei Carabinieri di Sant’[OSCURATO:PERSONA] dei Lombardi, del 22 febbraio 2025, dalla quale risultava che [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato un’autodichiarazione relativa al lavoro svolto presso la ditta di [OSCURATO:PERSONA] corredata da un modello di “[OSCURATO:PERSONA]”, di cui veniva accertata la corrispondenza ad un rapporto di lavoro tra la ditta citata e un’altra persona. La consapevolezza della mancata assunzione presso la ditta predetta si evinceva dalla ricerca effettuata dal condannato di altra attività lavorativa, successivamente venuta meno per indisponibilità del diverso datore di lavoro. La gravità dei comportamenti, l’insensibilità adistanze rieducative e l’assenza di ravvedimento giustificavano, a parere del Tribunale, la revoca della misura alternativairrogata per condanna definitiva per reati di cui agli artt. 416-bis, 629, cod. pen., 74, comma 2, 3, 4 d.P.R. n. 309 del 1990 e 73 TU Stup. aggravato ai sensi dell’art. 416—bis.1 cod. pen. 2.Avverso l’ordinanza impugnata il condannato ha proposto tempestivo ricorso per cassazioneaffidando le censure a due motivi, di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si denuncia inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità in ordine alla mancata valutazione delle deduzioni difensive di cui alla memoria depositata agli atti del fascicolo. Il ricorrente deduce l’omessa valutazione delle doglianze difensive, per essersi limitato il Tribunale a un mero “copia-incolla”del provvedimento del Magistrato di sorveglianza. Nella memoria integrativa, presentata per l’udienza del 9 aprile 2025 , i difensori avevano evidenziato la difficoltà di inquadramento professionale e la richiesta di modificare l’orario di uscita dalla propria abitazione per raggiungere il luogo di lavoro. Di tali circostanze era a conoscenza l’Ufficio esecuzione penale esterna(da ora UEPE), dati i continui aggiornamenti e le iniziative svolte per individuare una nuova attività lavorativa in data 13 marzo 2025. Da ciò, il ricorrente desume l’assenza di elementi che possano determinare la falsità del contratto e, anzi,la sussistenza della volontà di [OSCURATO:PERSONA] di rispettare le regole. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione, per contraddittorietà e manifesta illogicità, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il Tribunale di sorveglianza ha posto a fondamento della disposta revoca l’inesistenza dell’attività lavorativa presso la ditta [OSCURATO:PERSONA], non considerando che l’UEPE aveva, invece, rappresentato la problematica relativa all’assunzione e ciononostante era stata applicata la misura dell’affidamento in prova. Inoltre, i militari avevano rinvenuto [OSCURATO:PERSONA] proprio mentre svolgeva l’attività lavorativa, per cui si assume contraddittoria la motivazione sul punto. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, L. Birritteri, ha concluso con requisitoria scritta chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è in fondato . 1.1. Il primo motivo è infondato. Quanto all’eccepita carenza di valutazione della memoria integrativa depositata al Tribunale di sorveglianza,in vista dell’udienza del 9 aprile 2025, va rilevato che, effettivamente, come notato dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale nella requisitoria svolta, nell’ordinanza censurata si rinviene motivazione, nel suo complesso,esauriente in senso del tutto contrario al contenuto delle osservazioni ivi contenute, con evidente(sia pur implicito) rigetto degli argomenti ivi devoluti. Infatti, dal contenuto del provvedimento impugnato si rinvengono riferimenti soprattutto in relazione ai contatti con l’UEPE e alla difficoltà di inquadramento del lavoratore. Quest’ultima è stata considerata, ai fini della revoca della misura alternativa, in quanto reputata con ragionamento immune da vizi indice dell’incompatibilità dell’attività lavorativa svolta rispetto al necessario raggiungimento del risultato della risocializzazione, cioè dell’obiettivo finale della misura dell’affidamento in prova.L’ordinanza, infatti, non soltanto tratteggia la personalità del condannato ed evidenzia specificamente le ragioni che rendono incompatibile la prosecuzione della misura applicata (segnalando, tra l’altro, le incongruenze della documentazione presenta dal condannato a corredo di quella attestante la sussistenza di un rapporto di lavoro stimato fittizio dal Giudice adito) ma prende atto e confuta specificamente la linea difensiva assunta dl [OSCURATO:PERSONA] (v. p. 3 del provvedimento impugnato). Infine, è appena il caso di osservare, quanto alla tempestività deldeposito della memoria prodotta e della documentazione a questa allegata,che il ricorrente non svolge specifiche deduzioni indicando la memoria come depositata “per l’udienza”. Ciò, dovendosi rilevare, rispetto alla data di udienza fissata dinanzi al Tribunale di sorveglianza (9 aprile 2025) che, tra i documenti allegati alla memoria integrativa, vi sono richieste e dichiarazioni rilasciate da [OSCURATO:PERSONA] nel proc. n. 1071/2025, con in calce mandato datato 7 aprile 2025. Rispetto a questi documenti, poi, il provvedimento impugnato (v. p. 3), dà atto dell’avvenuto deposito all’udienza camerale. Invero, questa Corte (Sez. 1, n. 11569 del 06/11/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274995-01) si è espressa nel senso che, in tema di procedimento di sorveglianza, il Giudice non deve tenere conto delle memorie depositate oltre il termine del quinto giorno antecedente l'udienza previsto dall'art. 127, comma 2, cod. proc. pen., cui rimanda l'art. 666 cod. proc. pen., a sua volta richiamato dall'art. 678 cod. proc. pen., atteso che l'inosservanza di detto termine configura un'ipotesi di nullità ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per violazione del diritto al contraddittorio. Tale indirizzo si è espresso nel senso che, n el rito dell'esecuzione penale, riferibile anche al procedimento celebrato dagli organi della giurisdizione di sorveglianza per il rinvio operato dall'art. 678 cod. proc. pen. alle disposizioni di cui all'art. 666 cod. proc. pen., che, a sua volta, rimandaall'art. 127 cod. proc. pen., il Giudice non deve tener conto delle memorie e dei documenti che siano prodotti oltre il termine il citato (Sez. 3, n. 39777 del 28/09/2010, Martimucci, Rv. 248768; sez. 6, n. 36206 del 24/09/2010, Serrallegeri, Rv. 248711), in quanto l'inosservanza previstadall'art. 127, comma 2, cod. proc. pen., pur non essendo assistita da lla previsione d a una sanzione d i nullità ( stabilita soltanto in relazione alle disposizioni dei commi 1, 3 e 4),integra, comunque, la nullità ex art. 178 lett. c) cod. proc. pen.per violazione del contraddittorio. 1.2. Il secondo motivo è in ammissibile. Il provvedimento impugnato attribuisce efficacia decisiva alla nota dei Carabinieri di Sant'[OSCURATO:PERSONA] dei Lombardi e agli atti allegati relativa alla denuncia del ricorrente per comportamenti che i Giudici di sorveglianza hanno reputato, con ragionamento immune da illogicità manifesta, incompatibili con la prosecuzione della misura alternativa da pochissimo tempo in atto, a prescindere dall’effettiva falsità del certificato UniLav esibito dal condannato. Inoltre, il Tribunale ha valutato l’accertato mancato svolgimento dell’attività lavorativa, censurato con ragionamento in fatto, non rivedibile per i noti limiti del giudizio di legittimità. Tale conclusione non appare in contrasto con l’indirizzo interpretativo di questa Corte di legittimità secondo il quale (Sez. 1, n. 5283 del 06/12/2001, dep. 2002, Rv. 221339 –01) in tema di ordinamento penitenziario, la presentazione di denunce e querele nei confronti di soggetti sottoposti all'affidamentoin prova al servizio sociale non legittima l'adozione del provvedimento di cessazione delle misure alternative alla detenzione - il quale è previsto solo nell'ipotesi di sopravvenienza di un titolo di privazione della libertà che superi i limiti di pena o sia altrimenti incompatibile con il beneficio in corso (art. 51-bis Ord. pen.) - ma può dare luogo a revoca del beneficio ove si accerti un comportamento dell'affidato contrario alla legge o alle prescrizioni dettate o, comunque, incompatibile con le finalità del trattamento (art. 47, comma 11, Ord. pen.: in applicazione del principio indicato,questa Corte ha censurato la dichiara zione di cessazione del beneficio originata da un mutamento delle condizioni ambientali e lavorative, dovuto a sopravvenute querele da parte di congiunti dell'affidato, in assenza di specifiche condotte trasgressive ascrivibili a quest'ultimo). 2. Segue il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 30settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA]
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