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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 02417/2023

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Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.21858/2020R.G., proposto da: [OSCURATO:PERSONA]; domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; rappresentato e difesoda se stesso; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] - Agenzia delle E ntrate - Riscossione , in persona del Presidente pro tempore ; domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; -resistente con atto di costituzione- C.C. 19.12.2022 N. R.G. 21858/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. avverso la sentenza n. 401 /2019 del la Corte di appello di Campobasso, depositata il 4 dicembre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 dicembre 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto di essere creditrice dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per contributi previdenziali non pagati, iniziò, a mezzo di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (ente di riscossione),una procedura esecutiva esattoriale presso l’INPS, quale terzodebitor debitoris; peraltro, la procedura esecutiva esattoriale iniziata da [OSCURATO:PERSONA] concerneva un più ampio credito tributario che comprendeva anche crediti di altri enti impositori; il debitore esecutato propose opposizione all’esecuzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e ottenne la sospensione della procedura esecutiva dal giudice dell’esecuzione del Tribunale di Isernia, con fissazione del termine per introdurre il giudizio di merito; il giudizio introdotto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di tutti gli enti impositori fu definito con sentenza n.420/2017 del Tribunale di Isernia, che dichiarò l’insussistenza del diritto di Equitalia di procedere ad esecuzione forzata; il giudizio introdotto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti del debitore esecutato e della [OSCURATO:PERSONA] si concluse con sentenza n. 245/2017 del medesimo Tribunale, che dichiarò l’insussistenza del diritto di Equitalia di procedere esecutivamente rispetto ai ruoli successivi all’anno 2000; questa sentenza fu appellata dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale, oltre a porre questioni di rito, domandò, nel merito, che fosse esteso l’accertamento negativo del credito contributivo della C assa alle somme corrispondenti ai contributi relativi agli anni 1998, 1999 e C.C. 19.12.2022 N. R.G. 21858/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 2000, antecedenti alla sua cancellazione dalla C assa (avvenuta il 21 marzo 200), ma iscritti a ruolo successivamente ad essa; nel giudizio di appello si costituirono sia [OSCURATO:PERSONA]-Agenzia delle Entrate Riscossione(successore di Equitalia) che la [OSCURATO:PERSONA], la quale propose altresì appello incidentale; la Corte di appello di Campobasso, con sentenza 4 dicembre 2019,n.401, ha dichiarato inammissibile sia l’impugnazione principale che quella incidentale; avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi; Agenzia delle Entrate-Riscossione non ha propo sto controricorso , costituendosi con atto finalizzato a partecipare all’eventuale udienza di discussione; non ha svolto difese l’intimata Cassa di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero nonha presentato conclusioni scritte; non sono state depositate memorie di parte.

Considerato che: imotivi di ricorso non possono essere scrutinati; la notifica del ricorso per cassazione alla Cassa di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA], la quale, al contrario di [OSCURATO:PERSONA] – costituitasi con atto finalizzato a consentirne la partecipazione all’eventuale udienza di discussione – , non ha svolto alcuna difesa ne l giudizio di legittimità,è stata effettuata a mezzo posta ma non risulta presente, agli atti, il relativo avviso di ricevimento; inoltre, la notifica risulta effettuata presso la sede della [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] n. 8, 00193, Roma, sebbene l’ente si fosse costituito, nel giudizio di appello, a mezzo del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], con C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 21858/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. elezione di domicilio presso il suo Studio, in Campobasso, [OSCURATO:PERSONA] n.9(cfr. l’intestazione della sentenza impugnata) ; appare dunque necessario ordinare al ricorrente di provvedere a nuova notifica del ricorso a lla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA], in persona del difensore costituito nel giudizio di appello, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

P.Q.

M. La Corte rinvia a nuovo ruolo, ordinando al ricorrente di provvedere alla notifica del ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA], in persona del difensore costituito in grado di appello, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comun

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.21858/2020R.G., proposto da: [OSCURATO:PERSONA]; domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; rappresentato e difesoda se stesso; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] - Agenzia delle E ntrate - Riscossione , in persona del Presidente pro tempore ; domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; -resistente con atto di costituzione- C.C. 19.12.2022 N. R.G. 21858/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. avverso la sentenza n. 401 /2019 del la Corte di appello di Campobasso, depositata il 4 dicembre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 dicembre 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto di essere creditrice dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per contributi previdenziali non pagati, iniziò, a mezzo di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (ente di riscossione),una procedura esecutiva esattoriale presso l’INPS, quale terzodebitor debitoris; peraltro, la procedura esecutiva esattoriale iniziata da [OSCURATO:PERSONA] concerneva un più ampio credito tributario che comprendeva anche crediti di altri enti impositori; il debitore esecutato propose opposizione all’esecuzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e ottenne la sospensione della procedura esecutiva dal giudice dell’esecuzione del Tribunale di Isernia, con fissazione del termine per introdurre il giudizio di merito; il giudizio introdotto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di tutti gli enti impositori fu definito con sentenza n.420/2017 del Tribunale di Isernia, che dichiarò l’insussistenza del diritto di Equitalia di procedere ad esecuzione forzata; il giudizio introdotto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti del debitore esecutato e della [OSCURATO:PERSONA] si concluse con sentenza n. 245/2017 del medesimo Tribunale, che dichiarò l’insussistenza del diritto di Equitalia di procedere esecutivamente rispetto ai ruoli successivi all’anno 2000; questa sentenza fu appellata dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale, oltre a porre questioni di rito, domandò, nel merito, che fosse esteso l’accertamento negativo del credito contributivo della C assa alle somme corrispondenti ai contributi relativi agli anni 1998, 1999 e C.C. 19.12.2022 N. R.G. 21858/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 2000, antecedenti alla sua cancellazione dalla C assa (avvenuta il 21 marzo 200), ma iscritti a ruolo successivamente ad essa; nel giudizio di appello si costituirono sia [OSCURATO:PERSONA]-Agenzia delle Entrate Riscossione(successore di Equitalia) che la [OSCURATO:PERSONA], la quale propose altresì appello incidentale; la Corte di appello di Campobasso, con sentenza 4 dicembre 2019,n.401, ha dichiarato inammissibile sia l’impugnazione principale che quella incidentale; avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi; Agenzia delle Entrate-Riscossione non ha propo sto controricorso , costituendosi con atto finalizzato a partecipare all’eventuale udienza di discussione; non ha svolto difese l’intimata Cassa di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero nonha presentato conclusioni scritte; non sono state depositate memorie di parte. Considerato che: imotivi di ricorso non possono essere scrutinati; la notifica del ricorso per cassazione alla Cassa di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA], la quale, al contrario di [OSCURATO:PERSONA] – costituitasi con atto finalizzato a consentirne la partecipazione all’eventuale udienza di discussione – , non ha svolto alcuna difesa ne l giudizio di legittimità,è stata effettuata a mezzo posta ma non risulta presente, agli atti, il relativo avviso di ricevimento; inoltre, la notifica risulta effettuata presso la sede della [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] n. 8, 00193, Roma, sebbene l’ente si fosse costituito, nel giudizio di appello, a mezzo del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], con C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 21858/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. elezione di domicilio presso il suo Studio, in Campobasso, [OSCURATO:PERSONA] n.9(cfr. l’intestazione della sentenza impugnata) ; appare dunque necessario ordinare al ricorrente di provvedere a nuova notifica del ricorso a lla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA], in persona del difensore costituito nel giudizio di appello, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. P.Q. M. La Corte rinvia a nuovo ruolo, ordinando al ricorrente di provvedere alla notifica del ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA], in persona del difensore costituito in grado di appello, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comun
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