Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 aprile 2022

Cassazione n. 19771/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia emessa il 25/6/2019 dal locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e condannato alla pena di un anno, sei mesi di reclusione e 6mila euro di multa.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione con riguardo all'entità della pena, ritenuta eccessiva anche in ragione della riconosciuta ipotesi lieve di cui al comma 5 citato. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.

4. Pronunciandosi sul punto, unico oggetto di gravame, la Corte di appello ha evidenziato che la pena base in misura ben superiore al minimo edittale si giustificava con il quantitativo di sostanze rinvenute nella disponibilità dell'imputato, già confezionate in 30 involucri; con la diversa tipologia delle stesse (cocaina, eroina); con la professionalità dimostrata dal soggetto (con occultamento degli ovuli all'interno del cavo orale); con la sua personalità, desunta da tre precedenti penali specifici.

Quanto, poi, all'aumento a titolo di continuazione interna, la sentenza ha fatto proprie le considerazioni del primo Giudice, che aveva evidenziato il carattere non certo occasionale dell'attività illecita, tratto anche dalle dichiarazioni rese dall'acquirente Coppola.

5. Una motivazione del tutto logica, fondata su concreti elementi istruttori ed immeritevole di riforma, dunque, oltre che priva di effettiva censura nel ricorso, che non si confronta con gli argomenti richiamati.

6. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n, 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alta declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 1'8 aprile 2022 Il C n igliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente Er co [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia emessa il 25/6/2019 dal locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e condannato alla pena di un anno, sei mesi di reclusione e 6mila euro di multa. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione con riguardo all'entità della pena, ritenuta eccessiva anche in ragione della riconosciuta ipotesi lieve di cui al comma 5 citato. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. Pronunciandosi sul punto, unico oggetto di gravame, la Corte di appello ha evidenziato che la pena base in misura ben superiore al minimo edittale si giustificava con il quantitativo di sostanze rinvenute nella disponibilità dell'imputato, già confezionate in 30 involucri; con la diversa tipologia delle stesse (cocaina, eroina); con la professionalità dimostrata dal soggetto (con occultamento degli ovuli all'interno del cavo orale); con la sua personalità, desunta da tre precedenti penali specifici. Quanto, poi, all'aumento a titolo di continuazione interna, la sentenza ha fatto proprie le considerazioni del primo Giudice, che aveva evidenziato il carattere non certo occasionale dell'attività illecita, tratto anche dalle dichiarazioni rese dall'acquirente Coppola. 5. Una motivazione del tutto logica, fondata su concreti elementi istruttori ed immeritevole di riforma, dunque, oltre che priva di effettiva censura nel ricorso, che non si confronta con gli argomenti richiamati. 6. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n, 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alta declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 aprile 2022 Il C n igliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente Er co [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19771/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris