Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 18645/2025

Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26754/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]365 [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LAZIOn. 2074/16/2021 depositata il 21/04/2021, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione; Considerato l’art. 1, comma 186, della L. n. 197/2022 e visto il deposito della copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti (o della prima rata) previsto dall’articolo 1, comma 197, del medesimo provvedimento; considerata l’assenza del deposito del diniego alla definizione agevolata previsto dall’art. 1, comma 200, della L. n. 197/2022; che, pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 198, della L. n. 197/2022, il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate [OSCURATO:PERSONA] Roma, 07/07/2025 [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 18645/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris