Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2010
ECLI:EU:C:2010:275
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
J. MAZÁK
presentate il 18 maggio 2010
1
(
1
)
[OSCURATO:PERSONA]87/09
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA]H
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] (Germania)]
«Tutela dei consumatori – Vendita di beni di consumo – Art. 3, nn. 2 e 3, della direttiva 1999/44/CE – Beni di consumo non conformi al contratto installati dal consumatore – Diritto alla sostituzione dei prodotti non conformi – Portata –Venditore non responsabile per i costi di rimozione di beni viziati e l’installazione del prodotto sostitutivo conforme»
I –
Introduzione
1.
Con ordinanza 25 febbraio 2009, depositata nella cancelleria della Corte il 2 marzo 2009, l’[OSCURATO:PERSONA] (pretura
di [OSCURATO:PERSONA]) (Germania) si è rivolta alla Corte di giustizia, ai sensi dell’art. 234 CE, con questioni pregiudiziali vertenti
sull’interpretazione dell’art. 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 maggio 1999, 1999/44/CE, su taluni
aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (in prosieguo: la «direttiva») (
2
).
2.
La richiesta della pronuncia della Corte in via pregiudiziale è sorta nell’ambito di una controversia fra la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), relativamente alla vendita di una lavastoviglie
rivelatasi difettosa, e per la quale la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], avendo risolto il contratto, chiede il rimborso del prezzo d’acquisto
contro restituzione della lavastoviglie difettosa.
3.
Con le questioni sottoposte il giudice nazionale vuole sostanzialmente sapere se, ai sensi dell’art. 3 della direttiva, nel
caso in cui un prodotto di consumo sia viziato – come la lavastoviglie nella fattispecie – il ripristino della conformità
del bene avviene tramite sostituzione, il venditore debba sostenere, da un lato, i costi relativi alla rimozione del prodotto
difettoso e, dall’altro, i costi dell’installazione del nuovo prodotto privo di vizi.
4.
Le questioni sollevate nel presente procedimento coincidono parzialmente con quelle della causa C‑65/09 (
3
), riguardo alla quale presento parimenti le mie conclusioni oggi.
II –
Contesto normativo
A –
Diritto comunitario
5.
La direttiva è stata adottata sulla base dell’art. 95 CE. Il suo primo ‘considerando’ ricorda che, a norma dell’art. 153,
nn. 1 e 3, CE, la Comunità europea deve garantire un elevato livello di tutela dei consumatori mediante misure che essa adotta
in applicazione dell’art. 95 CE.
6.
Nel decimo ‘considerando’ della direttiva si dichiara che «in caso di non conformità dei beni al contratto, è opportuno riconoscere
al consumatore il diritto di ottenere il ripristino gratuito di tale conformità, mediante riparazione o sostituzione a scelta,
o, in mancanza di ciò, una riduzione di prezzo o la risoluzione del contratto».
7.
L’undicesimo ‘considerando’ della direttiva è così formulato:
«considerando che il consumatore può in primo luogo chiedere al venditore di riparare il bene o di sostituirlo salvo che tali
rimedi risultino impossibili o sproporzionati; che deve essere stabilito obiettivamente se un rimedio è sproporzionato; che
un rimedio sarebbe sproporzionato se imponesse costi irragionevoli rispetto a un altro rimedio; che per stabilire che i costi
sono irragionevoli bisogna che i costi di un rimedio siano notevolmente più elevati di quelli dell’altro rimedio».
8.
L’art. 3 della direttiva, intitolato «Diritti del consumatore», stabilisce che:
«1. Il venditore risponde al consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.
2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante
riparazione o sostituzione, a norma del paragrafo 3, o ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto
relativo a tale bene, conformemente ai paragrafi 5 e 6.
3. In primo luogo il consumatore può chiedere al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi,
salvo che ciò sia impossibile o sproporzionato.
Un rimedio è da considerare sproporzionato se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all’altro rimedio (...).
Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un lasso di tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti
per il consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha voluto il bene.
4. L’espressione “senza spese” nei paragrafi 2 e 3 si riferisce ai costi necessari per rendere conformi i beni, in particolar
modo con riferimento alle spese di spedizione e per la mano d’opera e i materiali.
5. Il consumatore può chiedere una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto:
– se il consumatore non ha diritto né alla ripar[a]zione né alla sostituzione o
– se il venditore non ha esperito il rimedio entro un periodo ragionevole ovvero
– se il venditore non ha esperito il rimedio senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
(…)».
9.
Ai sensi dell’art. 8 della direttiva, intitolato «Diritto nazionale e protezione minima»:
«1. L’esercizio dei diritti riconosciuti dalla presente direttiva lascia impregiudicato l’esercizio di altri diritti di cui
il consumatore può avvalersi in forza delle norme nazionali relative alla responsabilità contrattuale o extracontrattuale.
2. [OSCURATO:PERSONA] membri possono adottare o mantenere in vigore, nel settore disciplinato dalla presente direttiva, disposizioni
più rigorose, compatibili con il trattato, per garantire un livello più elevato di tutela del consumatore».
B –
Normativa nazionale
10.
In caso di vizi del bene, l’art. 437 del codice civile tedesco ([OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: il «BGB») conferisce
all’acquirente i seguenti diritti:
«Se il bene è affetto da vizi, l’acquirente, qualora ricorrano i presupposti delle disposizioni seguenti e non sia stabilito
diversamente, può:
1. pretendere l’adempimento successivo in base all’art. 439;
2. recedere dal contratto (…) o esigere una riduzione del prezzo di acquisto ai sensi dell’art. 441;
3. pretendere il risarcimento del danno (…) o chiedere il rimborso di spese inutilmente sostenute (…)».
11.
Ai sensi dell’art. 439 del BGB, intitolato «Adempimento successivo», che ha trasposto l’art. 3 della direttiva nell’ordinamento
tedesco:
«1. A titolo di adempimento successivo, l’acquirente può pretendere, a sua scelta, l’eliminazione del vizio o la consegna
di un bene esente da vizi.
2. Il venditore sopporta le spese necessarie per l’adempimento successivo, comprese, in particolare, le spese di trasporto,
spedizione, manodopera e materiale.
3. Fatto salvo quanto previsto all’art. 275, nn. 2 e 3, il venditore può rifiutare la modalità di adempimento successivo scelta
dall’acquirente qualora essa sia esperibile solo a costi sproporzionati. Al riguardo, si deve tenere presente, in particolare,
il valore che avrebbero i beni in assenza di difetto di conformità, l’entità di tale difetto e se il rimedio alternativo sia
esperibile senza comportare inconvenienti significativi per l’acquirente. In tali casi, il diritto dell’acquirente è limitato
alle modalità alternative di adempimento successivo; ciò non pregiudica il diritto del venditore di rifiutare anche il rimedio
alternativo, alle condizioni di cui alla prima frase.
4. Qualora un venditore consegni beni esenti da vizi nell’ambito di un adempimento successivo, egli potrà chiedere all’acquirente
la restituzione dei beni viziati ai sensi degli artt. 346-348».
III –
Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali
12.
La sig.ra [OSCURATO:PERSONA], in qualità di consumatrice, ordinava tramite Internet alla [OSCURATO:PERSONA], il venditore, una lavastoviglie
nuova Bomann GSP 627 IX in acciaio inossidabile al prezzo di EUR 367 più le spese di pagamento alla consegna pari a EUR 9,52,
concordando la consegna presso l’abitazione della sig.ra [OSCURATO:PERSONA]. Come convenuto, la [OSCURATO:PERSONA] consegnava quindi
il prodotto il 25 aprile 2008 e il prezzo d’acquisto veniva saldato alla consegna.
13.
Dopo l’installazione della lavastoviglie nell’abitazione della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] si manifestava un vizio, che l’acquirente faceva
presente al venditore. Un installatore, incaricato dal venditore, stabiliva che tale vizio non era riconducibile al montaggio,
quanto piuttosto ad un vizio della macchina stessa.
14.
Il giudice del rinvio indica che non è in discussione l’impossibilità di eliminare il vizio, per cui a titolo di adempimento
successivo del contratto è ipotizzabile solo la sostituzione del bene difettoso. Non si riscontrava altresì alcuna colpa addebitabile
al venditore.
15.
La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] concordava la sostituzione del prodotto difettoso, richiedendo alla [OSCURATO:PERSONA], con comunicazione
di posta elettronica del 13 giugno 2008, non solo di consegnarle una lavastoviglie priva di vizi, ma anche di smontare l’elettrodomestico
difettoso installato nella sua cucina e di installare quello nuovo, ciò che la [OSCURATO:PERSONA] rifiutava, come da comunicazione
di posta elettronica del 17 giugno 2008.
16.
Poiché la [OSCURATO:PERSONA] non dava seguito ad una sua ulteriore richiesta in tal senso, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha risolto il
contratto di vendita chiedendo, nella causa principale, il rimborso del prezzo di acquisto contro restituzione della lavastoviglie
difettosa.
17.
Il giudice del rinvio espone che, secondo la normativa tedesca, un acquirente può recedere dal contratto e chiedere il rimborso
del prezzo di acquisto qualora la merce acquistata presenti vizi e abbia, senza esito, fissato al venditore un termine valido
per l’adempimento successivo, salvo nei casi eccezionali in cui ciò sia superfluo, ad esempio quando la convenuta rifiuti
seriamente e definitivamente l’adempimento.
18.
L’acquirente, tuttavia, avrà validamente fissato il termine utile perché il venditore espleti l’adempimento successivo solo
quando abbia chiesto esclusivamente quanto ad egli spettante, altrimenti il recesso dal contratto verrebbe meno, fatte salve
talune eccezioni non applicabili al caso di specie.
19.
A parere del giudice del rinvio, la soluzione della controversia in esame dipende pertanto dalla fondatezza della pretesa
della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] di esigere che il venditore scollegasse l’elettrodomestico difettoso (il problema oggetto della seconda
questione pregiudiziale) e installasse quello nuovo (il problema oggetto della prima questione pregiudiziale), o che il venditore
si facesse carico delle spese corrispondenti.
20.
A tale proposito il giudice a quo segnala che, in base alla normativa tedesca, segnatamente all’art. 439, n. 1, BGB, il venditore
non è tenuto, come parte di una consegna ulteriore, ad installare il prodotto esente da vizi o ad accollarsi le spese corrispondenti
a prescindere dalla sua responsabilità, anche qualora l’acquirente, prima che si manifestasse il vizio, abbia correttamente
installato e collegato il prodotto difettoso ad un bene distinto.
21.
È tuttavia tema controverso nella normativa tedesca se, nell’ambito di una consegna successiva, il venditore sia tenuto, in
un siffatto contesto, a scollegare il prodotto difettoso o ad accollarsi le spese corrispondenti a prescindere dalla colpa.
Contrariamente all’opinione finora dominante, il Bundesgerichtshof (Corte di giustizia federale) sembra ritenere ora che tale
pretesa dell’acquirente sia ammissibile – unicamente – sulla base di un’interpretazione delle disposizioni nazionali rilevanti
in conformità della direttiva, e questa è la ragione per cui detto giudice ha sottoposto detta questione alla valutazione
della Corte di giustizia nella causa C‑65/09.
22.
Dal momento che la Corte potrebbe eventualmente non fornire una soluzione a tale questione, poiché il Bundesgerichtshof l’ha
subordinata alla soluzione di un’altra questione sottoposta, l’[OSCURATO:PERSONA] solleva il problema anche nel presente
procedimento.
23.
È in siffatto contesto che l’[OSCURATO:PERSONA], quale giudice di ultima istanza nella causa di cui trattasi, ha deciso di sospendere
il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se le disposizioni di cui all’art. 3, nn. 2 e 3, terzo comma, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25
maggio 1999, 1999/44/CE, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, debbano essere interpretate
nel senso che ostano ad una normativa nazionale che stabilisce che il venditore, nel caso di ripristino della conformità del
bene mediante sostituzione, non sia tenuto a sostenere le spese di montaggio del prodotto di sostituzione in un determinato
luogo, qualora il consumatore abbia installato il prodotto di consumo non conforme in modo corrispondente alla natura ed allo
scopo del prodotto stesso, quando in origine il montaggio non era dovuto in forza del contratto.
2) Se le disposizioni di cui all’art. 3, nn. 2 e 3, terzo comma, della succitata direttiva debbano essere interpretate nel
senso che, in caso di ripristino della conformità del prodotto di consumo mediante sostituzione, il venditore deve sostenere
le spese di smontaggio del prodotto non conforme da un determinato luogo nel caso in cui il consumatore abbia installato il
prodotto di consumo secondo la natura e la finalità di utilizzo dello stesso».
IV –
Analisi giuridica
(
4
)
A –
Osservazioni preliminari
24.
Il problema giuridico sul quale la Corte è chiamata a pronunciarsi nel presente caso ha costituito un argomento classico del
diritto contrattuale e, più specificamente, del diritto che disciplina la vendita di beni, fin dai tempi in cui giuristi romani
come Giuliano e Ulpiano discutevano sulle conseguenze legali della vendita di bestiame «difettoso» sui mercati del mondo antico.
Si tratta, cioè, della questione relativa alla portata della responsabilità del venditore per la consegna di beni viziati
o, dal punto di vista della tutela dell’acquirente, della questione dei rimedi di cui dovrebbe disporre quest’ultimo qualora
il venditore gli abbia consegnato beni non conformi al contratto di vendita.
25.
Come emerge anche dagli argomenti delle parti nel presente procedimento, le diverse normative nazionali degli [OSCURATO:PERSONA] membri
applicabili in tale ambito, benché in molti casi, sotto il profilo della loro applicazione pratica, producano risultati analoghi
e garantiscano livelli di tutela giuridica comparabili, di fatto divergono notevolmente le une dalle altre, in ogni caso nelle
loro versioni tradizionali non ancora armonizzate. (
5
) Tali divergenze riguardano non solo i dettagli delle nozioni, delle condizioni e delle definizioni giuridiche utilizzate,
ma anche, a livello più generale, i regimi dei rimedi in quanto tali, vale a dire, tanto le modalità dei rimedi previste nel
caso di violazioni del diritto contrattuale, quanto il rapporto gerarchico fra tali rimedi, il ruolo del danno all’interno
di tali regimi o in collegamento con essi nonché i limiti della responsabilità contrattuale e non contrattuale che può sorgere
in seguito alla consegna di beni non conformi.
26.
Inoltre, come emerge dalle informazioni fornite dall’[OSCURATO:PERSONA], in ordine a problemi specifici relativi alla non conformità
e alle sue conseguenze, come la questione della responsabilità del venditore per le spese di rimozione dei beni non conformi
o per l’installazione di beni sostitutivi privi di vizi, sussistono tuttora incertezze e divergenze nella dottrina all’interno
di uno stesso sistema giuridico, riguardo ai diritti effettivi dell’acquirente ed ai relativi fondamenti giuridici.
27.
Ciò detto, a livello del diritto dell’Unione europea, la questione relativa alle spese di rimozione dei beni viziati viene
esaminata nell’ottica specifica della tutela garantita al consumatore dalla direttiva.
28.
Al riguardo, è importante notare che, da un lato, come recita il primo ‘considerando’ della direttiva e come ha giustamente
evidenziato la Corte nella sentenza Quelle, la direttiva mira a garantire un elevato livello di protezione dei consumatori (
6
).
29.
D’altro lato, si deve tenere presente che la direttiva costituisce una misura di armonizzazione minima, quindi non di tutti
ma solo di alcuni aspetti della vendita di beni di consumo. Perciò, come si dichiara nel sesto ‘considerando’ della direttiva
stessa, quest’ultima mira a ravvicinare le legislazioni nazionali relative alla vendita dei beni di consumo per quanto riguarda
la non conformità dei beni con il contratto, senza però intervenire sulle disposizioni e sui principi delle legislazioni nazionali
relativi alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
30.
In tale contesto, e in assenza di disposizioni espresse al riguardo nella direttiva, appare più che legittimo chiedersi se
si possa ritenere che la responsabilità del venditore nei confronti del consumatore per «non conformità», che è disciplinata
dalla direttiva, includa la responsabilità per il rimborso delle spese come quelle derivanti dal rimuovere/scollegare un prodotto
difettoso, quale la lavastoviglie di cui trattasi, installato dopo la consegna dal consumatore, e per le spese dell’installazione
del prodotto sostitutivo privo di vizi, cosicché il consumatore medesimo, avvalendosi del rimedio della «sostituzione» o di
altre disposizioni della direttiva, possa pretendere che il venditore si faccia carico delle dette spese che, come hanno rilevato
alcune delle parti, almeno in taluni sistemi giuridici nazionali sarebbero trattate alla stregua dei «danni secondari» piuttosto
che come una pura questione di adempimento imperfetto.
31.
Alla luce dello scopo della direttiva, tesa a rafforzare la protezione dei consumatori, può sembrare opportuno dare alla suddetta
questione una soluzione affermativa. Tuttavia, non è così semplice. Al pari ad ogni altro sistema giuridico evoluto che disciplina
i diritti e gli obblighi del venditore e dell’acquirente derivanti dall’adempimento imperfetto di obbligazioni contrattuali,
il sistema di rimedi previsto dalla direttiva non può semplicemente favorire il consumatore o il venditore, ma deve cercare
di mantenere un giusto equilibrio tra i rispettivi interessi di questi ultimi (
7
).
32.
Ciò premesso, con le sue due questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se
le disposizioni dell’art. 3, nn. 2 e 3, della direttiva debbano essere interpretate nel senso che quando il ripristino della
conformità di un prodotto di consumo, come la lavastoviglie di cui trattasi, correttamente installato e collegato dal consumatore,
avvenga tramite sostituzione, il venditore è tenuto a sopportare i costi di disconnessione/rimozione del prodotto difettoso
e dell’installazione/collegamento del prodotto esente da vizi qualora, in base al relativo contratto di vendita, il venditore
non era obbligato ad installare il prodotto venduto.
B –
Principali argomenti delle parti
33.
Hanno presentato osservazioni nel procedimento in esame i governi austriaco, tedesco, belga e spagnolo nonché la [OSCURATO:PERSONA].
I governi austriaco e tedesco, così come la [OSCURATO:PERSONA], erano altresì rappresentati all’udienza del 25 febbraio 2010.
34.
I governi austriaco, tedesco e belga sostengono che, in un caso come quello presente, ogniqualvolta l’installazione non sia
inclusa nel contratto, il venditore, ai sensi dell’art. 3 della direttiva, allorché sostituisce il prodotto difettoso, non
è tenuto né ad accollarsi i costi di rimozione di tale prodotto né quelli di installazione del nuovo prodotto esente da vizi.
Ad entrambe le questioni va quindi data una soluzione negativa.
35.
Argomentando, sostanzialmente, nella medesima direzione, detti governi affermano che, ai sensi dell’art. 2, n. 1, della direttiva,
il venditore deve consegnare al consumatore beni conformi al contratto. Di conseguenza, in caso di difetto di conformità,
che deve essere verificato al momento della consegna, il venditore, ex art. 3, nn. 2 e 3, della direttiva, deve ripristinare
la conformità dei beni difettosi, vale a dire, nel caso della sostituzione, consegnare beni privi di difetti. I suoi obblighi
non possono essere estesi ulteriormente fino a ricomprendere anche, come suggerito nel presente procedimento, l’obbligo di
scollegare il prodotto difettoso e installare il nuovo prodotto esente da vizi. La situazione potrebbe essere diversa se l’installazione
del prodotto acquistato facesse parte degli obblighi contrattuali convenuti fra il venditore e il consumatore.
36.
Il governo belga specifica tuttavia che il venditore è tenuto a sostenere le spese di trasporto del prodotto non conforme.
37.
Inoltre, i governi austriaco e tedesco mettono in evidenza che l’uso cui un consumatore possa destinare un prodotto dopo la
consegna, anche qualora sia conforme alla natura e allo scopo del prodotto stesso, è difficilmente prevedibile per il venditore,
cosicché i costi di rimozione di un prodotto difettoso e quelli di installazione del nuovo prodotto esente da vizi possono
variare notevolmente da caso a caso, a seconda della volontà del consumatore. In ogni caso, i danni subiti conseguentemente
all’uso del prodotto difettoso di cui trattasi, come le spese derivanti dalla rimozione e dall’installazione, possono far
sorgere un diritto del consumatore al risarcimento ai sensi della normativa nazionale sulla responsabilità contrattuale o
extracontrattuale.
38.
Infine, ad avviso dei citati governi, siffatti obblighi di rimozione e installazione – o di farsi carico dei costi corrispondenti
– non sono deducibili né dal tenore dell’art. 3, nn. 2 e 3, della direttiva, che si riferisce alla sostituzione dei beni difettosi,
né dalla previsione che, ai sensi dell’art. 3, nn. 3 e 4, della direttiva, tale sostituzione debba essere completata «senza
spese» e «senza notevoli inconvenienti per il consumatore». Tali condizioni si riferiscono semplicemente all’obbligo del venditore
di consegnare, ex novo, beni esenti da vizi e non possono essere interpretati nel senso che impongono al venditore un obbligo
supplementare di sopportare le spese di rimozione o di installazione.
39.
Per contro, la [OSCURATO:PERSONA] e il governo spagnolo sostengono che, nell’ambito della sostituzione di beni viziati, il venditore
deve, in forza dell’art. 3, n. 3, della direttiva, anche sopportare le spese per la rimozione del prodotto difettoso dal luogo
ove è installato e per l’installazione del nuovo prodotto esente da vizi. Pertanto essi suggeriscono di risolvere in senso
affermativo le questioni sottoposte.
40.
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che la riparazione o la sostituzione cui il consumatore ha diritto ai sensi dell’art. 3, n. 3, della
direttiva si riferisca necessariamente ai prodotti non conformi nello stato e nel contesto in cui si produce il difetto di
conformità. Ne deriva che, qualora i prodotti non conformi siano stati, conformemente alla loro natura e allo scopo cui sono
destinati, inseriti in un’altra cosa o collegati a qualcos’altro, essi costituiscono, in tale stato, l’oggetto della riparazione
o della sostituzione. Perciò, grazie al rimedio della sostituzione, il consumatore deve essere messo nella stessa situazione
in cui si sarebbe trovato se gli fossero stati consegnati prodotti non viziati; ciò significa che, se necessario, i prodotti
non conformi devono essere rimossi e installati quelli non viziati.
41.
Tale interpretazione è inoltre corroborata dall’uso della parola «sostituzione» nell’art. 3, nn. 2 e 3, della direttiva.
42.
Il governo spagnolo condivide sostanzialmente gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA], facendo valere che l’art. 3 della direttiva
e l’elevato livello di tutela che intende conferire ai consumatori impongono che il venditore debba sopportare i costi di
cui trattasi, derivanti dal fatto quest’ultimo non ha consegnato il prodotto conforme al contratto. Qualora così non fosse,
il consumatore sarebbe onerato, senza colpa, due volte di tali spese, subendo un grave danno.
43.
Infine, a parere del governo spagnolo, siffatta interpretazione è suffragata dall’obbligo posto a carico del venditore ex
art. 3, nn. 3 e 4, della direttiva di sostituire il prodotto difettoso senza spese e senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
C –
Valutazione
44.
Occorre innanzitutto osservare che un’interpretazione letterale dell’art. 3, nn. 2 e 3, della direttiva non è conclusiva rispetto
alla circostanza se il diritto del consumatore alla «sostituzione» del prodotto non conforme includa il diritto di esigere
che il venditore rimuova tale prodotto e installi il prodotto sostitutivo esente da vizi o ne sopporti i costi corrispondenti.
45.
Mentre in alcune versioni linguistiche della direttiva, come quella inglese («replacement») e francese («remplacement»), il
termine usato può, in linea di principio, essere interpretato nel senso che comprende anche la rimozione/scollegamento del
prodotto viziato e l’installazione del prodotto esente da vizi che lo sostituisce, altre versioni, tra le quali quelle in
lingua tedesca («Ersatzlieferung») e slovacca («sa… nahradí»), sembrano deporre a favore di una definizione più ristretta,
che si riferisce alla sostituzione-consegna o alla consegna del prodotto di sostituzione, piuttosto che all’intera operazione
che sotto il profilo tecnico può comportare la sostituzione dei prodotti viziati.
46.
Tuttavia, a mio avviso, una lettura contestuale o sistematica dell’art. 3 della direttiva avalla piuttosto un’interpretazione
della responsabilità del venditore che non copre le spese per rimuovere/scollegare il prodotto non conforme né, tanto meno,
per installare il prodotto sostitutivo esente da vizi, soprattutto quando l’installazione non era parte del contratto di vendita
in oggetto.
47.
Al riguardo, l’art. 3, n. 2, della direttiva elenca in maniera esaustiva i rimedi che il consumatore può esperire nei confronti
del venditore in caso di difetto di conformità, segnatamente la riparazione, la sostituzione, una riduzione del prezzo o la
risoluzione del contratto.
48.
Più in particolare, in base al regime dei rimedi previsto dalla direttiva, il consumatore può, in primo luogo, esigere dal
venditore il ripristino della conformità dei beni viziati avvalendosi dei rimedi orientati alla prestazione, ossia la riparazione
o la sostituzione. In tal modo, il sinallagma originale del contratto di vendita è ripristinato e il consumatore ottiene la
prestazione richiesta nel contratto. Tale soluzione, in quanto persegue gli interessi principali delle parti di un contratto,
ha la precedenza, ai sensi della direttiva, rispetto alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto (
8
).
49.
Per contro, questi ultimi due rimedi subordinati sono caratterizzati dalla reciproca rinuncia ai vantaggi delle parti. Pertanto,
l’equilibrio tra i rispettivi interessi del consumatore e del venditore, che è stato perturbato dalla consegna di beni difettosi
da parte del venditore, viene ripristinato vuoi mediante un corrispondente ridimensionamento degli obblighi del consumatore
– con una riduzione del prezzo – vuoi sciogliendo gli obblighi di entrambe le parti attraverso la risoluzione del contratto.
50.
Occorre comunque rilevare che, nell’uno e nell’altro caso, i diritti del consumatore rimangono, a mio parere, in via di principio
limitati dagli obblighi stipulati con il contratto di vendita.
51.
Tale tesi è confermata se prendiamo in considerazione il contesto più ampio dell’art. 3 della direttiva.
52.
I suddetti diritti del consumatore elencati nella disposizione in parola precisano la portata della responsabilità del venditore
nei confronti del consumatore – o ne costituiscono il corollario – che, ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva, deve
essere riconosciuta per ogni difetto di conformità esistente al momento della consegna dei beni.
53.
Tale definizione di responsabilità, a sua volta, rispecchia manifestamente la definizione, contenuta nell’art. 2, n. 1, della
direttiva, dell’obbligo fondamentale del venditore in forza di un contratto di vendita di beni di consumo, come la consegna
al consumatore di beni in conformità del contratto stesso.
54.
Dalle suddette disposizioni risulta che i diritti del consumatore elencati all’art. 3 della direttiva sono radicati nella
nozione di conformità al contratto e, conseguentemente, devono essere interpretati con riferimento ai diritti e agli obblighi
stabiliti dal contratto di vendita iniziale.
55.
In altre parole, i diritti conferiti ai consumatori dall’art. 3 della direttiva intendono rimediare al difetto di conformità
rispetto a ciò che era originariamente dovuto al consumatore in forza del contratto di vendita, ossia mirano a fare in modo
che il consumatore entri in possesso di beni non viziati.
56.
Siffatta responsabilità del venditore per adempimento imperfetto o, più precisamente, per la presenza di vizi nei prodotti
stessi, cui si riferiscono i rimedi offerti al consumatore dalla direttiva e che esigono dal venditore l’esecuzione (differita),
mediante riparazione o sostituzione gratuita, della prestazione originariamente dovuta al consumatore, deve, secondo me, essere
distinta da una responsabilità eventuale – come viene suggerito nel caso presente – per lo svolgimento di ulteriori operazioni
o per le spese ad esse afferenti che siano state sostenute in relazione ai beni viziati, ma in un momento successivo alla
loro consegna – cui si riferisce l’art. 3, n. 1, della direttiva – e dopo che il consumatore ne abbia fatto uso.
57.
Quest’ultima forma, più ampia, di responsabilità obbligherebbe conseguentemente il venditore, come proposto dalla [OSCURATO:PERSONA],
a ripristinare la situazione in cui il consumatore si sarebbe trovato in un determinato momento successivo alla consegna se
il prodotto consegnato fosse stato esente da vizi, il che implicherebbe, nel caso presente, la circostanza in cui la lavastoviglie
installata dal consumatore viene scollegata dal blocco cui è connessa e la nuova lavastoviglie priva di vizi installata al
suo posto. Come è stato osservato da più parti intervenienti, tale responsabilità verrebbe quindi estesa a fatti e circostanze
accaduti dopo il trasferimento del rischio al consumatore, che dipendono pertanto dalla volontà di quest’ultimo e, in particolare,
dall’uso cui egli ha destinato i beni in questione.
58.
La circostanza che un venditore possa essere ritenuto responsabile anche per tale tipo di conseguenze più indirette del suo
adempimento imperfetto o per i danni che ne derivino è certo possibile e sembra verificarsi – soggetta a diverse condizioni
– in taluni sistemi giuridici nazionali nonché, per esempio, essere contemplata dall’art. 45 della [OSCURATO:PERSONA] delle Nazioni
Unite sulla compravendita internazionale di merci (in prosieguo: la «CISG»). (
9
)
59.
Perciò, come ha rilevato il governo tedesco, le spese sostenute dal consumatore per scollegare un prodotto difettoso o per
il fatto di dover pagare due volte le spese dell’installazione, vale a dire, prima per il prodotto difettoso e successivamente
per il prodotto sostitutivo esente da vizi, sarebbero rimborsabili ai sensi della legge tedesca sulla responsabilità per danni,
purché siano soddisfatte le condizioni applicabili che includono la colpa.
60.
Tuttavia, per quanto riguarda la direttiva, in tale contesto, va rilevato, in primo luogo, che il sistema di rimedi per difetto
di conformità ivi previsto non include la responsabilità per danni, diversamente, per esempio, dall’art. 45, n. 1, lett. b),
del CISG o dall’art. 27 della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui diritti dei consumatori, elaborata
dalla [OSCURATO:PERSONA] (
10
).
61.
In secondo luogo, si deve osservare che, per la semplice ragione che il lavoro o le spese in questione non costituiscono unicamente
la conseguenza del difetto di conformità dei beni, ma derivano anche da un’azione che ricade nell’ambito della responsabilità
del consumatore – nella fattispecie, l’installazione della lavastoviglie –, la responsabilità del venditore rispetto a tali
spese è generalmente subordinata e stabilita con riferimento a principi di causalità, prevedibilità del danno e, eventualmente,
colpa.
62.
È evidente che la direttiva nemmeno menziona un filtro o un meccanismo del genere.
63.
Si può sostenere che tale funzione sia riconducibile alla condizione dell’«uso dei beni conformemente alla loro natura e finalità»,
come ha suggerito il giudice del rinvio e come asserito dalla [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, come hanno rilevato la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ed
il governo tedesco, tale concetto è, in realtà, piuttosto vago e la sua capacità di delimitare la responsabilità del venditore
e di rendere il rischio calcolabile piuttosto scarsa.
64.
Mentre la gamma dei possibili usi «normali» di beni finiti e altamente specifici come, per esempio, un computer, un tavolo
o anche una lavastoviglie può essere abbastanza delimitata e prevedibile, più semplici sono i prodotti e maggiore è la gamma
dei loro potenziali usi «normali». Perciò, quanto più i prodotti si avvicinano ad un materiale da costruzione o ad una materia
prima, tanto più numerosi e indefiniti sono gli usi cui essi possono essere destinati, sempre conformemente alla loro natura.
Di conseguenza, le spese di rimozione di uno stesso prodotto possono variare enormemente.
65.
Alla luce delle precedenti considerazioni, non ritengo che dal diritto del consumatore al ripristino della conformità dei
beni viziati mediante sostituzione, di cui all’art. 3, nn. 2 e 3, della direttiva, si possa dedurre un diritto del consumatore
di esigere che il venditore sostenga i costi per scollegare il prodotto difettoso e quelli relativi all’installazione del
prodotto sostitutivo esente da vizi, se il venditore non era obbligato ai sensi del contratto di vendita ad occuparsi dell’installazione.
66.
Sono inoltre d’accordo sul fatto che tale conclusione non è inficiata dal requisito di «gratuità» che, in forza dell’art. 3,
nn. 2‑4, della direttiva, si associa all’obbligo del venditore di ripristinare la conformità dei beni mediante sostituzione.
Tale requisito definisce le condizioni alle quali il venditore deve offrire e realizzare il ripristino della conformità cui
il consumatore ha diritto, ossia, senza spese, ma non può estendere la portata del rimedio stesso. Analogamente, il requisito
relativo all’esclusione di «notevoli inconvenienti» di cui all’art. 3, n. 3, terzo comma, della direttiva, definisce il modo
in cui i beni devono essere resi conformi, senza tuttavia definire cosa ciò concretamente comporti.
67.
Infine, riguardo a questo punto, il caso presente deve essere distinto da quello all’origine della sentenza Quelle, in cui
la Corte ha statuito che l’obbligo di «gratuità» significa che al venditore è preclusa qualsiasi possibilità di rivendicazione
economica nell’ambito dell’esecuzione dell’obbligo a lui incombente di ripristino della conformità del bene oggetto del contratto (
11
). Di conseguenza, la Corte ha concluso, sulla base di ulteriori argomenti, che la direttiva osta ad una normativa nazionale
che consenta al venditore di un bene difettoso di esigere dal consumatore un’indennità per l’uso di tale bene fino alla sua
sostituzione. Nel caso presente, per contro, non si tratta di una rivendicazione economica da parte del venditore nei confronti
del consumatore riguardo ad una sostituzione, ma della questione se il consumatore possa esigere dal venditore, nell’ambito
dell’esecuzione dell’obbligo di ripristino della conformità del prodotto viziato, oltre alla consegna gratuita di un nuovo
prodotto esente da vizi, anche il pagamento dei costi per scollegare/rimuovere il prodotto difettoso e di quelli per l’installazione
del prodotto sostitutivo non viziato.
68.
Da tutte le precedenti considerazioni discende che le questioni sottoposte dall’[OSCURATO:PERSONA] devono essere risolte dichiarando
che le disposizioni dell’art. 3, nn. 2 e 3, della direttiva devono essere interpretate nel senso che quando il ripristino
della conformità di un prodotto di consumo, come la lavastoviglie di cui trattasi, installato e collegato dal consumatore
conformemente alla sua natura e al suo scopo avvenga tramite sostituzione, il venditore non è tenuto a sopportare i costi
di scollegamento/rimozione del prodotto non conforme e dell’installazione/collegamento del prodotto privo di vizi qualora,
in base al relativo contratto di vendita, il venditore non fosse obbligato ad installare il prodotto venduto.
V –
Conclusione
69.
Sono pertanto del parere che le questioni sottoposte alla Corte debbano essere risolte come segue:
«Le disposizioni dell’art. 3, nn. 2 e 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 maggio 1999, 1999/44/CE,
su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, devono essere interpretate nel senso che quando il ripristino
della conformità di un prodotto di consumo, come la lavastoviglie di cui trattasi, installato e collegato dal consumatore
conformemente alla sua natura e al suo scopo avvenga tramite sostituzione, il venditore non è tenuto a sopportare i costi
di scollegamento/rimozione del prodotto non conforme e dell’installazione/collegamento del prodotto privo di vizi qualora,
in base al relativo contratto di vendita, il venditore non fosse obbligato ad installare il prodotto venduto».
1
– Lingua originale: l’inglese.
2
– GU L 171, pag. 12.
3
– Gebr. Weber, pendente dinanzi la Corte.
4
– Poiché le problematiche sollevate nel procedimento in esame sono, tranne che per l’aspetto dell’installazione del prodotto
sostitutivo conforme, sostanzialmente analoghe a quelle in discussione nella seconda questione pregiudiziale nella causa Weber,
cit., supra, alla nota 3, la valutazione nelle presenti conclusioni corrisponde, mutatis mutandis, a quella di cui ai paragrafi
43‑67 delle mie conclusioni nella causa Weber. Analogamente, per maggiore completezza e scorrevolezza, inserisco nelle presenti
conclusioni le osservazioni preliminari, lievemente modificate, esposte nelle menzionate altre conclusioni.
5
– V., in proposito, anche la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla vendita e le garanzie di
beni di consumo (COM(95) 520 def – COD 96/0161 (GU 1996, C 307, pag. 8; memorandum esplicativo, punto I.A.4).
6
– V., al riguardo, sentenza 17 aprile 2008, causa C‑404/06 (Racc. pag. I‑2685, punti 30 e 36).
7
– Per quanto riguarda la protezione anche degli interessi economici del venditore ai sensi della direttiva, v. sentenza Quelle,
cit. alla nota 5 (punto 42).
8
– Il fatto che la direttiva imponga tale gerarchia si deduce chiaramente dalla formulazione del suo art. 3, n. 3, in combinato
disposto con l’undicesimo ‘considerando’. Cfr. anche la sentenza Quelle, cit. alla nota 5 (punto 27).
9
– [OSCURATO:PERSONA] delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci è stata adottata l’11 aprile
1980 ed è entrata in vigore il 1 gennaio 1988.
10
– COM(2008) 614 def. – COD 2008/0196.
11
– Cit. alla nota 6 (punto 34).