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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 17859/2026

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te d'appello di TorinoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;svolta la relazione dal [OSCURATO:PERSONA];il Procuratore generale, in persona della sostituta [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioniscritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

La Corte d’appello di Torino ha parzialmente rfiormato, rideterminando la pena, lasentenza con la quale il Tribunale di Vercelli aveva condannato Marta GIACOMAZZI per il reatodi cui all’art. 590 bis, cod. pen., ai danni di Oksana FEDIUK, riconoscendo l’attenuante di cui alcomma 7 della norma incriminatrice (in Gattinara, 16/11/2022).2.

Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso l’imputata, a mezzo di difensore,formulando due motivi, con i quali, rispettivamente, ha dedotto violazione di legge e vizio dellamotivazione, quanto alla valutazione di sussistenza del nesso di causalità tra le violazionicolpose e l’evento e vizio della motivazione, quanto alla mancata applicazione dell’art. 131 bis,cod. pen.3.

Il Procuratore generale, in persona della sostituta [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ha depositatoconclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.4.

Con atto successivamente depositato, la difesa ha formulato motivi nuovi, deducendoviolazione di legge sostanziale e processuale, allegando documentazione attestante l’avvenutaremissione della querela con accettazione da parte dell’imputata.5.

Il reato per il quale si procede è perseguibile a querela di parte, non ricorrendo circostanzeaggravanti che ne determinino la procedibilità d’ufficio.

Dal verbale in data 22 aprile 2026,davanti ai Carabinieri della Stazione di Gattinara, la persona offesa, Oksana FEDIUK, hadichiarato di rimmetere la querela presentata il 14/02/2023 e, in pari data, con appositoverbale davanti alla stessa aurtorità di PG, la querelata ha dichiarato di accettare la remissionedi querela.

Pertanto, la sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estintoper intervenuta remissione di querela.6.

Le spese del procedimento sono a carico della querelata ai sensi dell’art. 340 cod. proc.pen., non constando che sia stato diversamente convenuto nell’atto di remissione.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il reato è estinto per remissione di querela.Condanna la querelata al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 14/05/2026La Consigliera est.

Il PresidenteGABRIELLA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te d'appello di TorinoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;svolta la relazione dal [OSCURATO:PERSONA];il Procuratore generale, in persona della sostituta [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioniscritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La Corte d’appello di Torino ha parzialmente rfiormato, rideterminando la pena, lasentenza con la quale il Tribunale di Vercelli aveva condannato Marta GIACOMAZZI per il reatodi cui all’art. 590 bis, cod. pen., ai danni di Oksana FEDIUK, riconoscendo l’attenuante di cui alcomma 7 della norma incriminatrice (in Gattinara, 16/11/2022).2. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso l’imputata, a mezzo di difensore,formulando due motivi, con i quali, rispettivamente, ha dedotto violazione di legge e vizio dellamotivazione, quanto alla valutazione di sussistenza del nesso di causalità tra le violazionicolpose e l’evento e vizio della motivazione, quanto alla mancata applicazione dell’art. 131 bis,cod. pen.3. Il Procuratore generale, in persona della sostituta [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ha depositatoconclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.4. Con atto successivamente depositato, la difesa ha formulato motivi nuovi, deducendoviolazione di legge sostanziale e processuale, allegando documentazione attestante l’avvenutaremissione della querela con accettazione da parte dell’imputata.5. Il reato per il quale si procede è perseguibile a querela di parte, non ricorrendo circostanzeaggravanti che ne determinino la procedibilità d’ufficio. Dal verbale in data 22 aprile 2026,davanti ai Carabinieri della Stazione di Gattinara, la persona offesa, Oksana FEDIUK, hadichiarato di rimmetere la querela presentata il 14/02/2023 e, in pari data, con appositoverbale davanti alla stessa aurtorità di PG, la querelata ha dichiarato di accettare la remissionedi querela. Pertanto, la sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estintoper intervenuta remissione di querela.6. Le spese del procedimento sono a carico della querelata ai sensi dell’art. 340 cod. proc.pen., non constando che sia stato diversamente convenuto nell’atto di remissione. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il reato è estinto per remissione di querela.Condanna la querelata al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 14/05/2026La Consigliera est. Il PresidenteGABRIELLA [OSCURATO:PERSONA]
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