CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 marzo 2025
Cassazione n. 30261/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1866/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 12182/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05UU60B) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, come da requisitoria già depositata. udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 19/11/2024, depositata in data 18/03/2025, il Tribunale per il riesame delle misure cautelari di Catanzaro ha accolto l’appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Castrovillari che aveva sostituito la misura cautelare della custodia in carcere a carico di [OSCURATO:PERSONA] e gli aveva concesso la misura cautelare degli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto alla custodia in carcere per il reato di cui agli artt. 2 e 7 l.n. 895/67; su istanza del difensore la misura era stata sostituita con quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico con ordinanza in data 26/06/2024, motivata dal fatto che nel corso delle indagini non erano emersi contatti con la criminalità organizzata, che non erano state trovate altre armi nella sua disponibilità e che la sottoposizione alla detenzione inframuraria aveva allentato eventuali legami con gli ambienti criminali. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari aveva impugnato questa decisione e il Tribunale per il riesame di Catanzaro aveva ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Castrovillari avesse ancorato la sostituzione della misura ad elementi solo apoditticamente enunciati e privi di base fattuale seria e concreta, i quali, a fronte di un solo mese di carcerazione, non consentivano né di effettuare una prognosi di resipiscenza né di escludere legami in atto con contesti criminali. L’ordinanza è stata annullata, disponendo che, nel momento in cui il provvedimento del Tribunale per il riesame fosse divenuto definitivo, venisse ripristinata a carico del [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere. 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], articolando i seguenti motivi. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 30261/2025 Roma, lì, 04/09/2025 2.1 Con il primo lamenta violazione di legge, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche, anche processuali, con conseguente manifesta illogicità, mancanza e contraddittorietà della motivazione. Il giudizio di appello cautelare, disciplinato dall’art. 310 cod. proc. pen., prevede quali termini ordinatori, quello di venti giorni dalla ricezione degli atti per la decisione e di trenta giorni per il deposito delle motivazioni. Invece la decisione era stata emessa il 19/11/2024 e le motivazioni del provvedimento erano state depositate il 18/03/2025, quindi dopo molto tempo da quando la misura era stata sostituita con gli arresti domiciliari con ordinanza in data 26/06/2024. Frattanto, mentre si attendeva il deposito delle motivazioni del provvedimento qui impugnato, il Tribunale di Castrovillari dinanzi al quale il procedimento era transitato nella fase del dibattimento, con ordinanza in data 13/01/2025 aveva revocato la misura degli arresti domiciliari, frattanto rimasta efficace essendo sospesi gli effetti dell’ordinanza del Tribunale per il riesame. Il difensore ritiene che la revoca della misura rendesse «il provvedimento adottato dal Tribunale del riesame oggi impugnato inammissibile per carenza di interesse». Deduce comunque che nel provvedimento impugnato non è contenuta alcuna valutazione di quanto dedotto nella memoria versata nel giudizio di appello cautelare in data 30/10/2024. 2.2 Con il secondo motivo lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari. 2.3 Con il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento ai fatti di cui in imputazione cautelare in ordine al reato di possesso di arma clandestina. 3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, per difetto di interesse o comunque perché aspecifico ed eccentrico rispetto agli argomenti contenuti in motivazione. Il difensore ha chiesto la trattazione orale del ricorso e poi, con memoria trasmessa il 21/05/2025, ha replicato al Procuratore Generale, depositando copia del provvedimento di revoca della misura cautelare e insistendo nel ricorso. All’udienza di discussione il Procuratore Generale si è riportata alla propria memoria; il difensore ha insistito nel ricorso, sostenendo l’interesse del proprio assistito all’annullamento del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. 2. Occorre ricostruire gli snodi procedimentali che hanno preceduto lo svolgimento del presente giudizio. In data 26/06/2024 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Castrovillari, accogliendo un’istanza del difensore, ha sostituito con la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico la custodia cautelare in carcere originariamente applicata a carico di [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] per il reato di cui agli artt. 2 e 7 l.n. 895/67. Avverso il provvedimento del 26/06/2024, che aveva modificato quello dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] sostituendo la misura cautelare originariamente inflitta per quel titolo di reato, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari ha proposto appello, censurandone la motivazione e deducendo che la restrizione più fievole della libertà personale non era adeguata rispetto alle intense e attuali esigenze cautelari. Il Tribunale per il riesame di Catanzaro ha emesso ordinanza in data 19/11/2024 con la quale ha accolto l’appello del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, disponendo il ripristino della custodia cautelare in carcere e al contempo dichiarando sospesa l’esecuzione del provvedimento in pendenza dei termini per la proposizione del ricorso per cassazione; si è riservato di depositare separatamente la motivazione del provvedimento. Frattanto, mentre ancora il provvedimento del Tribunale per il riesame non era impugnabile perché non ne era stata depositata la motivazione, è rimasta efficace l’ordinanza applicativa degli arresti domiciliari a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Il procedimento è transitato dalla fase delle indagini preliminari a quello del dibattimento; chiamato a decidere sul titolo cautelare con ordinanza in data 13/01/2025 il Tribunale di Castrovillari ha revocato la misura degli arresti domiciliari e rimesso in libertà il [OSCURATO:PERSONA]. Al momento della revoca della misura in atto il ripristino in luogo degli arresti domiciliari della più gravosa misura della custodia cautelare in carcere non aveva conseguito forza esecutiva. E difatti le motivazioni del provvedimento del Tribunale per il riesame di Catanzaro sono state depositate il 18/03/2025 e a quella data erano cominciati a decorrere i termini per la sua impugnazione. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], frattanto scarcerato e non più sottoposto ad alcuna restrizione anche non detentiva per quel titolo, ha proposto il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale per il riesame di Catanzaro in data 19/11/2024, deducendo di avere interesse alla rimozione di un provvedimento che, in caso di transito in cosa giudicata, avrebbe comportato l’esecuzione di una misura incompatibile con la sopravvenuta scarcerazione. Va, pertanto, in via del tutto preliminare verificato se effettivamente [OSCURATO:PERSONA] mantenga un interesse processuale, rilevante ai sensi dell’art. 586, comma 4, cod. proc. pen., dopo la revoca del titolo sul quale si era innestato l’incidente cautelare sfociato nel ricorso all’esame di questo Collegio. 3. L'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità dell'impugnazione, nel procedimento cautelare, assume i necessari profili di concretezza e di attualità, se sussiste all'atto della proposizione dell'impugnazione, ma soprattutto se permane fino al momento della decisione, in modo che da essa possa derivare «una effettiva incidenza di vantaggio sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudice dell'impugnazione» (Sez. 5, n. 51491 del 21/11/2023, Picarella, n.m.). In forza della linea interpretativa fissata da Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693 – 01, «nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare non può essere basata sul concetto di soccombenza - a differenza delle impugnazioni civili che presuppongono un processo di tipo contenzioso, quindi una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti - ma va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo». Bisogna pertanto verificare se, a fronte della sopravvenuta revoca del titolo cautelare disposto dal giudice del dibattimento, poteva ancora comportare una situazione di svantaggio il provvedimento del Tribunale del riesame oggi impugnato, ancora ineseguito perché non passato in giudicato, che, annullando l’ordinanza di concessione degli arresti domiciliari, ripristinava la misura della custodia cautelare in carcere ma disponeva espressamente che fino alla sua irrevocabilità la statuizione rimanesse sospesa. Va, in particolare, accertato se l’interesse ad impugnare non sia più attuale, tenuto conto che «la nozione della "carenza d'interesse sopraggiunta" va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso» (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694 – 01). Orbene la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di sottolineare che, quando l'ordinanza genetica sia stata, nelle more, annullata, viene meno l’interesse al ricorso per cassazione già proposto avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare, in quanto l'impugnazione presuppone la perdurante efficacia dell'ordinanza originaria; così, ad esempio, si è pronunciata Sez. 6, n. 44723 del 25/11/2021, Tonti, Rv. 282397 – 01, in un’ipotesi in cui il provvedimento applicativo – impugnato con ricorso per cassazione – era stato revocato, sottolineando che non aveva rilievo il fatto anche il provvedimento di revoca fosse stato impugnato, perché, comunque, frattanto l’immediata efficacia esecutiva aveva fatto venire il titolo di restrizione. Il principio in base al quale è inammissibile il ricorso per cassazione avverso provvedimento applicativo o confermativo di una misura cautelare personale, qualora l'interessato, nelle more del giudizio, sia stato rimesso in libertà, poiché l'eventuale accoglimento dell'impugnazione verrebbe in ogni caso a cadere su un provvedimento ormai privo di efficacia, deve considerarsi consolidato fin dalla risalente ma non superata decisione di Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165. In questo precedente e nell’ambito dello stesso orientamento che esso esprime si è comunque riconosciuta l’ipotesi in cui può sussistere l’interesse ad una pronuncia sull’illegittimità originaria dell’ordinanza applicativa della misura cautelare, quando esso possa essere fatta valere a fondamento della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 20 del 12/10/1993, Durante, Rv. 195355 – 01; ma, come ha precisato Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testini, Rv. 249002 – 01, purchè «la circostanza formi oggetto di specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dal mancato conseguimento della stessa, formulata personalmente dall'interessato» e venga dedotta contestualmente alla presentazione del ricorso; cfr. sul punto Sez. 1, n. 19649 del 12/01/2017, Cei, Rv. 270009 - 01); ma la si è distinta dall’ipotesi in cui il pronunciamento sulla vicenda cautelare all’esito dell’impugnazione non avrebbe potuto avere ad oggetto profili rilevanti ai fini del procedimento per la riparazione per ingiusta detenzione. Nel caso all’esame di questo Collegio non si discute della legittimità dell’originario titolo cautelare, sulla quale non vi è più contestazione, ma della sussistenza dei presupposti per un affievolimento della misura già legittimamente applicata. E come la caducazione dell'originaria ordinanza coercitiva a carico dell'indagato travolge necessariamente anche il suo aggravamento che, per essere tale, assume una natura meramente accessoria e quindi è travolto dal venir meno del titolo restrittivo e con esso dell’efficacia della misura coercitiva modificata in pejus (Sez. 6, n. 24558 del 30/03/2017, Leone, Rv. 270674); così pure d’altro canto natura accessoria ha la misura attenuata rispetto a quella originariamente imposta e maggiormente restrittiva, sicché, quando la misura attenuata non viene modificata ma viene radicalmente revocata, viene meno il titolo originario e non lo si potrebbe più ripristinare, se non impugnando il provvedimento di revoca o chiedendo al giudice un nuovo provvedimento cautelare sulla base di elementi sopravvenuti. Al di fuori di queste ipotesi non vi è alcuna possibilità di ripristinare il titolo originario, nemmeno quando è ancora sub judice la legittimità del provvedimento che aveva sostituito la restrizione di massimo rigore con quella meno afflittiva. E d’altronde se nelle more della definizione del giudizio appello e di legittimità relativo all’ordinanza che ha sostituito la misura cautelare originaria con altra meno afflittiva, il giudice procedente, tenuto ad una periodica verifica dell’attualità delle esigenze cautelari, le ritiene del tutto venute meno, escludendo quindi la necessità di mantenere qualsivoglia misura, su tale decisione non può prevalere la differita esecuzione di un provvedimento che aveva effettuato la valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari e dell’adeguatezza della misura in un momento antecedente e in un contesto frattanto superato da fatti nuovi e dal decorso del tempo. Conseguentemente l’ordinanza del Tribunale del riesame che ha annullato il provvedimento di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] deve ritenersi travolta nei suoi effetti dalla revoca di ogni misura cautelare disposta dal giudice procedente nella fase del dibattimento. 4. Alla luce di queste conclusioni, confortate da un univoco orientamento interpretativo di legittimità, può escludersi che il provvedimento oggi impugnato, anche se passasse in giudicato, verrebbe validamente applicato in danno di [OSCURATO:PERSONA], dopo che la misura cautelare a suo carico è stata revocata. Ne consegue che il ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] è carente di interesse, poiché dal suo accoglimento non potrebbe derivare alcun concreto vantaggio. La difesa, tuttavia, ritiene, sulla scorta di taluni precedenti dei giudici di legittimità, che residuerebbe in ogni caso un interesse all’eliminazione del provvedimento con una pronuncia di annullamento senza rinvio, in modo da cancellarlo del tutto e impedirne certamente l’esecuzione. La questione dedotta impone di risolvere il nodo dell’epilogo decisorio del ricorso per cassazione nel procedimento cautelare, in relazione al quale sia sopravvenuta carenza di interesse. Infatti, secondo alcune decisioni, che il ricorrente riporta nella sua memoria e che questo Collegio non condivide, a fronte della revoca del provvedimento che costituisce il presupposto di quello impugnato, si imporrebbe comunque la necessità di eliminarlo, comportando la prevalenza, nell'assetto giuridico dato, dell'annullamento dell'ordinanza gravata dal ricorso inammissibile per difetto sopravvenuto di interesse, per cancellarla in via definitiva dal procedimento de liberate, anziché quello dell'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, sebbene astrattamente pregiudiziale rispetto al resto (Sez. 6, n. 25852 del 14/05/2024, Nicastro, Rv. 286753 - 01). Secondo questo orientamento, se invece si desse prevalenza alla pronuncia di inammissibilità, si perverrebbe ad effetti paradossali, atteso il contrasto di concorrenti decisioni dal contenuto opposto, nei confronti dello stesso soggetto e per il medesimo fatto: quella di revoca dell'ordinanza genetica emessa dal Giudice per le indagini preliminari e quella di aggravamento, con applicazione della custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale dell'appello cautelare. Il contrasto si registrerebbe sul piano degli effetti, perché alla pronuncia di inammissibilità del ricorso conseguirebbe, ai sensi dell'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen., l'efficacia esecutiva di un provvedimento ineseguibile. L’epilogo decisorio dell’annullamento senza rinvio era stato ritenuto una soluzione necessitata dall’esigenza di impedire l’efficacia di un provvedimento contrastante con la revoca della misura anche da Sez. 6, n. 46070 del 25/09/2014, Gaudiosi, Rv. 260821 e da Sez. 6, n. 24458 del 30/03/2017, Leone e altro, Rv. 270674 -01, che lo motivava con «il rischio, paventato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 7391 del 16/12/2010, Testini, al paragrafo n. 6, di un potenziale contrasto di decisioni e della concorrenza di due titoli cautelari, relativi al medesimo indagato ed al medesimo fatto, ma dal contenuto opposto». Tuttavia, nella decisione delle Sezioni unite sopra richiamata il rischio di contrasto era esaminato sotto il diverso profilo della possibilità per la parte di utilizzare gli elementi nuovi sopravvenuti nello stesso procedimento cautelare già pendente a seguito di impugnazione oppure attivando con altra richiesta un nuovo procedimento cautelare per la rivalutazione dei presupposti della misura, con eventuale diverso esito nell’uno e nell’altro. Ritiene tuttavia questo Collegio che un provvedimento cautelare insuscettibile di qualsivoglia esecuzione, come è quello al quale sia seguita la revoca in radice del titolo cautelare per il venir meno medio tempore dei presupposti di cui all’art. 273 cod. proc. pen., ha già esaurito ogni sua possibilità di produrre effetti giuridici nel vigente assetto ordinamentale e non rende necessaria la sua cancellazione con la statuizione di annullamento senza rinvio. Né per altro verso appare possibile attribuire ad un ricorso inammissibile l’effetto di dare impulso ad una decisione cassatoria del provvedimento che, seppur per ragioni sopravvenute, non vi era alcuna necessità di impugnare per invalidarne gli effetti; proprio perché effetti non ne ha e non ne può avere. Anche se il provvedimento di aggravamento non fosse stato impugnato e fossero quindi spirati invano i termini per la presentazione del ricorso, esso non avrebbe potuto essere messo in esecuzione e se fosse stato messo in esecuzione ciò sarebbe avvenuto in forza di un’attività radicalmente illegittima, perché carente di un titolo legittimante. L’annullamento senza rinvio sarebbe, pertanto, il frutto dell’esercizio di un potere officioso che, in realtà, ad onta della formula lessicalmente descrittiva di un intervento cassatorio, si risolverebbe nel mero accertamento dell’impossibilità per il provvedimento di produrre alcun effetto. Se così è, il rischio di coesistenza di provvedimenti contrastanti deve ritenersi insussistente perché quello di revoca della misura cautelare che precede la definitività di quello che la aggrava prevale in ogni caso, anche sull’eventuale passaggio in giudicato dell’originaria ordinanza applicativa o dell’ordinanza di aggravamento. D’altronde, anche quando, a fronte della revoca della misura cautelare, residua un interesse ad un pronunciamento sull’originaria legittimità delle restrizioni della libertà già revocate, non vi è dubbio che in questo caso un dispositivo di conferma della misura cautelare non ne potrebbe comportare il ripristino. Né dalla dichiarazione dell’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse deve necessariamente derivare la sua messa in esecuzione in ragione del disposto di cui all’art. 28 reg. es., posto che l’efficacia esecutiva è una caratteristica intrinseca della sentenza che si realizza anche in mancanza della formale apposizione in calce alla decisione della attestazione del passaggio in giudicato (Sez. 1, n. 44236 del 13/05/2014, Amati, Rv. 260714 – 01; Sez. 6, 21925 del 05/03/2002, dep. 2003, Formisano, Rv. 225415 – 01), ma la definitività di un provvedimento cautelare non ne comporta l’immediata e necessaria esecuzione se non vi sono in radice i presupposti di efficacia dell’originario titolo restrittivo sul quale si sono innestate tutte le successive ordinanze eventualmente oggetto di impugnazione. Pertanto, l’esito del presente giudizio che riguarda un ricorso proposto avverso un provvedimento di aggravamento di una misura frattanto revocata deve essere quello della declaratoria di inammissibilità. 5. Come ha affermato univocamente la giurisprudenza di legittimità, in tema di regolamento di spese, infine, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende: non si configura, infatti, in tal caso, un'ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Rv. 282549 -01; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Rv. 281785 – 01; Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo, Rv. 274736; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Reznnuves, Rv. 272308). Nel caso di specie ricorre la particolare situazione derivante dal fatto che il termine per l’impugnazione del provvedimento del Tribunale del riesame che ha accolto l’appello del Pubblico Ministero avverso l’ordinanza concessiva degli arresti domiciliari, ha iniziato a decorrere – in seguito al deposito delle motivazione – dopo l’emissione dell’ordinanza di revoca degli arresti domiciliari e, quindi, quando già comunque l’aggravamento non avrebbe potuto avere esecuzione. Tuttavia, in ragione della condizione di incertezza derivante anche dai precedenti giurisprudenziali che prefiguravano comunque un onere di impugnazione in capo alla difesa per giungere all’eliminazione degli effetti del provvedimento, anche in questo caso dall’inammissibilità non può derivare alcuna forma di soccombenza o sanzione. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse. Così è deciso, 28/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]