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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 ottobre 2023

Cassazione n. 31866/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2479/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente - contro COMUNE di BENEVENTO, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente - nonchécontro GE.SE.SA .S.P.A. -intimata - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di NAPOLI n. 2861/2019depositata il 24/05/2019 .

R.g. n. 2479 del 2020 Ad. 12/10/2023; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/10/2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Valle, osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] la Corte d’appello di Napoli ha , con sentenza n. 2861 del 24/05/2019, riformato la sentenza n. 1759 del 2013 del Tribunale di Benevento, di accoglimento della domanda di risarcimento danni proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti del Comune di Benevento, in relazione ai danni subiti a seguito delle forti piogge sulla detta città,il giorno 13/09/2009 ; la [OSCURATO:SOCIETA]. impugna, con atto affidato a tre motivi di ricorso,la sentenza della Corte territoriale; risponde con controricorso il Comune di Benevento; la GE.SE.SA.S.p.a. è rimasta intimata; per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la parte ricorrente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo di ricorso censura la sentenza della Corte territoriale per nullità del procedimento , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., in relazione all’art. 115 cod. proc. civ., per mancata applicazione del principio di non contestazione; il secondo mezzo pone censura di nullità del procedimento ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ, «sull’errore di percezione che cade sulla ricognizione del contenuto dell’atto»; il terzo mezzo deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ, in relazione agli artt.2056 e 1226 cod. civ.; i tre motivi unitamente considerati, in quanto strettamente connessi, non superano il vagli di ammissibilità, in quanto tutti aspecifici e inadeguati in relazione al nucleo della motivazione della Corte territoriale, che ha riformato la sentenza di primo grado, così R.g. n. 2479 del 2020 Ad. 12/10/2023; estensore: C. Valle rigettandola domanda di risarcimento danni per difetto di adeguato supporto probatorio e ritenendo la contestazione dei fatti operata dal Comune di Benevento, sin dalla prima difesa , adeguata in quanto radicale, poiché concernente la stessa eziologia del danno, ossia il nesso causale tra evento naturalistico e sue conseguenze; a fronte di detta specifica e corretta motivazione, che si dipana dalla fine della pagina 7 e prosegue nella pagina successiva , la difesa della ricorrente - da un lato - non ha riprodotto le parti più rilevanti degli atti difensivi di primo grado del Comune, dal quale desumere la mancata contestazione, mentre - dall’altr o - formula motivi di ricorso, quali il secondo, palesemente inadeguati sin dalla formulazione, posto che non è indicata alcuna norma di diritto sostanziale o processuale violata, limitandosi l’affermazione censoria a richiamare un errore percettivo; in ordine all’inammissibilità del primo (e del secondo) motivo di ricorso, salvo quanto già ritenuto in ordine alla sua del tutto inadeguata formulazione, si richiama il precedente di questa Corte reso in controversia del tutto sovrapponibile ( Cass. n. 8105 del 14/03/2022; nello stesso senso, peraltro: Cass. nn. 17880/20, 23106/20, 18699/21, 7348/22, 2982/23); la difesa della ricorrente, inoltre, non si confronta con la affermazione dell’insufficienza della documentazione posta a base della domanda risarcitoria, ritenuta del tutto inadeguata dalla Corte territoriale, in quanto proveniente dalla parte stessa e comprovante non un effettivo esborso ma una mera previsione delle spese necessarie al ripristino delle scaffalature e al riacquisto dei beni commerciali; da ultimo, e non da meno, il terzo motivo di ricorso, incentrato sulla mancata liquidazione equitativa del danno , è inammissibile per carenza di idonei addentellati fattuali ai quali riferire la R.g. n. 2479 del 2020 Ad. 12/10/2023; estensore: C. Valle liquidazione, posto che, come già prima visto, la documentazione allegata e richiamata pure in questa fase del giudizio non dimostra l’effettivo esborso di alcuna somma di denaro, in quanto costituita da mere previsioni di spesa e da un preventivo, tutti documenti rivenienti dalla [OSCURATO:SOCIETA].; la liquidazione equitativa è, peraltro, già stata ritenuta inammissibile, con convincente motivazione, dalla richiamata pronuncia di questa Corte (Cass. n. 8105 del 14/03/2022, dalla motivazione sul secondo motivo di ricorso) in controversia a questa sovrapponibile, che il Collegio condivide integralmente; in conclusione,il terzo motivo, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte (Cass. 9744 del 12/04/2023 Rv. 667364 - 01) secondo la quale «la liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e non può essere assolto dimostrando semplicemente che l'illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si provi, altresì, che essa fosse suscettibile di sfruttamento economico, e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità»,è, anch’esso, inammissibile; il ricorso è, pertanto,dichiarato inammissibile; le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza della parte ricorrente e, valutata l’attività processuale espletata e il valore della controversia, sono liquidate come in dispositivo, in favore del Comune di Benevento, controricorrente; nulla va disposto per le spese nei confronti della GE .

SE .

SA .

S.p.a.,poiché la detta società è rimasta intimata; R.g. n. 2479 del 2020 Ad. 12/10/2023; estensore: C. Valle ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante l’inammissibilità del ricorso, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Sez.

U n. 04315 del 20/02/2020); il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; P.Q.

M. dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 , quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis, dello stesso art. 13 , se a sua volta dovuto .

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2479/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente - contro COMUNE di BENEVENTO, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente - nonchécontro GE.SE.SA .S.P.A. -intimata - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di NAPOLI n. 2861/2019depositata il 24/05/2019 . R.g. n. 2479 del 2020 Ad. 12/10/2023; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/10/2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Valle, osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] la Corte d’appello di Napoli ha , con sentenza n. 2861 del 24/05/2019, riformato la sentenza n. 1759 del 2013 del Tribunale di Benevento, di accoglimento della domanda di risarcimento danni proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti del Comune di Benevento, in relazione ai danni subiti a seguito delle forti piogge sulla detta città,il giorno 13/09/2009 ; la [OSCURATO:SOCIETA]. impugna, con atto affidato a tre motivi di ricorso,la sentenza della Corte territoriale; risponde con controricorso il Comune di Benevento; la GE.SE.SA.S.p.a. è rimasta intimata; per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la parte ricorrente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo di ricorso censura la sentenza della Corte territoriale per nullità del procedimento , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., in relazione all’art. 115 cod. proc. civ., per mancata applicazione del principio di non contestazione; il secondo mezzo pone censura di nullità del procedimento ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ, «sull’errore di percezione che cade sulla ricognizione del contenuto dell’atto»; il terzo mezzo deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ, in relazione agli artt.2056 e 1226 cod. civ.; i tre motivi unitamente considerati, in quanto strettamente connessi, non superano il vagli di ammissibilità, in quanto tutti aspecifici e inadeguati in relazione al nucleo della motivazione della Corte territoriale, che ha riformato la sentenza di primo grado, così R.g. n. 2479 del 2020 Ad. 12/10/2023; estensore: C. Valle rigettandola domanda di risarcimento danni per difetto di adeguato supporto probatorio e ritenendo la contestazione dei fatti operata dal Comune di Benevento, sin dalla prima difesa , adeguata in quanto radicale, poiché concernente la stessa eziologia del danno, ossia il nesso causale tra evento naturalistico e sue conseguenze; a fronte di detta specifica e corretta motivazione, che si dipana dalla fine della pagina 7 e prosegue nella pagina successiva , la difesa della ricorrente - da un lato - non ha riprodotto le parti più rilevanti degli atti difensivi di primo grado del Comune, dal quale desumere la mancata contestazione, mentre - dall’altr o - formula motivi di ricorso, quali il secondo, palesemente inadeguati sin dalla formulazione, posto che non è indicata alcuna norma di diritto sostanziale o processuale violata, limitandosi l’affermazione censoria a richiamare un errore percettivo; in ordine all’inammissibilità del primo (e del secondo) motivo di ricorso, salvo quanto già ritenuto in ordine alla sua del tutto inadeguata formulazione, si richiama il precedente di questa Corte reso in controversia del tutto sovrapponibile ( Cass. n. 8105 del 14/03/2022; nello stesso senso, peraltro: Cass. nn. 17880/20, 23106/20, 18699/21, 7348/22, 2982/23); la difesa della ricorrente, inoltre, non si confronta con la affermazione dell’insufficienza della documentazione posta a base della domanda risarcitoria, ritenuta del tutto inadeguata dalla Corte territoriale, in quanto proveniente dalla parte stessa e comprovante non un effettivo esborso ma una mera previsione delle spese necessarie al ripristino delle scaffalature e al riacquisto dei beni commerciali; da ultimo, e non da meno, il terzo motivo di ricorso, incentrato sulla mancata liquidazione equitativa del danno , è inammissibile per carenza di idonei addentellati fattuali ai quali riferire la R.g. n. 2479 del 2020 Ad. 12/10/2023; estensore: C. Valle liquidazione, posto che, come già prima visto, la documentazione allegata e richiamata pure in questa fase del giudizio non dimostra l’effettivo esborso di alcuna somma di denaro, in quanto costituita da mere previsioni di spesa e da un preventivo, tutti documenti rivenienti dalla [OSCURATO:SOCIETA].; la liquidazione equitativa è, peraltro, già stata ritenuta inammissibile, con convincente motivazione, dalla richiamata pronuncia di questa Corte (Cass. n. 8105 del 14/03/2022, dalla motivazione sul secondo motivo di ricorso) in controversia a questa sovrapponibile, che il Collegio condivide integralmente; in conclusione,il terzo motivo, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte (Cass. 9744 del 12/04/2023 Rv. 667364 - 01) secondo la quale «la liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e non può essere assolto dimostrando semplicemente che l'illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si provi, altresì, che essa fosse suscettibile di sfruttamento economico, e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità»,è, anch’esso, inammissibile; il ricorso è, pertanto,dichiarato inammissibile; le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza della parte ricorrente e, valutata l’attività processuale espletata e il valore della controversia, sono liquidate come in dispositivo, in favore del Comune di Benevento, controricorrente; nulla va disposto per le spese nei confronti della GE . SE . SA . S.p.a.,poiché la detta società è rimasta intimata; R.g. n. 2479 del 2020 Ad. 12/10/2023; estensore: C. Valle ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante l’inammissibilità del ricorso, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020); il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; P.Q. M. dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 , quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis, dello stesso art. 13 , se a sua volta dovuto . Così d
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