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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 36935/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso propesto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza emessa il 21/01/2019 dal Tribunale di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale l'Avvocato Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza del 21 gennaio 2019 con la quale il Tribunale di Bologna, su accordo delle parti, ritenuta la continuazione tra i delitti di percosse e minaccia aggravata ascritti all'imputato, operata la riduzione per il rito e ritenuta altresì la continuazione con il delitto di lesioni aggravate di cui alla sentenza del Giudice per le indagini preliminari di Bologna -divenuta irrevocabile in data 2 ottobre 2014-, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di giorni 20 di reclusione a titolo di aumento della pena inflitta al medesimo con tale ultima decisione.

2. La difesa con l'unico motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione agli artt. 15, 581, 582 e 585 cod. pen. e per vizio di motivazione, lamenta il mancato assorbimento del delitto di cui all'art. 581 cod. pen., di cui alla sentenza impugnata, in quello di lesioni aggravate in relazione al quale l'imputato è stato condannato dal Giudice per le indagini preliminari con sentenza divenuta irrevocabile in data 2 ottobre 2014, [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso presenta profili di inammissibilità.

2. La censura con la quale si lamenta il mancato assorbimento del delitto di cui all'art. 581 cod. pen., di cui alla sentenza impugnata, in quello di lesioni aggravate, giudicato con sentenza del Giudice per le indagini preliminari di Bologna, fonda su un equivoco. 3.

Dagli atti del processo risulta che con la sentenza impugnata, il Tribunale di Bologna ha giudicato una vicenda che ha visto [OSCURATO:PERSONA] rendersi responsabile dei delitti di minacce aggravate e di percosse ai danni di [OSCURATO:PERSONA], mentre con la sentenza del Giudice per le indagini preliminari, divenuta irrevocabile in data 2 ottobre 2014, il Kahi è stato condannato per il delitto di lesioni aggravate ai danni di [OSCURATO:PERSONA].

E' di tutta evidenza che le fattispecie di reato di cui il Kahi si è reso responsabile, sia pur in un unico contesto temporale e fattuale, vedono come vittime due soggetti diversi. [OSCURATO:PERSONA] è persona offesa dei delitti di percosse e minacce aggravate, mentre vittima del delitto di lesioni aggravate è [OSCURATO:PERSONA], sicchè la decisione oggi impugnata ha riguardato una persona offesa diversa da quella coinvolta nell'episodio giudicato dal Giudice per le indagini preliminari di Bologna.

4. L'errore in cui è incorsa la difesa allorchè ha articolato la censura sul presupposto della identità dei fatti "sotto molteplici profili: medesimezza del giorno, dell'ora, del /ocus commissi delicti nonché delle medesime persone offese", verosimilmente è ricollegabile alla parziale omonimia delle due vittime. 4.1 Nello stesso errore è incorsa anche la parte pubblica allorchè ha sviluppato il percorso motivazionale della richiesta di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata sul presupposto di una "evidente [la] sussistenza della violazione del bis in idem".

5. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4000,00 a favore della Cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente infondatezza del motivo di impugnazione non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 maggi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso propesto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza emessa il 21/01/2019 dal Tribunale di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale l'Avvocato Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza del 21 gennaio 2019 con la quale il Tribunale di Bologna, su accordo delle parti, ritenuta la continuazione tra i delitti di percosse e minaccia aggravata ascritti all'imputato, operata la riduzione per il rito e ritenuta altresì la continuazione con il delitto di lesioni aggravate di cui alla sentenza del Giudice per le indagini preliminari di Bologna -divenuta irrevocabile in data 2 ottobre 2014-, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di giorni 20 di reclusione a titolo di aumento della pena inflitta al medesimo con tale ultima decisione. 2. La difesa con l'unico motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione agli artt. 15, 581, 582 e 585 cod. pen. e per vizio di motivazione, lamenta il mancato assorbimento del delitto di cui all'art. 581 cod. pen., di cui alla sentenza impugnata, in quello di lesioni aggravate in relazione al quale l'imputato è stato condannato dal Giudice per le indagini preliminari con sentenza divenuta irrevocabile in data 2 ottobre 2014, [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presenta profili di inammissibilità. 2. La censura con la quale si lamenta il mancato assorbimento del delitto di cui all'art. 581 cod. pen., di cui alla sentenza impugnata, in quello di lesioni aggravate, giudicato con sentenza del Giudice per le indagini preliminari di Bologna, fonda su un equivoco. 3. Dagli atti del processo risulta che con la sentenza impugnata, il Tribunale di Bologna ha giudicato una vicenda che ha visto [OSCURATO:PERSONA] rendersi responsabile dei delitti di minacce aggravate e di percosse ai danni di [OSCURATO:PERSONA], mentre con la sentenza del Giudice per le indagini preliminari, divenuta irrevocabile in data 2 ottobre 2014, il Kahi è stato condannato per il delitto di lesioni aggravate ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. E' di tutta evidenza che le fattispecie di reato di cui il Kahi si è reso responsabile, sia pur in un unico contesto temporale e fattuale, vedono come vittime due soggetti diversi. [OSCURATO:PERSONA] è persona offesa dei delitti di percosse e minacce aggravate, mentre vittima del delitto di lesioni aggravate è [OSCURATO:PERSONA], sicchè la decisione oggi impugnata ha riguardato una persona offesa diversa da quella coinvolta nell'episodio giudicato dal Giudice per le indagini preliminari di Bologna. 4. L'errore in cui è incorsa la difesa allorchè ha articolato la censura sul presupposto della identità dei fatti "sotto molteplici profili: medesimezza del giorno, dell'ora, del /ocus commissi delicti nonché delle medesime persone offese", verosimilmente è ricollegabile alla parziale omonimia delle due vittime. 4.1 Nello stesso errore è incorsa anche la parte pubblica allorchè ha sviluppato il percorso motivazionale della richiesta di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata sul presupposto di una "evidente [la] sussistenza della violazione del bis in idem". 5. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4000,00 a favore della Cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente infondatezza del motivo di impugnazione non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 maggi
Sentenza Cassazione n. 36935/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris