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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 dicembre 2022

Cassazione n. 29096/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa il 15 dicembre 2022 il Tribunale di sorveglianza di Lecce, per quanto di interesse ai presenti fini, rigettava l'istanza di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, ex art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), che era stata richiesta da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla frazione detentiva che il condannato doveva scontare, quantificata in un anno, sette mesi e nove giorni.

2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, in riferimento all'art. 47, commi 2 e 3, Ord. pen., deducendo il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente alla ritenuta insussistenza dei presupposti del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Lecce con un percorso argomentativo incongruo e svincolato dalle risultanze processuali, che non teneva conto della personalità dell'istante e del processo rieducativo intrapreso dal ricorrente dopo la sentenza di condanna della cui esecuzione si controverte, riguardante fatti di reato commessi oltre un decennio addietro.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato.

2. Osserva il Collegio che il ricorso in esame non individua singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare la rivalutazione dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale, che risultano vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Lecce in conformità delle risultanze processuali e delle informazioni acquisite.

Il Tribunale di sorveglianza di Lecce, Invero, valutava correttamente gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione dell'art. 47 Ord. pen., formulando un giudizio prognostico adeguato sulla personalità di [OSCURATO:PERSONA] ed evidenziando che la prolungata assenza del soggetto dal territorio dello stato, non aveva consentito lo svolgimento di un'adeguata l'istruttoria da parte dei servizi sociali e di acquisire informazioni sulla condotta serbata dal condannato negli ultimi anni.L'impossibilità di compiere tali verifiche, dunque, impediva la valutazione delle prospettive di prevenzione e di rieducazione prospettate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], alle quali è subordinata l'ammissione al beneficio penitenziario invocato, non consentendo neppure di acquisire le opportune informazioni presso l'U.E.P.E. territorialmente competente.

Non si può, in proposito, non richiamare quanto affermato dal Tribunale di sorveglianza di Lecce, a pagina 3 dell'ordinanza impugnata, laddove si osservava che «la prolungata assenza del soggetto nel territorio dello Stato e dunque l'impossibilità di acquisire informazioni circa la condotta serbata negli ultimi anni non consentono un vaglio approfondito circa l'attuale personalità dell'autore del reato».

D'altra parte, la situazione di precarietà richiamata dal Tribunale di sorveglianza di Lecce appariva accentuata dall'inesistenza di una residenza stabile, riconducibile al ricorrente, non consentendo neppure il necessario supporto e il costante controllo del servizio sociale e del magistrato di sorveglianza del luogo, competenti in ordine all'esecuzione del programma trattamentale di cui all'art. 47 Ord. pen.

Non può, in proposito, non richiamarsi il principio di diritto, che si attaglia perfettamente al caso di specie, secondo cui: «E' legittimo il provvedimento di rigetto della richiesta di affidamento in prova al servizio sociale presentata da cittadino straniero non presente in Italia ed irrevocabilmente espulso dal territorio dello Stato, atteso che la presenza dell'affidato nel territorio italiano è indispensabile per la realizzazione degli obiettivi di risocializzazione sottesi alla misura, non essendo ipotizzabile, ove l'affidato risieda all'estero, alcun controllo da parte degli organismi competenti sulla puntuale osservanza delle prescrizioni imposte e sul progressivo reinserimento sociale del condannato» (Sez. 1, n. 23526 del 18/05/2021, Miha, Rv. 281417 - 01).

3. In questa, incontroversa, cornice, il Tribunale di sorveglianza di Lecce valutava correttamente gli elementi informativi di cui disponeva, fondando il giudizio prognostico negativo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] su una valutazione complessiva della sua personalità criminale, che appare rispettosa della giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui, ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non «potendosi prescindere, dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio 3 i prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602 - 01).

Né potrebbe essere diversamente, atteso che costituisce espressione di un orientamento ermeneutico parimenti consolidato, pienamente rispettato nel caso di [OSCURATO:PERSONA], il principio secondo cui, ai fini della concessione delle misure alternative alla detenzione, non si può prescindere dal vaglio dei comportamenti del condannato, antecedenti e susseguenti alla commissione dei reati in espiazione, in funzione della valutazione prognostica dei benefici penitenziari richiesti.

Tale vaglio deve essere effettuato tenendo conto del processo di revisione critica seguito dall'istante, indispensabile per la formulazione di un giudizio sul suo reinserimento sociale, su cui, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza di Ancona, nell'impossibilità di compiere un'adeguata verifica istruttoria e in assenza di allegazioni di parte, si esprimeva correttamente in termini negativi (Sez. 1, n. 10586 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Catalano, Rv. 274993 - 01; Sez. 1, n. 33287 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pantaleo, Rv. 257001 - 01; Sez. 1, n. 18388 del 20/02/2008, Cesarini, Rv. 240306 - 01).

4. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 15 dicembre 2022 il Tribunale di sorveglianza di Lecce, per quanto di interesse ai presenti fini, rigettava l'istanza di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, ex art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), che era stata richiesta da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla frazione detentiva che il condannato doveva scontare, quantificata in un anno, sette mesi e nove giorni. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, in riferimento all'art. 47, commi 2 e 3, Ord. pen., deducendo il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente alla ritenuta insussistenza dei presupposti del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Lecce con un percorso argomentativo incongruo e svincolato dalle risultanze processuali, che non teneva conto della personalità dell'istante e del processo rieducativo intrapreso dal ricorrente dopo la sentenza di condanna della cui esecuzione si controverte, riguardante fatti di reato commessi oltre un decennio addietro. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 2. Osserva il Collegio che il ricorso in esame non individua singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare la rivalutazione dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale, che risultano vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Lecce in conformità delle risultanze processuali e delle informazioni acquisite. Il Tribunale di sorveglianza di Lecce, Invero, valutava correttamente gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione dell'art. 47 Ord. pen., formulando un giudizio prognostico adeguato sulla personalità di [OSCURATO:PERSONA] ed evidenziando che la prolungata assenza del soggetto dal territorio dello stato, non aveva consentito lo svolgimento di un'adeguata l'istruttoria da parte dei servizi sociali e di acquisire informazioni sulla condotta serbata dal condannato negli ultimi anni.L'impossibilità di compiere tali verifiche, dunque, impediva la valutazione delle prospettive di prevenzione e di rieducazione prospettate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], alle quali è subordinata l'ammissione al beneficio penitenziario invocato, non consentendo neppure di acquisire le opportune informazioni presso l'U.E.P.E. territorialmente competente. Non si può, in proposito, non richiamare quanto affermato dal Tribunale di sorveglianza di Lecce, a pagina 3 dell'ordinanza impugnata, laddove si osservava che «la prolungata assenza del soggetto nel territorio dello Stato e dunque l'impossibilità di acquisire informazioni circa la condotta serbata negli ultimi anni non consentono un vaglio approfondito circa l'attuale personalità dell'autore del reato». D'altra parte, la situazione di precarietà richiamata dal Tribunale di sorveglianza di Lecce appariva accentuata dall'inesistenza di una residenza stabile, riconducibile al ricorrente, non consentendo neppure il necessario supporto e il costante controllo del servizio sociale e del magistrato di sorveglianza del luogo, competenti in ordine all'esecuzione del programma trattamentale di cui all'art. 47 Ord. pen. Non può, in proposito, non richiamarsi il principio di diritto, che si attaglia perfettamente al caso di specie, secondo cui: «E' legittimo il provvedimento di rigetto della richiesta di affidamento in prova al servizio sociale presentata da cittadino straniero non presente in Italia ed irrevocabilmente espulso dal territorio dello Stato, atteso che la presenza dell'affidato nel territorio italiano è indispensabile per la realizzazione degli obiettivi di risocializzazione sottesi alla misura, non essendo ipotizzabile, ove l'affidato risieda all'estero, alcun controllo da parte degli organismi competenti sulla puntuale osservanza delle prescrizioni imposte e sul progressivo reinserimento sociale del condannato» (Sez. 1, n. 23526 del 18/05/2021, Miha, Rv. 281417 - 01). 3. In questa, incontroversa, cornice, il Tribunale di sorveglianza di Lecce valutava correttamente gli elementi informativi di cui disponeva, fondando il giudizio prognostico negativo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] su una valutazione complessiva della sua personalità criminale, che appare rispettosa della giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui, ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non «potendosi prescindere, dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio 3 i prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602 - 01). Né potrebbe essere diversamente, atteso che costituisce espressione di un orientamento ermeneutico parimenti consolidato, pienamente rispettato nel caso di [OSCURATO:PERSONA], il principio secondo cui, ai fini della concessione delle misure alternative alla detenzione, non si può prescindere dal vaglio dei comportamenti del condannato, antecedenti e susseguenti alla commissione dei reati in espiazione, in funzione della valutazione prognostica dei benefici penitenziari richiesti. Tale vaglio deve essere effettuato tenendo conto del processo di revisione critica seguito dall'istante, indispensabile per la formulazione di un giudizio sul suo reinserimento sociale, su cui, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza di Ancona, nell'impossibilità di compiere un'adeguata verifica istruttoria e in assenza di allegazioni di parte, si esprimeva correttamente in termini negativi (Sez. 1, n. 10586 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Catalano, Rv. 274993 - 01; Sez. 1, n. 33287 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pantaleo, Rv. 257001 - 01; Sez. 1, n. 18388 del 20/02/2008, Cesarini, Rv. 240306 - 01). 4. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna i
Sentenza Cassazione n. 29096/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris