CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 2023
Cassazione n. 40143/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo del ricorso, con cui genericamente si censura la violazione di legge e la correttezza della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità degli imputati e, in particolare, alla ritenuta insussistenza dello stato di necessità, è fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito a pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, dovendo le stesse considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto emettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto dii ricorso; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 luglio 2023 Il Consigliere