CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 03880/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a PINEROLO avverso la sentenza del 29/01/2021 della [OSCURATO:PERSONA] TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la nota dell'Avvocata [OSCURATO:PERSONA], che ha replicato alla requisitoria del Pubblico ministero e ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza in data 29/01/2021 della Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza in data 29/01/2019 con cui il Tribunale di Torino lo aveva condannato per il reato di ricettazione, qualificato ai sensi dell'art. 648, comma secondo, cod.pen.. Deduce: 1.1. Erronea applicazione di una norma processuale e vizio di motivazione apparente in relazione alla contestazione della recidiva.Con il primo motivo il ricorrente si duole della mancata risposta al motivo di gravame con cui veniva censurata l'errata contestazione della recidiva. Osserva che la Corte di appello non si occupava del motivo sul presupposto che la presenza o meno della recidiva non influisse sul trattamento sanzionatorio, così incorrendo nel vizio di motivazione apparente, in quanto elusiva della questione proposta. 1.2. Erronea applicazione di una norma processuale e vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e sulla reformatio in peius sostanziale. Il ricorrente premette che la Corte di appello ha negato le circostanze attenuanti generiche perché l'imputato era pienamente adulto all'epoca dei fatti, perché gravato da plurimi precedenti penali e perché non aveva risarcito il danno, mentre ha ritenuto ininfluenti le ammissioni dell'imputato, in quanto pervenute tardivamente. Secondo la difesa il ricorso a tali argomentazioni ha comportato una violazione del divieto di reformatio in peius, perché la Corte di appello ha negato le circostanze attenuanti generiche sulla base di una motivazione differente da quella del giudice di primo grado, che non aveva valorizzato la loro immeritevolezza, ma aveva osservato che esse, nel giudizio di bilanciamento con la contestata recidiva reiterata infraquinquennale, non avrebbero comunque comportato una riduzione della pena. Deduce, quindi, l'apparenza di una motivazione che nega le circostanze attenuanti generiche sulla base dell'eventuale inutilità nel bilanciamento con le aggravanti, per come ritenuto dal giudice di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. La questione sollevata in relazione alle circostanze attenuanti generiche va esaminata in via prioritaria, atteso che dalla sua risoluzione discendono effetti anche in relazione al motivo esposto in riferimento alla recidiva. Con tale questione il ricorrente, in sostanza, lamenta che vi sarebbe stata una reformatio in peius perchè la Corte di appello ha negato le circostanze attenuanti generiche sulla base di una motivazione diversa da quella utilizzata dal Tribunale, pur pervenendo alla stessa conclusione. L'assunto è manifestamente infondato sotto due profili. 1.1.1. Anzitutto, va rimarcato come il divieto di reformatio in peius, posto dal comma 3 dell'art. 597 cod. proc. pen. nel caso di impugnazione proposta dal solo imputato, attiene alle sole ipotesi di irrogazione di una pena più grave per specie o quantità, di applicazione di una misura di sicurezza nuova o più grave, di 2 ,.21),-,•-‘...._,, proscioglimento dell'imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata e di revoca di benefici. Nessuna di tali evenienze si è verificata nel caso in esame, visto che la Corte di appello ha confermato la pena irrogata dal giudice di primo grado, così che il trattamento sanzionatorio è rimasto invariato. La Corte di appello, al pari del giudice di primo grado, ha negato le circostanze attenuanti generiche, così che nessuna modifica in senso deteriore si è avuta nella parte dispositiva della sentenza. Quanto esposto si correla al principio di diritto già più volte affermato, secondo il quale « «il divieto di "reformatio in peius" riguarda esclusivamente il dispositivo della sentenza ed il suo concreto contenuto afflittivo, ma non anche la motivazione, che, pertanto, anche nel caso di gravame del solo imputato, può contenere una valutazione più grave della violazione commessa rispetto alla sentenza di primo grado, lasciando inalterato il dispositivo», (Sez. 3, Sentenza n. 3070 del 08/09/2016 Ud., dep. il 2017, Bona, Rv. 268893 - 019. Da tutto ciò discende la manifesta infondatezza del motivo. 1.1.2. A tale dirimente rilievo, va aggiunto che è affatto legittimo lo scostamento del giudice dell'appello dalle argomentazioni del giudice di primo grado, in quanto la modifica della motivazione della sentenza impugnata rientra tra i poteri riconosciuti al giudice dell'impugnazione, costituendo applicazione del principio di integrazione tra la sentenza di primo grado e quella di appello, così che le correzioni della motivazione ovvero la sua integrazione non danno luogo ad alcuna nullità. Questa conclusione, peraltro, costituisce il logico sviluppo del più generale principio in forza del quale è stato chiarito che finanche la mancanza assoluta di motivazione della sentenza di prime cure non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, R., Rv. 244118; Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, Amorico e altri, Rv. 271735; Sez. 6, n. 26075 del 08/06/2011, B., Rv. 250513; Sez. 3, n. 9922 del 12/11/2009, dep. 2010, Ignatiuk, Rv. 246227). 2. Una volta riconosciuta la legittimità della correzione della motivazione della sentenza di primo grado in riferimento alla negazione delle circostanze attenuanti generiche, va rilevata l'inammissibilità del motivo relativo alla recidiva, per carenza di interesse. Le Sezioni Unite penali hanno chiarito che, nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare va individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in 3 A , ,./,..., quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 17/02/2012, Marinaj, Rv. 251693; Sez. 1, Sentenza n. 8763 del 25/11/2016 Cc., dep. 22/02/2017, Attanasio, Rv. 269199 - 01). Tale principio va collegato al principio di diritto affermato da Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269, secondo cui la facoltà di attivare i procedimenti di gravame non è assoluta e indiscriminata, ma è subordinata alla presenza di una situazione in forza della quale il provvedimento del giudice risulta idoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell'impugnante e l'eliminazione o la riforma della decisione gravata rende possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso, sicché la legge processuale non ammette l'esercizio del diritto di impugnazione avente di mira la sola esattezza teorica della decisione, senza che alla posizione giuridica del soggetto derivi alcun risultato pratico favorevole. In tale prospettiva, pur in presenza di un orientamento contrapposto, si intende dare continuità all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo il quale è inammissibile, per carenza di interesse, l'impugnazione dell'imputato preordinata ad ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante quando la stessa sia stata già ritenuta sub-valente rispetto alle riconosciute attenuanti (Sez. 1, n. 43269 del 25/09/2019 Rv. 277144; conf., ex plurimis, Sez. 2, n. 38697 del 24/06/2015, Ndiaye, Rv. 264803; Sez. 3, n. 16717 del 09/03/2011, Khadim, Rv. 250000; conformi, tra molte, non massimate: Sez. 7, Ordinanza n. 32566 del 13/07/2022, Zappitelli; Sez. 4, Sentenza n. 28230 del 22/06/2022, Raidich; Sez. 2, Sentenza n. 23313 del 24/02/2022, Katibi; ). L'interesse all'impugnazione, dunque, deve presentare le caratteristiche della concretezza e dell'attualità, che si realizzano quando, con l'impugnazione proposta, si intenda perseguire un risultato, non soltanto teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole. Tali caratteristiche mancano nel caso in esame, visto che l'imputato non ottiene alcun vantaggio attuale e concreto dalla riqualificazione della recidiva che, comunque ritenuta subvalente rispetto all'attenuante di cui all'art. 648, comma secondo, cod.pen., non ha avuto alcuna incidenza quanto al trattamento sanzionatorio. Da qui la carenza d'interesse. 2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr