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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 luglio 2022

Cassazione n. 37913/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. [OSCURATO:PERSONA] di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. L'ordinanza impugnata è stata pronunziata il 13 dicembre 2021 dal Tribunale del riesame di Palermo, che ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del medesimo ufficio giudiziario, che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della custodia in carcere applicata al Sabella per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. con gli arresti domiciliari.

Il provvedimento del Tribunale del riesame oggi al vaglio d( questo Collegio segue ad annullamento, pronunziato dalla prima sezione penale di questa Corte, di una prima ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo del 15 marzo 2021.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame emessa in sede di rinvio il Sabella, con il ministero del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, denunziando violazione di legge e vizio di motivazione.

Tuttavia, nelle more della celebrazione dell'odierna udienza — precisamente il 12 luglio 2022 — l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del Sabella, ha fatto pervenire via PEC un atto di rinunzia al ricorso sottoscritto dal medesimo professionista e da [OSCURATO:PERSONA], in cui si rappresenta che, dopo la presentazione del ricorso, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo aveva sostituito la custodia in carcere con gli arresti domiciliari, sicché era venuto meno l'interesse al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Nelle more della celebrazione dell'odierna udienza — precisamente il 12 luglio 2022 — l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del Sabella, ha fatto pervenire via PEC un atto di rinunzia al ricorso sottoscritto dal medesimo professionista e da [OSCURATO:PERSONA], in cui si rappresenta che, dopo la presentazione del ricorso, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo aveva sostituito la custodia in carcere con gli arresti domiciliari, sicché era venuto meno l'interesse al ricorso.

Ne consegue, dunque, che il ricorso va dichiarato inammissibile.

2. All'odierna pronunzia non consegue condanna al pagamento delle spese processuali, dal momento che trova applicazione il principio di diritto secondo cui, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla declaratoria di inammissibilità non seguono né la condanna alle spese processuali né quella al pagamento della sanzione pecuniaria, non essendo configurabile un'ipotesi di soccombenza (Sez.

U, n. 31524 del 14/07/2004, Litteri, Rv. 228168; Sez.

U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez.

U, Ordinanza n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206168).

P.Q.M. dichiara inammissibile i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. [OSCURATO:PERSONA] di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. L'ordinanza impugnata è stata pronunziata il 13 dicembre 2021 dal Tribunale del riesame di Palermo, che ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del medesimo ufficio giudiziario, che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della custodia in carcere applicata al Sabella per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. con gli arresti domiciliari. Il provvedimento del Tribunale del riesame oggi al vaglio d( questo Collegio segue ad annullamento, pronunziato dalla prima sezione penale di questa Corte, di una prima ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo del 15 marzo 2021. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame emessa in sede di rinvio il Sabella, con il ministero del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, denunziando violazione di legge e vizio di motivazione. Tuttavia, nelle more della celebrazione dell'odierna udienza — precisamente il 12 luglio 2022 — l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del Sabella, ha fatto pervenire via PEC un atto di rinunzia al ricorso sottoscritto dal medesimo professionista e da [OSCURATO:PERSONA], in cui si rappresenta che, dopo la presentazione del ricorso, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo aveva sostituito la custodia in carcere con gli arresti domiciliari, sicché era venuto meno l'interesse al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Nelle more della celebrazione dell'odierna udienza — precisamente il 12 luglio 2022 — l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del Sabella, ha fatto pervenire via PEC un atto di rinunzia al ricorso sottoscritto dal medesimo professionista e da [OSCURATO:PERSONA], in cui si rappresenta che, dopo la presentazione del ricorso, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo aveva sostituito la custodia in carcere con gli arresti domiciliari, sicché era venuto meno l'interesse al ricorso. Ne consegue, dunque, che il ricorso va dichiarato inammissibile. 2. All'odierna pronunzia non consegue condanna al pagamento delle spese processuali, dal momento che trova applicazione il principio di diritto secondo cui, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla declaratoria di inammissibilità non seguono né la condanna alle spese processuali né quella al pagamento della sanzione pecuniaria, non essendo configurabile un'ipotesi di soccombenza (Sez. U, n. 31524 del 14/07/2004, Litteri, Rv. 228168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. U, Ordinanza n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206168). P.Q.M. dichiara inammissibile i
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