CassazionedecretoSezione 7Decisione del 10 settembre 2025
Cassazione n. 34409/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], quale terzo interessato estraneo al procedimento di prevenzione, ricorre avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello di Palermo, Sezione Misure di prevenzione, quale giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di revoca della confisca; [OSCURATO:PERSONA] che in tema di confisca di prevenzione, il terzo che non è stato parte del procedimento, può chiedere la revoca della confisca mediante incidente di esecuzione ed, in caso di decreto di rigetto, proporre opposizione dinanzi allo stesso giudice, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., l'eventuale ordinanza di rigetto adottata all'esito dell'opposizione è, infine, suscettibile di ricorso in cassazione (Sez. 6, Ordinanza n. 21741 del 10/04/2018, Barbieri, Rv. 273041 - 01, in una fattispecie relativa a procedimento disciplinato dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, in cui la Corte ha convertito in opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione proposto dall'interessato direttamente avverso il rigetto della richiesta di revoca della confisca); [OSCURATO:PERSONA] anche che, nel caso in esame, [OSCURATO:PERSONA] non ha provveduto ad impugnare ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. l'ordinanza di rigetto, con l'opposizione da proporsi a pena di decadenza nei quindici giorni dalla notifica della decisione, bensì ha proposto direttamente ricorso per cassazione; [OSCURATO:PERSONA] inoltre che la possibilità di riqualificare il ricorso come opposizione ai sensi della regola generale di cui al quinto comma dell'art. 568 cod. proc. pen. deve avere risposta negativa nel caso di specie, alla luce del principio per cui tale regola non è applicabile qualora l'impugnazione non consentita sia stata presentata in un termine superiore a quello massimo previsto per il rimedio correttamente esperibile (cfr. Sez. 5, n. 50946 del 19/10/2017, Intieri, Rv. 271462 - 01; Sez. 5, n. 40053 del 4 luglio 2014, Gavinelli, Rv. 263425; da ultimo, Sez. 5, n. 22592 del 02/02/2022, Rv. 283119 - 01, ha affermato che la regola di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., secondo cui l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalla parte, sicché, se proposta a giudice incompetente, quest'ultimo trasmette gli atti a quello ritenuto competente, non è applicabile ove la parte non abbia osservato le formalità prescritte per il mezzo di impugnazione risultante dalla conversione.): difatti il ricorso proposto in luogo dell'opposizione risulta non essere tempestivo ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., in quanto l'ordinanza è stata notificata il 6 marzo 2025 e il termine di quindici giorni è decorso il 21 marzo 2025, mentre il ricorso per cassazione è stato presentato soltanto il 1 aprile 2025; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in questa Sede, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10 settembre 2025 Il consi li re est