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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 maggio 2026

Cassazione n. 31484/2026

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anza di Caltanissettaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con il decreto in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Caltanissetta hadichiarato inammissibile de plano il reclamo formulato ai sensi dell’art. 35-bisOrd. pen. nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]Ambrogi, condannato in detenzionedomiciliare, proposto in vista dell’attribuzione di una riduzione di pena e, nelcaso in cui la pena da espiare non consentisse di beneficiare dell’interadetrazione spettante, di un risarcimento, in conseguenza della lesione dei dirittisoggettivi del detenuto, lamentata ai sensi dell’art. 3 della Convenzione EDU perla detenzione inumana e degradante patita.Evidenziato che l’instante aveva chiesto la riduzione di pena a titolo dirisarcimento del danno per la detenzione subita presso le case circondariali diSiracusa, Ragusa ed Enna, senza indicare i periodi detentivi, il Magistrato disorveglianza di Caltanissetta ha ritenuto che D’Ambrogi, essendo ristretto indetenzione domiciliare, avrebbe dovuto attivare innanzi al giudice civile il rimedioprevisto dal comma 3 dell’art. 35-ter Ord. pen. per il caso in cui il richiedenteabbia terminato di espiare la pena detentiva in carcere.2.

Avverso l’ordinanza il difensore dell’interessato ha proposto reclamo,riqualificato in ricorso per cassazione dal Tribunale di sorveglianza diCaltanissetta, invocandone l’annullamento, con conseguente adozione delprovvedimento favorevole richiesto, e insistendo nella competenza del Magistratodi sorveglianza a decidere sulla domanda, in ragione della natura delladetenzione domiciliare di misura alternativa alla restrizione carceraria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

Il magistrato di sorveglianza decide sui reclami dei detenuti proposti aisensi dell’art. 35-ter Ord. pen. applicando il procedimento di cui all’art. 35-bis,che prevede un doppio grado di giudizio di merito nel contraddittorio delle parti,«salvi i casi di manifesta inammissibilità della richiesta a norma dell’art. 666,comma 2, del codice di procedura penale».L’inammissibilità dell’istanza può essere dichiarata de plano per assenzadelle condizioni di legge limitatamente alle ipotesi in cui sia rilevabile ictu oculi enon richieda accertamenti di tipo cognitivo.Sul punto si è evidenziato che il reclamo dell’interessato, da cui prende avvioil procedimento, non richiede una forma specifica, occorrendo nondimenol’indicazione del petitum e della causa petendi (cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 47480del 16/07/2015, Manfra, Rv. 265468 – 01, secondo cui «Ai fini dell’ammissibilitàdel reclamo ai sensi degli artt. 35 bis e 69, comma sesto, ord. pen., è sufficientel’indicazione dei periodi di detenzione, degli istituti di pena e delle specifichecondizioni detentive, in relazione ai quali l’interessato deduce un trattamentopenitenziario subito in violazione dell’art. 3 Cedu»).Ne consegue che «È inammissibile il reclamo proposto dal detenuto ai sensidegli artt. 35 bis e 69, comma sesto, legge 26 luglio 1975 n. 354, al fine diottenere il rimedio risarcitorio previsto dall’art. 35 ter della medesima legge,quando tale atto non indica i periodi di detenzione, le strutture carcerarie e leprecise ragioni inerenti alle specifiche condizioni detentive, in relazione ai quali sideduce un trattamento penitenziario subito in violazione dell’art. 3 Cedu» (Sez.1, n. 22164 del 13/05/2015, Ferraro, Rv. 263613 – 01; conforme Sez. 1, n.40232 del 24/06/2016, Oppedisano, Rv. 268246 – 01).Nel caso di specie, come già rilevato dal Magistrato di sorveglianza, ilricorrente ha proposto un’istanza genericamente incentrata sulla prospettazionedi una condizione detentiva inumana e degradante patita presso diversi istitutipenitenziari, omettendo di individuare, finanche in sede di impugnazione, iperiodi di carcerazione in cui si sarebbe concretizzato un trattamento censurabileper violazione dell’art. 3 CEDU, in modo da consentire al giudice un’adeguataverifica preliminare circa la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 35-ter e69, comma 6, lett. b), Ord. pen.Ne discende l’inammissibilità originaria della domanda, che risultaassorbente rispetto alla questione in ordine all’attualità della condizionerestrittiva dell’istante quale presupposto della legittimazione all’azionecompensativa.3.

Per queste ragioni, l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA]Ambrogi deveessere dichiarata inammissibile.Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, alversamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabileequitativamente in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
anza di Caltanissettaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il decreto in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Caltanissetta hadichiarato inammissibile de plano il reclamo formulato ai sensi dell’art. 35-bisOrd. pen. nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]Ambrogi, condannato in detenzionedomiciliare, proposto in vista dell’attribuzione di una riduzione di pena e, nelcaso in cui la pena da espiare non consentisse di beneficiare dell’interadetrazione spettante, di un risarcimento, in conseguenza della lesione dei dirittisoggettivi del detenuto, lamentata ai sensi dell’art. 3 della Convenzione EDU perla detenzione inumana e degradante patita.Evidenziato che l’instante aveva chiesto la riduzione di pena a titolo dirisarcimento del danno per la detenzione subita presso le case circondariali diSiracusa, Ragusa ed Enna, senza indicare i periodi detentivi, il Magistrato disorveglianza di Caltanissetta ha ritenuto che D’Ambrogi, essendo ristretto indetenzione domiciliare, avrebbe dovuto attivare innanzi al giudice civile il rimedioprevisto dal comma 3 dell’art. 35-ter Ord. pen. per il caso in cui il richiedenteabbia terminato di espiare la pena detentiva in carcere.2. Avverso l’ordinanza il difensore dell’interessato ha proposto reclamo,riqualificato in ricorso per cassazione dal Tribunale di sorveglianza diCaltanissetta, invocandone l’annullamento, con conseguente adozione delprovvedimento favorevole richiesto, e insistendo nella competenza del Magistratodi sorveglianza a decidere sulla domanda, in ragione della natura delladetenzione domiciliare di misura alternativa alla restrizione carceraria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Il magistrato di sorveglianza decide sui reclami dei detenuti proposti aisensi dell’art. 35-ter Ord. pen. applicando il procedimento di cui all’art. 35-bis,che prevede un doppio grado di giudizio di merito nel contraddittorio delle parti,«salvi i casi di manifesta inammissibilità della richiesta a norma dell’art. 666,comma 2, del codice di procedura penale».L’inammissibilità dell’istanza può essere dichiarata de plano per assenzadelle condizioni di legge limitatamente alle ipotesi in cui sia rilevabile ictu oculi enon richieda accertamenti di tipo cognitivo.Sul punto si è evidenziato che il reclamo dell’interessato, da cui prende avvioil procedimento, non richiede una forma specifica, occorrendo nondimenol’indicazione del petitum e della causa petendi (cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 47480del 16/07/2015, Manfra, Rv. 265468 – 01, secondo cui «Ai fini dell’ammissibilitàdel reclamo ai sensi degli artt. 35 bis e 69, comma sesto, ord. pen., è sufficientel’indicazione dei periodi di detenzione, degli istituti di pena e delle specifichecondizioni detentive, in relazione ai quali l’interessato deduce un trattamentopenitenziario subito in violazione dell’art. 3 Cedu»).Ne consegue che «È inammissibile il reclamo proposto dal detenuto ai sensidegli artt. 35 bis e 69, comma sesto, legge 26 luglio 1975 n. 354, al fine diottenere il rimedio risarcitorio previsto dall’art. 35 ter della medesima legge,quando tale atto non indica i periodi di detenzione, le strutture carcerarie e leprecise ragioni inerenti alle specifiche condizioni detentive, in relazione ai quali sideduce un trattamento penitenziario subito in violazione dell’art. 3 Cedu» (Sez.1, n. 22164 del 13/05/2015, Ferraro, Rv. 263613 – 01; conforme Sez. 1, n.40232 del 24/06/2016, Oppedisano, Rv. 268246 – 01).Nel caso di specie, come già rilevato dal Magistrato di sorveglianza, ilricorrente ha proposto un’istanza genericamente incentrata sulla prospettazionedi una condizione detentiva inumana e degradante patita presso diversi istitutipenitenziari, omettendo di individuare, finanche in sede di impugnazione, iperiodi di carcerazione in cui si sarebbe concretizzato un trattamento censurabileper violazione dell’art. 3 CEDU, in modo da consentire al giudice un’adeguataverifica preliminare circa la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 35-ter e69, comma 6, lett. b), Ord. pen.Ne discende l’inammissibilità originaria della domanda, che risultaassorbente rispetto alla questione in ordine all’attualità della condizionerestrittiva dell’istante quale presupposto della legittimazione all’azionecompensativa.3. Per queste ragioni, l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA]Ambrogi deveessere dichiarata inammissibile.Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, alversamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabileequitativamente in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]
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