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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2009

ECLI:EU:C:2009:574
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62008CO0415_IT

[OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] dell’ordinanza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 14 luglio 2008, causa T‑345/06, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, con cui il Tribunale ha dichiarato irricevibile la domanda di annullamento parziale dell’art. 1 e dell’allegato I della decisione della Commissione 19 luglio 2006, 2006/613/CE, che, in applicazione della direttiva del Consiglio 92/43/CEE, adotta l’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (GU L 259, pag. 1) per la parte in cui designano il sito denominato «Acebuchales de la [OSCURATO:PERSONA] de Cádiz», ove è ubicata un’azienda agricola di proprietà della ricorrente, quale sito d’importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea.

[OSCURATO:PERSONA]

1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA], SA è condannata alle spese. 3) [OSCURATO:PERSONA] di Spagna sopporterà le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62008CO0415_IT [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] dell’ordinanza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 14 luglio 2008, causa T‑345/06, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, con cui il Tribunale ha dichiarato irricevibile la domanda di annullamento parziale dell’art. 1 e dell’allegato I della decisione della Commissione 19 luglio 2006, 2006/613/CE, che, in applicazione della direttiva del Consiglio 92/43/CEE, adotta l’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (GU L 259, pag. 1) per la parte in cui designano il sito denominato «Acebuchales de la [OSCURATO:PERSONA] de Cádiz», ove è ubicata un’azienda agricola di proprietà della ricorrente, quale sito d’importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea. [OSCURATO:PERSONA] 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA], SA è condannata alle spese. 3) [OSCURATO:PERSONA] di Spagna sopporterà le proprie spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2009 — Fons Iuris — Fons Iuris