CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2024
Cassazione n. 06494/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione postatase della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 è inammissibile perché generico. Il ricorrente non opera alcun riferimento concreto, neanche a fini di critica, alla sentenza impugnata, limitandosi ad asserire che non vi sarebbe alcuna motivazione sulla congruità della pena e sull'affermazione della responsabilità penale. Esso è privo di riferimenti critici al contenuto del provvedimento impugnato rispetto al quale la censura difensiva appare del tutto priva di specificità estrinseca (S.U. n. 8825 del 27 ottobre 2016, Galtelli, Rv 268822) e come tale inammissibile. Rilevato "cii‘ pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2024 Il ConsigW tensore i Il Presidente