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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09545/2022

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZA INTERLOCUTORIA sui ricorsi iscritti ai nn. 5237-5238-5240/2013 R.G. proposti da [OSCURATO:PERSONA] spa in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Cardinal de Luca n. 10; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso le sentenze della Commissicne tributaria regionale della Campania nn. 213-214-245/28/12, depositate, le prime due, il 12 luglio 2012, la terza il 24 settembre 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 febbraio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Con le sentenze impugnate la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava gli appelli proposti da [OSCURATO:PERSONA] spa avvero le sentenze nn. 377-3 -78-379/38/11 che ne aveva respinto i ricorsi contro gli avvisi di accertamento per II.DD. ed IVA 2005.

La CTR osservava in particolare e le riprese oggetto residuo devolutivo della lite erano fondate e che gertanto i gravami de quibus dovevano appunto essere rigettati.

Contro dette decisioni la società contribuente ha proposto distinti ricorsi deducendo, in ciascuno di essi, tre motivi sostanzialmente omologhi.

In ogni procedimento l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Nelle more del giudizio la società contribuente ha peraltro depositato istanza di sospensione, inci di cessazione della materia del contendere per definizione agevolata delle liti ex art. 6, di 119/2018.

In relazione alle distinte istanze di definizione agevolata delle liti de quibus si deve osservare che: -nelle cause R.G. nn. 5237-5238/2013, la ricorrente insta per la declaratoria di estinzione dei giudiz in quanto non presentata istanza di trattazione ex art. 6, comma 13, di 119/2018, mentre la difesa erariale con istanza proprio in questo senso depositata il 20 dicembre 2020, ha peraltro chiesto che venga dichiarata l'estinzione solo parziale dei giudizi stessi; -nella causa R.G. n. 5240/2013 ugualmente ha chiesto l'estinzione del giudizio, per effetto delle definizioni agevolate di cui alle altre due cause, mentre la difesa era riale ha chiesto la fissazione dell'udienza di discussione, quale c:cnseguenza del diniego di definizione agevolata della controversi& opposto dall'Agenzia delle entrate, ufficio locale.

Considerato che: Le cause vanno riunite per connessione e, non sussistendo i presupposti per la decisione camerale, vanno rinviate alla pubblica udienza, anche al fine del contraddittorio tra le parti in ordine alle posizioni assunte circa la definzione agevolata delle controversie.

PQN1 La Corte dispone la riunione delle cause in epigrafe e le rinvia a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.

Cosi deciso in Roma, 23 febbraio 2022 Il i re ente est.

L [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA INTERLOCUTORIA sui ricorsi iscritti ai nn. 5237-5238-5240/2013 R.G. proposti da [OSCURATO:PERSONA] spa in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Cardinal de Luca n. 10; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso le sentenze della Commissicne tributaria regionale della Campania nn. 213-214-245/28/12, depositate, le prime due, il 12 luglio 2012, la terza il 24 settembre 2012. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 febbraio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con le sentenze impugnate la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava gli appelli proposti da [OSCURATO:PERSONA] spa avvero le sentenze nn. 377-3 -78-379/38/11 che ne aveva respinto i ricorsi contro gli avvisi di accertamento per II.DD. ed IVA 2005. La CTR osservava in particolare e le riprese oggetto residuo devolutivo della lite erano fondate e che gertanto i gravami de quibus dovevano appunto essere rigettati. Contro dette decisioni la società contribuente ha proposto distinti ricorsi deducendo, in ciascuno di essi, tre motivi sostanzialmente omologhi. In ogni procedimento l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso. Nelle more del giudizio la società contribuente ha peraltro depositato istanza di sospensione, inci di cessazione della materia del contendere per definizione agevolata delle liti ex art. 6, di 119/2018. In relazione alle distinte istanze di definizione agevolata delle liti de quibus si deve osservare che: -nelle cause R.G. nn. 5237-5238/2013, la ricorrente insta per la declaratoria di estinzione dei giudiz in quanto non presentata istanza di trattazione ex art. 6, comma 13, di 119/2018, mentre la difesa erariale con istanza proprio in questo senso depositata il 20 dicembre 2020, ha peraltro chiesto che venga dichiarata l'estinzione solo parziale dei giudizi stessi; -nella causa R.G. n. 5240/2013 ugualmente ha chiesto l'estinzione del giudizio, per effetto delle definizioni agevolate di cui alle altre due cause, mentre la difesa era riale ha chiesto la fissazione dell'udienza di discussione, quale c:cnseguenza del diniego di definizione agevolata della controversi& opposto dall'Agenzia delle entrate, ufficio locale. Considerato che: Le cause vanno riunite per connessione e, non sussistendo i presupposti per la decisione camerale, vanno rinviate alla pubblica udienza, anche al fine del contraddittorio tra le parti in ordine alle posizioni assunte circa la definzione agevolata delle controversie. PQN1 La Corte dispone la riunione delle cause in epigrafe e le rinvia a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. Cosi deciso in Roma, 23 febbraio 2022 Il i re ente est. L [OSCURATO:PERSONA]
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