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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2022

Cassazione n. 12259/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina, indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna di primo grado, con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta l'affermazione di responsabilità in riferimento alla bancarotta fraudolenta documentale, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato che il secondo motivo di ricorso„ con il quale il ricorrente lamenta vizi motivazionali in riferimento all'affermazione di responsabilità, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricor-ente contesta l'omessa motivazione in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, giacché le doglianze proposte sul punto con l'atto di appello risultano del tutto generiche e, quindi, non suscettibili di accoglimento (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Rv. 283808 - 01; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014 -dep. 13/03/2015- Rv. 262700; Sez. 4, n. 1982 del 15/12/1998 -dep. 16/02/1999- Rv. 213230 - 01); Vista la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare le cause di inammissibilità del ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 novembre 2022 Il consiglir'e estIisore .lf prefden

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina, indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna di primo grado, con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta l'affermazione di responsabilità in riferimento alla bancarotta fraudolenta documentale, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato che il secondo motivo di ricorso„ con il quale il ricorrente lamenta vizi motivazionali in riferimento all'affermazione di responsabilità, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricor-ente contesta l'omessa motivazione in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, giacché le doglianze proposte sul punto con l'atto di appello risultano del tutto generiche e, quindi, non suscettibili di accoglimento (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Rv. 283808 - 01; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014 -dep. 13/03/2015- Rv. 262700; Sez. 4, n. 1982 del 15/12/1998 -dep. 16/02/1999- Rv. 213230 - 01); Vista la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare le cause di inammissibilità del ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2022 Il consiglir'e estIisore .lf prefden
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