CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 29127/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso il decreto del G.i.p. del Tribunale di Torino, quale giudice dell'esecuzione, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto in data 29 settembre 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile, perché palesemente infondata, la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA] diretta a ottenere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen., tra i due reati di tentato furto aggravato per i quali è egli è stato condannato con le due sentenze indicate nella medesima istanza, sentenze entrambe irrevocabili. In particolare, il giudice dell'esecuzione ha osservato che il condannato si è limitato a dedurre, a sostegno della richiesta, la relativa vicinanza temporale tra i due reati e la loro omogeneità, senza prendere atto che i due reati erano stati commessi aduna significativa distanza temporale l'uno dall'altro, senza che Ginju abbia prospettato alcun elemento specifico per la dimostrazione dell'esistenza di un originario disegno criminoso posto alla loro base. 2. Avverso il decreto il condannato propone ricorso per cassazione per mezzo del difensore di fiducia. Il ricorrente - senza censurare l'avvenuta emissione della decisione negativa con decreto da parte del giudice dell'esecuzione - ha osservato che lo iato temporale non integra circostanza dirimente ai fini del diniego di riconoscimento della continuazione tra reati e che nel provvedimento impugnato non si è tenuto conto del fatto che si tratta di due reati della stessa natura (tentati furti aggravati) commessi con analoghe modalità, con identica tipologia della persona offesa (gestori di esercizi commerciali operanti nel settore delle calzature) e che uno dei correi ha partecipato alla commissione di entrambi i reati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso - che non censura, come si è visto, l'adozione dello strumento del decreto inaudita altera parte da parte del giudice dell'esecuzione - è manifestamente infondato e che, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 2. L'impugnazione, omettendo di contrastare il provvedimento impugnato, fondato a sua volta sulla valutazione di inammissibilità dell'istanza, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., per assoluta genericità della stessa e, quindi, per l'omessa prospettazione del minimum degli elementi sintomatici dell'identità del disegno criminoso su cui avrebbe dovuto fondarsi la pronuncia richiesta al giudice dell'esecuzione, ha omesso di confrontarsi con la base logico- giuridica del decreto. Sulla pacifica premessa che la presenza di una serie di reati in successione cronologica tra loro ascritti allo stesso soggetto impone di verificare, in relazione all'invocata continuazione, quale sia la differenza intercorrente tra l'identità del disegno criminoso presupposto di applicabilità dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. e la tendenza a delinquere, anch'essa astrattamente riconducibile a un programma di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità, questione in relazione a cui la condivisibile risposta data dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte si fonda sulla specificità del progetto, presupponendo la continuazione - a differenza dalla mera inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della stessa specie, dovuta a una determinata scelta di vita o a un programma generico di attività delittuosa - l'anticipata e unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già insieme presenti, almeno a grandi linee, nella mente del reo (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, Rv. 260896; Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862), si rileva in via dirimente che il decreto impugnato ha constatato l'assenza finanche di una percepibile allegazione degli indici sintomatici (fra gli altri, la tipologia dei reati, il bene giuridico offeso, le condotte poste a fondamento delle diverse condanne, le loro modalità di commissione, la causale delle violazioni, la loro omogeneità, la sistematicità, il contesto spaziale) alla cui stregua avrebbe dovuto svolgersi la verifica necessaria per stabilire se i relativi fattori (che, singolarmente considerati, non costituiscono indizi necessari di una programmazione e deliberazione unitaria, aggiunti l'uno all'altro, consentissero di pervenire all'accertamento dell'esistenza di un medesimo disegno criminoso, in proporzione logica corrispondente all'aumento delle circostanze indiziarie favorevoli. A fronte della sussistenza della manifesta infondatezza per mancanza delle condizioni di legge chiaramente affermata dal decreto impugnato, nessuna contestazione specifica in merito alla congruità e correttezza logica del rilievo risulta essere stata sollevata dal ricorrente, il quale si è, invece, limitato a dedurre genericamente - e, quindi, inammissibilmente - l'omogeneità dei reati di cui si tratta. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo elementi per ritenere che abbia proposto la presente impugnativa senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma equitativamente liquidata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav