CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 febbraio 2021
Cassazione n. 42045/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Brescia del 17.2.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Brescia ha respinto l'istanza di restituzione nel termine avanzata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], condannato con sentenza del GUP di Bergamo del 29.9.2020, finalizzata ad impugnare la sentenza predetta che il difensore non sarebbe riuscito a comunicare al proprio assistito, resosi irreperibile; il provvedimento non aveva ravvisato gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore risultando, per altro verso, pacifico il rapporto professionale e fiduciario tra il difensore e l'odierno ricorrente; 2. ricorre per cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA] lamentando violazione di legge: rileva che la motivazione della Corte di Appello di Brescia è in contrasto con la normativa europea ed il diritto di difesa; segnala che il procedimento si è svolto nelle forme del processo "in absentia" disciplinato dalla legge 67 del 2014 con la introduzione del concetto di assenza "volontaria" dal processo, configurabile solo ove vi sia certezza della conoscenza del procedimento a carico dell'imputato; osserva che all'imputato era stato recapitato l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare nelle mani del suo difensore avendo egli sottoscritto la # procura speciale ai fini dell'istanza di messa alla prova e per l'accesso a giudizi alternativi; aggiunge che l'udienza, inizialmente fissata per il giorno 7.4.2020, si era tenuta il giorno 29.9.2020 e nel mese di agosto l'imputato aveva mutato domicilio e smarrito il proprio cellulare; rileva che il difensore aveva informato la Cancelleria della irreperibilità dell'imputato che era stato cancellato dall'anagrafe di Milano sicché il procedimento avrebbe dovuto essere sospeso non avendo avuto il [OSCURATO:PERSONA] modo alcuno di interloquire con il difensore in merito ai termini dell'accusa su cui avrebbe avuto diritto ad essere adeguatamente informato; rileva che, a sostegno della istanza di restituzione nel termine, il difensore aveva prodotto le raccomandate spedite per comunicare l'esito del processo e la sentenza contumaciale e che erano tuttavia tornate indietro; sottolinea come debba ritenersi illegittimo il provvedimento di rigetto della istanza di restituzione nel termine in quanto fondato sulla asserita regolarità formale della notificazione dell'atto da parte del destinatario; 3. il PG, con la propria requisitoria scritta, ha dal canto suo rilevato la manifesta infondatezza del ricorso; osserva che, come correttamente segnalato nel provvedimento impugnato, il [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato di essere perfettamente a conoscenza del procedimento a suo carico avendo nominato un difensore di fiducia cui aveva conferito procura speciale e presso il quale si era domiciliato; di qui, perciò, la irrilevanza del successivo allontanamento del ricorrente e circostanze del tutto eccentriche quali lo smarrimento del telefono cellulare. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente fondato. 1. La Corte di Appello di Brescia ha respinto l'istanza di restituzione nel termine che era stata proposta dal difensore del [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva fatto presente di non essere riuscito a comunicare al proprio assistito l'esito del processo di primo grado in quanto costui si era reso nel frattempo di fatto irreperibile. 2. E' pacifico che l'imputato aveva nominato un difensore di fiducia presso il quale aveva eletto domicilio ed al quale aveva conferito procura speciale ai sensi dell'art. 122 cod. proc. pen. per avanzare richiesta di messa alla prova ed anche per l'accesso a riti alternativi. La Corte di Appello ha spiegato che, per questa ragione, il [OSCURATO:PERSONA] era certamente consapevole della pendenza del procedimento a suo carico mentre la circostanza che "l'imputato abbia interrotto i rapporti con il difensore e si sia reso di fatto irreperibile non costituisce motivo di rimessione in termini ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. occorrendo un caso fortuito e di forza maggiore che non si ravvisa nella situazione in esame" atteso che "l'imputato ha volontariamente scelto di allontanarsi e di troncare i rapporti con il difensore di fiducia e, pertanto, per sua colpa il difensore non lo ha reperito"; al difensore, d'altra parte, secondo la Corte, non era precluso proporre appello per il fatto che il suo cliente non fosse raggiungibile. 3. Il provvedimento impugnato non si presta a rilievi di legittimità. 3.1 Nel caso di specie è in primo luogo la stessa prospettazione difensiva che ha dedotto non già la ignoranza del processo quanto la impossibilità del difensore, sopravvenuta al processo, di cui il [OSCURATO:PERSONA] era perfettamente a conoscenza, di (ri)contattare l'imputato all'esito del giudizio di primo grado evidenziando in tal modo una circostanza, di per sé, del tutto irrilevante ai fini della regolarità non solo formale ma anche "sostanziale" della dichiarazione di assenza. È appena il caso di ribadire che l'ignoranza incolpevole, rilevante ai sensi dell'art. 6 della CEDU, è esclusa in tutti i casi in cui l'imputato, attraverso singoli atti della progressione processuale quali l'elezione di domicilio, la nomina di un difensore di fiducia oppure l'arresto, il fermo o la sottoposizione a misura cautelare, sia venuto a conoscenza dell'esistenza del procedimento a suo carico, derivando da ciò un onere di diligenza di mantenere i contatti con il proprio difensore, ancor più se nominato di fiducia (cfr., in tal senso, Cass. Pen., 2, 20.11.2020 n. 34.041, Kebaili, Rv. 280305). 3.2 Certamente esclusi i presupposti fattuali della rescissione del giudicato, del pari corretta è la considerazione della Corte di Appello secondo cui non ricorre nel caso di specie nemmeno una situazione riconducibile al caso fortuito o alla forza maggiore, quali evocate dall'art. 175 cod. proc. pen., che abbia impedito al ricorrente di proporre impugnazione contro la sentenza di primo grado. Ed infatti l'impedimento al tempestivo esercizio del diritto di impugnazione deve presentare connotazioni oggettive e non essere quindi riconducibile a comportamenti del soggetto interessato, salvo che questi risultino condizionati da fattori esterni in termini assoluti (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass. Pen., 1, 24.3.2015 n. 26.833, Manzara, Rv. 263841 che, in applicazione di questo principio, ha ritenuto immune da censure la decisione di merito che aveva escluso la sussistenza della forza maggiore in relazione al mancato inoltro di un atto di appello mediante raccomandata determinato da una interruzione del servizio postale, che, però, per il suo carattere temporaneo, non aveva impedito la spedizione di altre raccomandate in orario successivo a quello della disfunzione, e comunque ancora utile per la proposizione dell'impugnazione; conf., Cass. Pen., 1, 9.12.2010 n. 44.568, Perini, Rv. 249281, resa in una fattispecie in cui la causa di forza maggiore era costituita dal terremoto aquilano del 6 aprile 2009, ha precisato che l'onere poteva essere assolto acquisendo una certificazione attestante l'irreperibilità del fascicolo o l'impossibilità di averne copia, richiedendola al cancelliere addetto al presidio per le comunicazioni e le notifiche degli atti giudiziari, istituito presso la sede temporanea degli uffici giudiziari di L'Aquila; cfr., anche, Cass. Pen., 1, 28.2.2020 n. 12.712, Giglio, che, recependo anche in tal caso un principio consolidato, ha ribadito che grava sul richiedente che adduce un'ipotesi di forza maggiore l'onere di provare il verificarsi di un impedimento assoluto, tale da rendere vano ogni sforzo umano, che derivi da cause esterne a lui non imputabili; nel caso di specie, la Corte ha infatti ritenuto immune da censure la decisione che aveva escluso che l'emigrazione in Germania dell'imputato avesse potuto integrare un caso di forza maggiore, trattandosi di una situazione ascrivibile a una libera scelta di vita dell'imputato, non irreversibile e suscettibile di essere temporaneamente interrotta, rilevando, inoltre, come l'atto d'impugnazione avrebbe potuto essere presentato anche davanti a un agente consolare). Nel caso di specie, come accennato, il [OSCURATO:PERSONA] aveva nominato un difensore di fiducia cui aveva conferito procura speciale per l'accesso ai riti alternativi ed a cui, certamente, era consentito proporre impugnazione avverso la sentenza del GUP che non era di certo resa impossibile dalla pur rappresentata difficoltà del professionista di mettersi in contatto con l'imputato. 3. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcune d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma