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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1266/2008

ECLI:EU:T:2008:165
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 22 maggio 2008 – [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] / UAMI (RadioCom) (causa T‑254/06) «Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo RadioCom – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere descrittivo – Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94» Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. c)] (v. punti 40, 45, 48, 51, 54) Oggetto Ricorso contro la decisione della prima commissione del ricorso dell’UAMI 7 luglio 2006 (procedimento R 1266/2005‑1), relativa alla domanda di registrazione del marchio denominativo RadioCom come marchio comunitario.

Dati della causa Richiedente il marchio comunitario: [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA]GmbH Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio denominativo RadioCom per servizi rientranti nelle classi 35, 38 e 41 – domanda n. 3986023 Decisione dell’esaminatore: Diniego di registrazione Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA]GmbH è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 22 maggio 2008 – [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] / UAMI (RadioCom) (causa T‑254/06) «Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo RadioCom – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere descrittivo – Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94» Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. c)] (v. punti 40, 45, 48, 51, 54) Oggetto Ricorso contro la decisione della prima commissione del ricorso dell’UAMI 7 luglio 2006 (procedimento R 1266/2005‑1), relativa alla domanda di registrazione del marchio denominativo RadioCom come marchio comunitario. Dati della causa Richiedente il marchio comunitario: [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA]GmbH Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio denominativo RadioCom per servizi rientranti nelle classi 35, 38 e 41 – domanda n. 3986023 Decisione dell’esaminatore: Diniego di registrazione Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA]GmbH è condannata alle spese.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1266/2008 — Fons Iuris — Fons Iuris