Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1266/2008
ECLI:EU:T:2008:165
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 22 maggio 2008 – [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] / UAMI (RadioCom)
(causa T‑254/06)
«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo RadioCom – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere descrittivo – Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto [Regolamento
del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. c)] (v. punti 40, 45, 48, 51, 54)
Oggetto
Ricorso contro la decisione della prima commissione del ricorso dell’UAMI 7 luglio 2006 (procedimento R 1266/2005‑1), relativa
alla domanda di registrazione del marchio denominativo RadioCom come marchio comunitario.
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario:
[OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA]GmbH
Marchio comunitario di cui trattasi:
Marchio denominativo RadioCom per servizi rientranti nelle classi 35, 38 e 41 – domanda n. 3986023
Decisione dell’esaminatore:
Diniego di registrazione
Decisione della commissione di ricorso:
Rigetto del ricorso
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA]GmbH è condannata alle spese.