CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24742/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 1146/2017 R.G. propost o da AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; Oggetto: II.DD. –IVA – re- cupero costi –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E MARCO S. N . C . , in persona dellegale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], LON- GONIMARTINO, tutti rappresentat i e difes i dall’Avv . [OSCURATO:PERSONA] l o (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) , con domicilio eletto pressolo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Savoia , n. 72 ; –controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lom- bardian. 5393 / 1 /201 6 depositata il 19 / 1 0 /201 6 e non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 9 luglio 2025 dal consiglierePierpaolo Gori. Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombar- dia n. 5393/1/2016 veniva accolto l’appello principale proposto da lla società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. e dai soci Martino e [OSCURATO:PERSONA] e rigettato l’appello incidentale dell’Agenzia delleentrate avverso la sentenza della Commissione t ributaria provin- cialedi Milano n. 6700 / 12 /201 5 con la quale era no stati riuniti e par- zialmenteaccolti i ricorsi propost i dai contribuenti contro tre avvis i di accertamento, il primo , basato su p.v.c., notificato alla società per II.DD., IVA , sanzioni per l’ ann o di imposta 20 09 e i restanti due alle personefisiche per IRPEF in corrispondenza delle rispettive quote so- ciali. 2.Si legge in sentenza che con il primo atto impositiv o venivano con- testate in capo alla società sopravvenienze attive ex art.88 d.P.R. n.917/1986, nonché costi indeducibili ex art.102, comma 5, e 109, comma5 del decreto. Il giudice di prime cure annullava parte dei riliev i persopravvenienze attive e parte delle riprese per costi indeducibili, oltre al rilievo sanzionatorio relativo ai costi di lavori eseguiti per la costruzionee ristrutturazione di capannoni industriali, rideterminando l’IRPEFin capo ai soci. Il giudice d’appello caducava anche la ripresa relativa alle sopravve- nienzeattive e, per il resto , confermava la decisione di primo grado. 3. Avverso la sentenza d’appello l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorsoper Cassazione , affidat o a tre motiv i , cui replica no i contribuent i con controricorso che illustrano con memoria ex art.380 bis - 1 . cod. proc.civ.. Considerato che: 1.Con il primo motivo la ricorrente prospetta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ., la violazione degli artt. 1272 e 2697 cod. civ. e 88 del d.P.R. n. 917/1986, per avere la CTR dichiarato ille- gittimo il recupero a tassazione a titolo di sopravvenienza attiva, costi- tuita da una passività iscritta in bilancio in precedenti esercizi (debito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]) e non più sussistente nell’anno og- getto di verifica, in quanto «dovevaritenersi raggiunta la prova in or- dineal l’ esistenza del debito della società nell'anno 2009 nei confronti delsig. [OSCURATO:PERSONA]». 1.1. La ricorrente, nel riproporre in fotocopia porzioni del contenuto dellamotivazione dell’avviso di accertamento e delle precedenti difese, silamenta de l fatto che i g iudici di seconde cure « avrebbero dovuto soffermarel’attenzione sulla prova fornita dalla parte circa l'esistenza deldebito tra il sig. [OSCURATO:PERSONA] e la Goodyear ed avrebbero dovuto escluderevalore probante alla scrittura di espromissione confermando la sussistenza della sopravvenienza attiva in applicazione dei dettami dell'art.88TUIR» (cfr. p. 6 ricorso). 2. Con il secondo motivo la ricorrente censura l’ « omesso esame e/o motivazionecirca un fatto decisivo e controverso (art. 360 n. 5 c.p.c.) » riportando pedissequamente le argomentazioni contenute nel primo motivodi ricorso e il medesimo contenuto dei precedenti atti difensivi, che vengono ampiamente inseriti in fotocopia all’interno del ricorso , conporzioni di testo barrate . 3.I motivi vengono esaminati congiuntamente perché censurano, sotto duedifferenti paradigmi impugnatori, la medesima statuizione del giu- dicesulla sopravvenienza attiva a lla base de l relativo recupero a tas- sazionee sono inammissibili. 3.1 Innanzitutto, quanto alla tecnica di formulazione, i due mezzi di impugnazionesono un confuso assemblaggio di precedenti atti fotoco- piatie q uesta Corte ha ripetutamente affermato (cfr. Cass. ordinanza n.33353 del 30/11/2023 e giurisprudenza ivi citata; conforme, tra le molte,Cass. n.26837/2020) che i l ricorso per cassazione redatto me- diante la giustapposizione di una serie di documenti integralmente o perampi brani riprodotti è inammissibile per violazione del principio di chiarezza,sintesi e autosufficienza . L'enunciazione dei motivi e delle relative argomentazioni dev’essere infattiespressa mediante un discorso linguistico organizzato in virtù di una concatenazione sintattica di parole, frasi e periodi, sicché, senza escludere radicalmente che nel contesto dell'atto siano inseriti docu- mentifinalizzati alla migliore comprensione del testo, non può essere demandato all'interprete di ricercare gli elementi rilevanti all'interno dei menzionati documenti, se del caso ricostruendo una connessione logicatra gli stessi, non esplicitamente affermata dalla parte. 3.2.Ciò premesso, l a questione della natura giuridica dell’atto in base al quale la Longoni G omme ha assunto il debito di L ongoni Teresio versoGoodyear (espromissione o accollo) è comunque marginale per- chéil senso dell’accertamento del giudice è chiaro nel senso che non viè sopravvenienza attiva perché il debito verso Longoni , esistente nel 2009,non si era estinto gratuitamente , ma con l’assunzione del debito diquesto verso Goodyear, mediante giroconto, e riportato all’anno suc- cessivo. In particolare, dall’esame degli atti e dalle relative produzioni docu- mentalieffettuate dalla società contribuente mediante deposito di fat- turee partitari contabili relativi all’operazione tra le parti, il giudice ha ritenutoche « Nel caso in esame l’esercizio di competenza doveva es- sereil 2010, anno di registrazione dell'estinzione totale del debito, av- venutail 30.04.2010 mediante giroconto al partitario del fornitore Goo- dyear, e non l'anno 2009. Peraltro , si deve osservare come il debito della società nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA] fosse originaria- mente iscritto in bilancio per complessivi euro 116.241,29, e fosse statogià parzialmente estinto per euro 22.277,01, mediante giroconto verso la societ à [OSCURATO:PERSONA] srl e di euro 446,33 verso la società [OSCURATO:PERSONA] srl, operazione non solo non contestata ma che provala sussistenza del debito nell'anno 2009 oggetto di verifica » (cfr. p.3 sentenza) . 3.3.Orbene, nella fattispecie il giudice si è pronunciato sulla ripresa e sulfatto sotteso compiendo un argomentato accertamento sfavorevole allaricorrente (La CTR dopo aver valutato le « produzioni documentali effettuatedalla società » accerta sia « l’esistenza del debito della società nell’anno2009 per euro 90.185,92 » sia che il debito è stato « estinto mediantegiroconto nell’anno 2010 (…) annualità diversa da quella in contestazione»),su cui i due motivi impingono. I due motivi non sono idoneia inficiare questa conclusione. 3.4.Più in generale, la ricorrente non si confronta realmente con l’ar- ticolatoaccertamento della CTR con riferimento alla ripresa, e si è li- mitataa confezionare i due motivi in disamina mediante l'assemblaggio diparti eterogenee del precedente materiale della causa, rendendo so- stanzialmenteincomprensibile il contenuto delle proprie censure , per- chéi due mezzi sono priv i di una corretta ed essenziale narrazione dei fattiprocessuali, della sintetica esposizione della soluzione accolta dal giudice di merito, nonché dell'illustrazione dell'errore da quest'ultimo commessoe delle ragioni che lo facciano considerare tale . Si addossa intal modo a questa Corte il compito, non spettante, di sceverare da unapluralità di elementi quelli rilevanti ai fini del decidere. 4.Con il terzo motivo la ricorrente prospetta, in rapporto all’art. 360, primocomma, n. 4 , cod. proc. civ., la violazione degli artt. 132 cod. proc.civ. e 36 del d . l gs. n. 546/1992 , la nullità della sentenza per motivazioneomessa o apparente per avere rigettato in modo apodittico l’appelloincidentale. 5.Il motivo è parzialmente fondato , con riferimento ai costi in dedu c ibili ealle relative sanzioni ex art.102, comma 5, d.P.R. n.917/86 per euro 29.850,89 e ai costi indeducibili per euro 90.282,30 solo sanzionati (cfr.pagg.14 e 15 del ricorso ) . 5.1.Si deve ribadire che la motivazione è solo apparente e la sentenza ènulla perchè affetta da error in procedendo , quando, benchè grafica- mente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione,perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a farconoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito diintegrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Sez. U., Sentenza n. 22232 del 03/11/2016). La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giug no 2012,n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, dev ’ essere inter- pretata,alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle pre- leggi,come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legit- timità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costitu- zionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motiva- zionein sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescinderedal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia siesaurisce nella "mancanza asso luta di motivi sotto l'aspetto mate- rialee grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriduci- bile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del sem- plice dif etto di "sufficienza" della motivazione» (Sez. U., Sentenza n. 8053del 07/04/2014). 5.2Il Giudice di seconde cure ha ritenuto di rigettare le critiche avan- zatein secondo grado dall’[OSCURATO:PERSONA] con la seguente motivazione: « Deve essererespinto l'appello incidentale formulato dall'[OSCURATO:PERSONA] per carenza di motivazione della sentenza impugnata in ordine all'accoglimento parzialedelle riprese effettuate dall'[OSCURATO:PERSONA] e sopradescritte in quanto il primocollegio ha ritenuto suffici ente ed idonea la documentazione de- positadalla società contribuente, motivando in tal senso la propria de- cisionee l'iter logico seguito per l'assunzione della stessa che va per- tantoconfermata» (cfr. p. 4 sentenza). 5.3La suddetta motivazione della CTR non rispetta il minimo costitu- zionale,non esponendo chiaramente le ragioni per le quali il giudice di secondogrado ha ritenuto non condivisibile il motivo d’appello inciden- taleproposto dall’[OSCURATO:PERSONA], il quale , nel motivo in disamina , riporta sia la censuratamotivazione del giudice di prime cure (cfr. p. 10 dell’appello incidentale ritrascritto nel motivo) sia le ragioni portate a sostegno dell’impugnazione.I n secondo grado l’[OSCURATO:PERSONA] ha lamentato « l’assoluta lacunositàdella parte motivazionale della sentenza qui impugnata, lad- dovela Commissione di primo grado ha annullato la ripresa a tassa- zione dell'ufficio limitandosi ad affermare “Si annullano le sopravve- nienze attive per euro 11.110, relativi ai debiti verso GS - spa - euro 10.443- [OSCURATO:PERSONA] spa euro 446 - ad [OSCURATO:SOCIETA] euro 230 - dalladocumentazione prodotta in atti le citate posizioni debitorie risul- tanosussistenti”. Non è chiaro comprendere le ragioni logiche - giuridi- chesulle quali si fonda la decisione dei Giudici (...). Nel caso de quo, i giudicihanno motivato la prop ria decisione proprio attraverso l'utilizzo dellasemplice affermazione "dalla documentazione prodotta in atti le citateposizioni debitorie risultano sussistenti" che la Suprema Corte ha già avuto modo di ritenere né congrua né corretta: la Commissione TributariaProvinciale non ha dato alcun conto delle ragioni che l'hanno indottaa ritenere tale documentazione adeguata a sorreggere una con- clusionee non l'altra. Ma vi è di più. La motivazione della sentenza sul puntooltre ad essere insufficiente è altre sì erronea in quanto i Giudici diprimo grado annullano la ripresa a tassazione della sopravvenienza attivaaffermando che la documentazione prodotta dalla parte dimostra lasussistenza dei debiti. In realtà ciò che la parte avrebbe dovuto do- cumentareè la sussistenza di eventuali contenziosi su tali importi tali dagiustificare la persistenza delle relative partite di debito » ( ibidem , cfr.pp. 11 - 13 ricorso ). 5.4 È, peraltro, da escludersi la riconducibilità de lla sentenza impu- gnataad un motivato richiamo per relationem alla pronuncia di primo grado,in quanto il rinvio sussiste, ma non è operato in modo tale da renderepossibile un controllo di logicità delle ragioni di adesion e . N on sirinvengono le argomentazioni delle parti e l’identità di tali argomen- tazionicon quelle esaminate nella pronuncia oggetto del rinvio, essen- dosiil giudice di prime cure limitato a ritenere sufficiente e idonea la documentazionedepositata dalla società contribuente senza motivare lapropria decisione e l'iter logico seguito per l'assunzione della stessa. 6. La sentenza impugnata è perciò cassata e, per l’effetto, la contro- versia va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione ai profili, a quelli rimasti assorbiti, e per la liquidazione delle spese di lite. P.Q.M LaCorte: accoglie il terzo motiv