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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 luglio 2022

Cassazione n. 36408/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Novara 26 settembre 2019, di condanna dell'odierno ricorrente in relazione a tentata truffa con contestazione di recidiva.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, SPINELLI Umberto.

3. L'unico motivo di ricorso, con cui si evoca la possibilità di una desistenza volontaria o di un recesso attivo, risulta articolato interamente in fatto, sulla base di elementi meramente ipotetici e privi di riscontro nel fascicolo processuale Risulta per converso adeguata, logica e congrua la motivazione del provvedimento impugnato che evidenzia che l'unico profilo individuabile per cui la truffa non è stata portata a compimento è stato l'intervento di un terzo soggetto.

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma in data 8 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Novara 26 settembre 2019, di condanna dell'odierno ricorrente in relazione a tentata truffa con contestazione di recidiva. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, SPINELLI Umberto. 3. L'unico motivo di ricorso, con cui si evoca la possibilità di una desistenza volontaria o di un recesso attivo, risulta articolato interamente in fatto, sulla base di elementi meramente ipotetici e privi di riscontro nel fascicolo processuale Risulta per converso adeguata, logica e congrua la motivazione del provvedimento impugnato che evidenzia che l'unico profilo individuabile per cui la truffa non è stata portata a compimento è stato l'intervento di un terzo soggetto. 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 8 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 36408/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris