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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40721/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale è stata riformata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria la sentenza emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Ivrea, é inammissibile.

Invero, il ricorrente si duole del vizio di motivazione nel quale sarebbe incorsa la Corte di appello nel negare una riduzione della pena, per non aver preso in considerazione le circostanze indicate con l'atto di appello, di valenza superiore a quelle considerate dal giudice, ovvero l'immediata assunzione di responsabilità da parte del prevenuto e la scelta del rito abbreviato; la circostanza che la gravità dell'evento era stata determinata dalla mole del veicolo condotto dal Casazza, che tuttavia lo guidava nell'interesse di un cliente; il fatto che i danni erano stati risarciti.

2. Orbene, la giurisprudenza di legittimità insegna che la determinazione della pena è adeguatamente motivata già con il richiamo agli indici previsti dall'art. 133 cod. pen. e che solo una pena che si avvicini o superi la misura mediana della pena richiede una più dettagliata motivazione (ipotesi non ricorrente nel caso di specie).

Ove venga irrogata una pena al di sotto della media edittale non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016 - dep. 15/09/2016, Rignanese e altro, Rv. 267949).

Nel caso di specie, nel quale è stata inflitta una pena base di poco inferiore alla media edittale, la Corte di appello ha esplicitamente posto a perno della propria valutazione la gravità dei fatti.

Tale motivazione, alla luce del principio appena rammentato, da un canto soddisfa l'onere motivazionale, dall'altro non presenta alcun profilo di manifesta illogicità, considerato che se da un canto il giudice deve procedere ad una valutazione complessiva del fatto e della personalità dell'autore, categorie di elementi che, se pure sono indicate in due parti separate della stessa disposizione (art. 133 cod. pen.), molto spesso si integrano, dall'altro, nell'ipotesi in cui gli elementi negativi di valutazione siano particolarmente rilevanti è superfluo procedere ad un esame dettagliato di quelli positivi, specialmente quando taluni di questi presentino scarso significato (Sez. 3, n. 48304 del 20/09/2016, Rv. 268575 - 01).

Peraltro, tali elementi positivi (il buon comportamento processuale) sono stati valutati dalla Corte di appello in rapporto alle attenuanti generiche, concesse nella massima estensione nonostante i precedenti penali del Casazza.

Con particolare riferimento all'asserito risarcimento del danno, si tratta di una circostanza non vera, atteso che il Casazza è stato condannato solo per il reato di cui all'art. 590-bis cod. pen. (due reati di lesioni personali ai sensi dell'art. 590 cod. pen., sono stati dichiarati estinti per prescrizione), per il quale non è intervenuto alcun risarcimento, come esposto dal Casazza medesimo nell'atto di appello.

2. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/09/204. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale è stata riformata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria la sentenza emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Ivrea, é inammissibile. Invero, il ricorrente si duole del vizio di motivazione nel quale sarebbe incorsa la Corte di appello nel negare una riduzione della pena, per non aver preso in considerazione le circostanze indicate con l'atto di appello, di valenza superiore a quelle considerate dal giudice, ovvero l'immediata assunzione di responsabilità da parte del prevenuto e la scelta del rito abbreviato; la circostanza che la gravità dell'evento era stata determinata dalla mole del veicolo condotto dal Casazza, che tuttavia lo guidava nell'interesse di un cliente; il fatto che i danni erano stati risarciti. 2. Orbene, la giurisprudenza di legittimità insegna che la determinazione della pena è adeguatamente motivata già con il richiamo agli indici previsti dall'art. 133 cod. pen. e che solo una pena che si avvicini o superi la misura mediana della pena richiede una più dettagliata motivazione (ipotesi non ricorrente nel caso di specie). Ove venga irrogata una pena al di sotto della media edittale non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016 - dep. 15/09/2016, Rignanese e altro, Rv. 267949). Nel caso di specie, nel quale è stata inflitta una pena base di poco inferiore alla media edittale, la Corte di appello ha esplicitamente posto a perno della propria valutazione la gravità dei fatti. Tale motivazione, alla luce del principio appena rammentato, da un canto soddisfa l'onere motivazionale, dall'altro non presenta alcun profilo di manifesta illogicità, considerato che se da un canto il giudice deve procedere ad una valutazione complessiva del fatto e della personalità dell'autore, categorie di elementi che, se pure sono indicate in due parti separate della stessa disposizione (art. 133 cod. pen.), molto spesso si integrano, dall'altro, nell'ipotesi in cui gli elementi negativi di valutazione siano particolarmente rilevanti è superfluo procedere ad un esame dettagliato di quelli positivi, specialmente quando taluni di questi presentino scarso significato (Sez. 3, n. 48304 del 20/09/2016, Rv. 268575 - 01). Peraltro, tali elementi positivi (il buon comportamento processuale) sono stati valutati dalla Corte di appello in rapporto alle attenuanti generiche, concesse nella massima estensione nonostante i precedenti penali del Casazza. Con particolare riferimento all'asserito risarcimento del danno, si tratta di una circostanza non vera, atteso che il Casazza è stato condannato solo per il reato di cui all'art. 590-bis cod. pen. (due reati di lesioni personali ai sensi dell'art. 590 cod. pen., sono stati dichiarati estinti per prescrizione), per il quale non è intervenuto alcun risarcimento, come esposto dal Casazza medesimo nell'atto di appello. 2. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/09/204. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 40721/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris