CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 26090/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14 maggio 1978 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte d'appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di applicazione dell'istituto della continuazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Con l'istanza rigettata la difesa aveva chiesto di riconoscere la continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati oggetto di quattro sentenze, segnatamente: 1) sentenza n. 8945/2024, emessa in data 9 settembre 2024 dalla Corte d'appello di Napoli irrevocabile in data 6 marzo 2025, per i reati, in concorso, di rapina aggravata commesso in Frattamaggiore in data 28 gennaio 2023; di lesioni, commesso in Frattamaggiore in data 24 febbraio 2023; di porto di armi commesso in Frattamaggiore in data 28 febbraio 2023; 2) sentenza n. 816/2023, emessa in data 29 sehttémbre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], irrevocabile in data 18 febbraio 2025, per il reato di rapina aggravata in concors ommesso in Frattamaggiore n data 23 gennaio 2023.[OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione rigettava l'istanza escludendo che l'identità del disegno criminoso "possa essere presunta sulla sola base dell'identità o dell'analogia dei singoli reati ovvero dalla unicità della motivazione o del fine ultimo perseguito, occorrendo invece che il requisito in questione trovi dimostrazione in specifici elementi atti a far fondatamente ritenere che tutti gli episodi siano frutto realmente di una originaria ideazione e determinazione volitiva", non disponendo nel caso concreto di elementi specifici per ritenere sussistente l'ideazione e determinazione volitiva, trattandosi di condanne per rapina aventi ad oggetti e, posti me essere ai danni di diverse persone offese, avvicinandosi alle persone offese che erano bordo di autovetture in zone isolate". 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'interessato con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 671 cod. proc. pen. Evidenzia il ricorrente che la duplice violazione della medesima disposizione normativa in un arco temporale molto breve (un mese) con analoghe modalità di esecuzione e nello stesso contesto temporale (Comune di Frattamaggiore), risultano essere elementi che integrano il medesimo disegno criminoso. Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello non ha valutato debitamente il tempus commissi delicti, non dettando la norma una definizione di "medesimo disegno criminoso". 3. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Paolo A.M. Fiore, ha concluso con la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato, e come tale (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) deve essere dichiarato inammissibile. 2. Secondo quanto questa Corte ha autorevolmente ribadito (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali. L'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 2del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094). Da quest'ultima non si può infatti prescindere, giacché la ratio della disciplina va ravvisata, con riferimento all'aspetto intellettivo, nella iniziale previsione della ricorrenza di più azioni criminose rispondenti a determinate finalità dell'agente e, in relazione al profilo della volontà, nell'elaborazione di un programma di massima, ancorché richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, ulteriori specifiche volizioni (Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294). Il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l'unicità di disegno criminoso - serie altresì includente le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l'unicità o pluralità delle originarie determinazioni - è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando esso sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740). 3. Nel caso di specie la Corte d'appello di Napoli ha dato conto dell'applicazione in concreto degli indicatori complessivi sopra indicati, evidenziando, seppure in modo sintetico, in maniera esente da illogicità ed incongruenze, quelli decisivi per escludere l'unicità del disegno criminoso, vale a dire la diversità dell'oggetto e delle persone offese, non avendo la difesa offerto la prova di elementi specifici per ritenere sussistente l'originaria ideazione e determinazione volitiva. 3.1. Nella motivazione, scrive la Corte d'appello di Napoli, "la commissione di detti reati della medesima indole in breve lasso temporale, aventi ad oggetto la commissione di rapine a mano armata, di per sé non è indice dell'esistenza di una medesinnezza di disegno criminoso, già delineato nelle sue linee essenziali nel momento della commissione del primo reato, ma è indice piuttosto di un'inclinazione ed indole di [OSCURATO:PERSONA] a commettere delitti della medesima specie". L'ordinanza impugnata, dunque, non discostandosi dai principi sopra richiamati, motivatamente esclude la ricorrenza di elementi decisivi rivelatori della preventiva programmazione. A tali argomentazioni il ricorrente contrappone generiche deduzioni confutative, che si risolvono in un'alternativa lettura dei medesimi elementi, non consentita davanti a questa Corte, senza riuscire ad evidenziare reali criticità logiche del ragionamento giudiziale. Si consideri, in ogni caso, che la reiterazione delle condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine, come nel caso di [OSCURATO:PERSONA], venendo sanzionata da fattispecie di differente natura, quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della3 (continuazione, preordinato al favor rei (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950 -01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833 - 01). 6. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M