CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 marzo 2022
Cassazione n. 16664/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v Lette le linee guida condivise sulla motivazione delle ordinanze della Settima sezione penale (Cass., prot. 2122 dell'Il febbraio 2022); Rilevato che con sentenza 13.05.2021, la Corte d'appello di Palermo, confermava la sentenza 10.10.2018 del tribunale di [OSCURATO:PERSONA], appellata da [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva ritenuto colpevole del delitto continuato di cui all'art. 73, co. 5, TU Stup. (capi E) e 3), con condanna dello stesso alla pena di mesi 10 di reclusione ed euro 2.200 di multa, applicata la diminuente di rito, commesso secondo le modalità esecutive e spazio - temporali meglio descritte nel capo di imputazione; Letto il ricorso proposto dal difensore con cui si denuncia: 1) con il primo motivo, il vizio di motivazionale quanto al giudizio di responsabilità dell'imputato; 2) con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge ed il correlato vizio motivazionale quanto al trattamento sanzionatorio; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si v., in particolare, quanto al primo motivo, quanto argomentato alle pagg. 9/12 della sentenza impugnata, in cui i giudici di appello si soffermano ad analizzare separatamente gli elementi probatori emersi con riferimento a ciascuna delle imputazioni per cui è intervenuta condanna, valorizzando il contenuto del materiale captativo - di cui vengono riportati alcuni, significativi stralci - da cui emergeva l'indubbio coinvolgimento del Russo nell'attività illecita e, prima ancora, l'inesistenza di dubbi circa il perfezionamento dell'accorso diretto alla cessione di "fumo" sub capo e); analogamente, quanto al delitto di detenzione sub j), i giudici di appello richiamano il chiaro ed univoco significativo del compendio intercettativo a sostegno della tesi, accolta in sede di merito, della destinazione allo spaccio dello stupefacente); Ritenuto che si tratta comunque di motivi manifestamente infondati, sia perché prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (v., quanto alla utilizzabilità come prova dei soli esiti captativi in consimili ipotesi, in presenza una motivazione rigorosa, come nel caso di specie: Sez. 3, n. 11655 del 11/02/2015 - dep. 20/03/2015, Rv. 262981), sia in quanto afferenti ad asseriti vizi della motivazione che la lettura del provvedimento impugnato dimostra non solo essere esistente, ma anche connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei fatti probatori, valutazioni operate nella sentenza impugnata che si intendono in questa sede integralmente richiamate per esigenze di economia motivazionale né essendo richiesto a questa Corte di procedere ad una ricognizione e riproposizione delle argomentazioni in fatto sviluppate dalla Corte territoriale a sostegno del giudizio finale, dovendo la Corte di Cassazione limitarsi a valutare la congruenza motivazionale e la logicità complessiva dell'apparato argomentativo utilizzato dai giudici di merito e non certo sindacare gli argomenti fattuali utilizzati dai predetti giudici; Ritenuto, infine, quanto alle censure del secondo motivo, che ambedue le eccezioni relative sia al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che alla dosimetria della pena, vengono, rispettivamente, esaminate, ancora una volta con motivazione del tutto immune dai denunciati vizi, rispettivamente alla pag. 12 ed alla pag. 13 dell'impugnata sentenza [(si v., in particolare, l'argomento impiegato dalla Corte d'appello circa il mancato riconoscimento dell'art. 62-bis, c.p., fondato sull'assenza di elementi positivamente valutabili e sulla personalità negativa del reo desunta dai precedenti specifici, che si presenta conforme alla giurisprudenza consolidata in materia (da ultimo, Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021 - dep. 21/06/2021, Rv. 281590); si v., quanto alla dosimetria della pena, quanto argomentato dai giudici territoriali circa le ragioni per le quali sia stata irrogata una pena superiore ai minimi edittali in ragne della complessiva offensività della condotta, ciò che rende la pena congrua, motivazione, questa, del tutto in linea con la giurisprudenza di questa Corte in presenza di una pena non superiore alla "media edittale" (tra le tante: Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 - dep. 23/11/2015, Rv. 265283); Ritenuto, conclusivamente, che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18 marzo 2022 /[OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] S r