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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 23418/2026

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te d'appello di NapoliVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui siè chiesto pronunciare il rigetto del ricorso, cui ha replicato, con memorianell’interesse dell’imputato, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] di Palo.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 13 ottobre 2025, la Corte di appello di Napoli, salvoconfermare il giudizio di responsabilità pronunciato in primo grado nei confronti diPasquale Busiello per il delitto di cui all’art. 648, secondo comma, cod. pen. ‒ cosìriqualificata, già dal Tribunale, l’originaria imputazione per delitto di riciclaggio ‒,ha concesso le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza allarecidiva specifica e infra-quinquennale, rideterminando la pena in anni uno direclusione ed euro 300 di multa.2.

Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per iltramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguitoenunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo, si duole di violazione di legge processuale, inrelazione agli artt. 178, 179 419 e 420 bis cod. proc. pen.

La difesa lamenta lamancata conoscenza del processo, non avendo l’imputato mai ricevuto notificadell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, prevista per il 19 novembre2014; nonostante ciò, in quell’udienza egli veniva dichiarato assente.Benché la nullità a regime intermedio, verificatasi in primo grado, non venisseeccepita (avendo la difesa reso edotto l’imputato del giudizio di primo grado) e sisia pertanto sanata, resta il fatto che il Busiello, a suo tempo, non riceveva lanotifica dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare: dal che deriva la nullitàdi tutti gli atti consecutivi, inclusa la sentenza di primo grado e quella di appello,ex artt. 179 e 185 del codice di rito.2.2.

Con il secondo motivo, deduce vizio di motivazione, sia in relazioneall’elemento soggettivo del reato ascritto ‒ attesa la mancanza di prova che ilricorrente fosse consapevole della provenienza furtiva dell’assegno di cuiall’imputazione ‒ sia all’elemento oggettivo del reato di ricettazione, essendo egliconcorso nel delitto presupposto (falso in scrittura privata).

Ricorda la difesa chela sola mancata giustificazione del possesso di una res proveniente da delitto nonsempre implica consapevolezza circa l’illiceità della provenienza delittuosa; sullabase di massime d’esperienza citate in ricorso (p. 9), si afferma che i giudici dimerito avrebbero dovuto considerare l’esistenza di un ragionevole dubbio circa laconsapevolezza, in capo all’imputato, della specifica provenienza dell’assegno.2.3.

Con il terzo motivo, si duole del vizio di motivazione in cui è incorsa laCorte territoriale che ha ritenuto erroneamente che le circostanze attenuantigeneriche fossero già state riconosciute dal Tribunale in termini di equivalenza,laddove invece il primo giudice aveva negato le stesse e riconosciuto, in termini diequivalenza con la recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen., le attenuanti dicui agli artt. 62 n. 4 e 648, comma 2, cod. pen.

In particolare, se si ritenessequello commesso un errore materiale, vi sarebbe stata omessa motivazione sullarichiesta delle circostanze attenuanti generiche fondate sul fatto che l’imputato hadato prova di enorme sensibilità nel momento in cui ha prestato il consenso adacquisire la denuncia della persona offesa che dimora stabilmente in Svizzera; ssi intende l’errore, invece, come di valutazione, vi è evidente contraddittorietàdella sentenza: in entrambi i casi, ne risulta compromesso il giudizio di valutazionefra circostanze di segno contrario e che, in caso di riconoscimento delle circostanzeCONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.2.

Il primo motivo è manifestamente infondato.

Diversamente da quantosostenuto dalla difesa, agli atti del procedimento (cui questa Corte ha legittimoaccesso, attesa la natura processuale della questione dedotta: cfr. Sez.

U, n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092-01) risulta regolarmente pervenutaal ricorrente, in data 10 ottobre 2014, mediante consegna nelle mani di TeresaCutolo, moglie-convivente del medesimo, la notifica dell’avviso di fissazionedell’udienza preliminare, prevista per il 19 novembre 2014.

Nel fascicolo deldibattimento, è presente altresì il decreto di fissazione dell’udienza preliminare,datato 22 settembre 2014, a firma del g.u.p.

Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] (cfr. Sez.U, n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, Amato, Rv. 269029-01, secondo cui, nelfascicolo per il dibattimento, formato ai sensi dell'art. 431 cod. proc. pen., devonoessere inseriti gli atti relativi alla notifica all'imputato dell'avviso per l'udienzapreliminare, al fine di agevolare i poteri d'ufficio del giudice di rilevare nullitàinsanabili e garantire, in tal modo, la ragionevole durata del processo).Alla luce di ciò, legittimamente il giudice dell’udienza preliminare, preso attoche l’imputato non era comparso, ne dichiarava l’assenza.Deve ritenersi, pertanto, destituita di qualsivoglia fondamento la tesi difensivacirca la mancata conoscenza del processo e la conseguente invocazione dellanullità di tutti gli atti consecutivi alla mancata notifica dell’avviso di fissazionedell’udienza preliminare.3.

Il secondo motivo, puramente reiterativo di doglianze già esaustivamentedisattese dai giudici di merito, omette di assolvere la tipica funzione di una criticaargomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr. ex plur., Sez. 2, n. 42046del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01).

Sul piano generale, e al fine dellaverifica della consistenza dei rilievi mossi alla sentenza di appello, è necessarioricordare che tale decisione non può essere isolatamente valutata, ma deve essereesaminata in stretta correlazione con la sentenza di primo grado, dal momentoche, nel caso in esame, la motivazione di entrambe le pronunce si dispiegasecondo l’articolazione di sequenze logico-giuridiche pienamente convergenti (v.,ex plurimis, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01).Premesso che il delitto presupposto, diversamente da quanto ventilato nelmotivo in esame, è stato individuato dai giudici di merito in quello di furto postaledell’assegno (di cui al capo 5 dell’imputazione), e non nel delitto di falso, si osservache, con motivazione esente dai dedotti vizi, la Corte territoriale ha evidenziatol’assenza di emergenze processuali utili a far ritenere che il ricorrente avessepartecipato al delitto presupposto.La prova della consapevolezza, in capo all’imputato, dell’illecita provenienzadell’assegno è stata correttamente affermata sulla base della mancataprospettazione, da parte dell’imputato, di plausibili giustificazioni circa il possessodegli assegni (v., tra le altre, Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120-01; Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643-01).4.

Il terzo motivo è manifestamente infondato, oltre che, per quanto siillustrerà nel prosieguo, non deducibile, nella parte in cui lamenta vizio dimotivazione in relazione alla mancata prevalenza delle attenuanti nel giudizio dibilanciamento tra le circostanze.4.1.

Va innanzitutto precisato che il primo giudice, come motivazione deltutto congrua e priva di aporie logico-giuridiche, ha riconosciuto al Busiellol’attenuante di cui all’art. 648 cpv. cod. pen. in giudizio di equivalenza con larecidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen.4.1.1.

Invero, sebbene risulti, in effetti, che il giudice di primo grado si fosseespresso nel senso del diniego delle circostanze di cui al 62-bis cod. pen. e nonnel senso del loro riconoscimento con giudizio di equivalenza, si osserva, in primoluogo, come non si vede quale sia l’interesse del ricorrente nel dolersi del decisumdella Corte territoriale (che ha ritenuto le attenuanti generiche, pur se sull’erratopresupposto del pregresso riconoscimento in primo grado, confermando il giudiziodi equivalenza).

Detta statuizione, in ogni caso, non avrebbe potuto determinarealcuna refluenza favorevole all’imputato sul disposto trattamento sanzionatorio né,prima ancora, potrebbe legittimare una rivisitazione del giudizio di bilanciamentotra circostanze di segno contrario (nel senso dell’ipotizzata prevalenza dellenorma dell’art. 69, quarto comma, cod. pen. di ritenere prevalenti sulla stessa lericonosciute circostanze generiche, divieto non travolto dalle pronunce della Cortecostituzionale menzionate dalla difesa (sent. n. 105 del 18 aprile 2014 che hadichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, cod. pen. nellaparte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cuiall’art. 648, secondo comma, cod. pen., sulla recidiva di cui all’art. 99, quartocomma, cod. pen.; sent. n. 141 dell’11 luglio 2023 che ha dichiarato l’illegittimitàcostituzionale dell’art. 69, quarto comma, cod. pen, nella parte in cui prevede ildivieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4, cod. pen.sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.Da qui l’inconferenza del motivo.4.1.2.

Invero, la Corte distrettuale non ha affatto messo in dubbio la portatadelle citate decisioni della Consulta, ma si è sostanzialmente limitata a prenderelimitandosi a concedere le circostanze attenuanti generiche in rapporto diequivalenza con la recidiva, e a ridurre la pena solo in conseguenza di unarivalutazione del reale disvalore del fatto.4.2.

In secondo luogo, il contestato vizio di motivazione circa la mancataconcessione del giudizio di prevalenza avrebbe un fondamento, ove la questione(assenza di attenuanti generiche e loro mancata invocazione, possibilità diriformulazione del giudizio di diverso bilanciamento con l’aggravante contestatasulla base dell’attenuante già riconosciuta ovvero considerando anche l’eventualetuttavia notarsi come il motivo secondo dell’atto di appello (v. p. 3) si limitasse,al contrario, ad invocare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche“al fine di intervenire quanto meno sulla misura della pena”, finendo di fatto per“autolimitare” e, sostanzialmente, impedire un diverso giudizio di bilanciamento.In tal senso, come anticipato, la censura non è consentita dalla legge, atteso che– al di là delle assorbenti considerazioni che precedono – non possono esserededotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbiacorrettamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione(così, ad es., Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01).5.

Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ‒ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilitàdell’impugnazione (cfr.

Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del26/01/2016, Failla, Rv. 267585-01) ‒ al versamento, in favore della Cassa delleammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equodeterminare in euro 3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te d'appello di NapoliVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui siè chiesto pronunciare il rigetto del ricorso, cui ha replicato, con memorianell’interesse dell’imputato, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] di Palo.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 13 ottobre 2025, la Corte di appello di Napoli, salvoconfermare il giudizio di responsabilità pronunciato in primo grado nei confronti diPasquale Busiello per il delitto di cui all’art. 648, secondo comma, cod. pen. ‒ cosìriqualificata, già dal Tribunale, l’originaria imputazione per delitto di riciclaggio ‒,ha concesso le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza allarecidiva specifica e infra-quinquennale, rideterminando la pena in anni uno direclusione ed euro 300 di multa.2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per iltramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguitoenunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge processuale, inrelazione agli artt. 178, 179 419 e 420 bis cod. proc. pen. La difesa lamenta lamancata conoscenza del processo, non avendo l’imputato mai ricevuto notificadell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, prevista per il 19 novembre2014; nonostante ciò, in quell’udienza egli veniva dichiarato assente.Benché la nullità a regime intermedio, verificatasi in primo grado, non venisseeccepita (avendo la difesa reso edotto l’imputato del giudizio di primo grado) e sisia pertanto sanata, resta il fatto che il Busiello, a suo tempo, non riceveva lanotifica dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare: dal che deriva la nullitàdi tutti gli atti consecutivi, inclusa la sentenza di primo grado e quella di appello,ex artt. 179 e 185 del codice di rito.2.2. Con il secondo motivo, deduce vizio di motivazione, sia in relazioneall’elemento soggettivo del reato ascritto ‒ attesa la mancanza di prova che ilricorrente fosse consapevole della provenienza furtiva dell’assegno di cuiall’imputazione ‒ sia all’elemento oggettivo del reato di ricettazione, essendo egliconcorso nel delitto presupposto (falso in scrittura privata). Ricorda la difesa chela sola mancata giustificazione del possesso di una res proveniente da delitto nonsempre implica consapevolezza circa l’illiceità della provenienza delittuosa; sullabase di massime d’esperienza citate in ricorso (p. 9), si afferma che i giudici dimerito avrebbero dovuto considerare l’esistenza di un ragionevole dubbio circa laconsapevolezza, in capo all’imputato, della specifica provenienza dell’assegno.2.3. Con il terzo motivo, si duole del vizio di motivazione in cui è incorsa laCorte territoriale che ha ritenuto erroneamente che le circostanze attenuantigeneriche fossero già state riconosciute dal Tribunale in termini di equivalenza,laddove invece il primo giudice aveva negato le stesse e riconosciuto, in termini diequivalenza con la recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen., le attenuanti dicui agli artt. 62 n. 4 e 648, comma 2, cod. pen. In particolare, se si ritenessequello commesso un errore materiale, vi sarebbe stata omessa motivazione sullarichiesta delle circostanze attenuanti generiche fondate sul fatto che l’imputato hadato prova di enorme sensibilità nel momento in cui ha prestato il consenso adacquisire la denuncia della persona offesa che dimora stabilmente in Svizzera; ssi intende l’errore, invece, come di valutazione, vi è evidente contraddittorietàdella sentenza: in entrambi i casi, ne risulta compromesso il giudizio di valutazionefra circostanze di segno contrario e che, in caso di riconoscimento delle circostanzeCONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Diversamente da quantosostenuto dalla difesa, agli atti del procedimento (cui questa Corte ha legittimoaccesso, attesa la natura processuale della questione dedotta: cfr. Sez. U, n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092-01) risulta regolarmente pervenutaal ricorrente, in data 10 ottobre 2014, mediante consegna nelle mani di TeresaCutolo, moglie-convivente del medesimo, la notifica dell’avviso di fissazionedell’udienza preliminare, prevista per il 19 novembre 2014. Nel fascicolo deldibattimento, è presente altresì il decreto di fissazione dell’udienza preliminare,datato 22 settembre 2014, a firma del g.u.p. Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] (cfr. Sez.U, n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, Amato, Rv. 269029-01, secondo cui, nelfascicolo per il dibattimento, formato ai sensi dell'art. 431 cod. proc. pen., devonoessere inseriti gli atti relativi alla notifica all'imputato dell'avviso per l'udienzapreliminare, al fine di agevolare i poteri d'ufficio del giudice di rilevare nullitàinsanabili e garantire, in tal modo, la ragionevole durata del processo).Alla luce di ciò, legittimamente il giudice dell’udienza preliminare, preso attoche l’imputato non era comparso, ne dichiarava l’assenza.Deve ritenersi, pertanto, destituita di qualsivoglia fondamento la tesi difensivacirca la mancata conoscenza del processo e la conseguente invocazione dellanullità di tutti gli atti consecutivi alla mancata notifica dell’avviso di fissazionedell’udienza preliminare.3. Il secondo motivo, puramente reiterativo di doglianze già esaustivamentedisattese dai giudici di merito, omette di assolvere la tipica funzione di una criticaargomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr. ex plur., Sez. 2, n. 42046del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01). Sul piano generale, e al fine dellaverifica della consistenza dei rilievi mossi alla sentenza di appello, è necessarioricordare che tale decisione non può essere isolatamente valutata, ma deve essereesaminata in stretta correlazione con la sentenza di primo grado, dal momentoche, nel caso in esame, la motivazione di entrambe le pronunce si dispiegasecondo l’articolazione di sequenze logico-giuridiche pienamente convergenti (v.,ex plurimis, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01).Premesso che il delitto presupposto, diversamente da quanto ventilato nelmotivo in esame, è stato individuato dai giudici di merito in quello di furto postaledell’assegno (di cui al capo 5 dell’imputazione), e non nel delitto di falso, si osservache, con motivazione esente dai dedotti vizi, la Corte territoriale ha evidenziatol’assenza di emergenze processuali utili a far ritenere che il ricorrente avessepartecipato al delitto presupposto.La prova della consapevolezza, in capo all’imputato, dell’illecita provenienzadell’assegno è stata correttamente affermata sulla base della mancataprospettazione, da parte dell’imputato, di plausibili giustificazioni circa il possessodegli assegni (v., tra le altre, Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120-01; Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643-01).4. Il terzo motivo è manifestamente infondato, oltre che, per quanto siillustrerà nel prosieguo, non deducibile, nella parte in cui lamenta vizio dimotivazione in relazione alla mancata prevalenza delle attenuanti nel giudizio dibilanciamento tra le circostanze.4.1. Va innanzitutto precisato che il primo giudice, come motivazione deltutto congrua e priva di aporie logico-giuridiche, ha riconosciuto al Busiellol’attenuante di cui all’art. 648 cpv. cod. pen. in giudizio di equivalenza con larecidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen.4.1.1. Invero, sebbene risulti, in effetti, che il giudice di primo grado si fosseespresso nel senso del diniego delle circostanze di cui al 62-bis cod. pen. e nonnel senso del loro riconoscimento con giudizio di equivalenza, si osserva, in primoluogo, come non si vede quale sia l’interesse del ricorrente nel dolersi del decisumdella Corte territoriale (che ha ritenuto le attenuanti generiche, pur se sull’erratopresupposto del pregresso riconoscimento in primo grado, confermando il giudiziodi equivalenza). Detta statuizione, in ogni caso, non avrebbe potuto determinarealcuna refluenza favorevole all’imputato sul disposto trattamento sanzionatorio né,prima ancora, potrebbe legittimare una rivisitazione del giudizio di bilanciamentotra circostanze di segno contrario (nel senso dell’ipotizzata prevalenza dellenorma dell’art. 69, quarto comma, cod. pen. di ritenere prevalenti sulla stessa lericonosciute circostanze generiche, divieto non travolto dalle pronunce della Cortecostituzionale menzionate dalla difesa (sent. n. 105 del 18 aprile 2014 che hadichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, cod. pen. nellaparte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cuiall’art. 648, secondo comma, cod. pen., sulla recidiva di cui all’art. 99, quartocomma, cod. pen.; sent. n. 141 dell’11 luglio 2023 che ha dichiarato l’illegittimitàcostituzionale dell’art. 69, quarto comma, cod. pen, nella parte in cui prevede ildivieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4, cod. pen.sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.Da qui l’inconferenza del motivo.4.1.2. Invero, la Corte distrettuale non ha affatto messo in dubbio la portatadelle citate decisioni della Consulta, ma si è sostanzialmente limitata a prenderelimitandosi a concedere le circostanze attenuanti generiche in rapporto diequivalenza con la recidiva, e a ridurre la pena solo in conseguenza di unarivalutazione del reale disvalore del fatto.4.2. In secondo luogo, il contestato vizio di motivazione circa la mancataconcessione del giudizio di prevalenza avrebbe un fondamento, ove la questione(assenza di attenuanti generiche e loro mancata invocazione, possibilità diriformulazione del giudizio di diverso bilanciamento con l’aggravante contestatasulla base dell’attenuante già riconosciuta ovvero considerando anche l’eventualetuttavia notarsi come il motivo secondo dell’atto di appello (v. p. 3) si limitasse,al contrario, ad invocare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche“al fine di intervenire quanto meno sulla misura della pena”, finendo di fatto per“autolimitare” e, sostanzialmente, impedire un diverso giudizio di bilanciamento.In tal senso, come anticipato, la censura non è consentita dalla legge, atteso che– al di là delle assorbenti considerazioni che precedono – non possono esserededotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbiacorrettamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione(così, ad es., Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01).5. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ‒ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilitàdell’impugnazione (cfr. Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del26/01/2016, Failla, Rv. 267585-01) ‒ al versamento, in favore della Cassa delleammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equodeterminare in euro 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]
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