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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 marzo 2023

Cassazione n. 21699/2026

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te-controIlardi Salvatore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Messina n. 612/2023 depositata il23/03/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva dinanzi al giudice di pace di MessinaSalvatore Ilardi per fare accertare la violazione delle distanze legali e laNumero registro generale 13622/2023Numero sezionale 1623/2026Numero di raccolta generale 21699/2026Data pubblicazione 25/06/2026lesione del proprio diritto di servitù di veduta dallo stesso perpetrata nellacostruzione di una nuova tettoia, al fine di ottenere il risarcimento deidanni e la rimozione del manufatto.Si costituiva l’Ilardi, il quale eccepiva la improcedibilità della domanda permancato esperimento del tentativo di mediazione e, in viariconvenzionale, chiedeva venisse accertata l’usucapione in proprio favoredel diritto di mantenere la struttura; di conseguenza, chiedeva che ilg.d.p. si dichiarasse incompetente in favore del Tribunale di Messina.Il g.d.p., con ordinanza del 4.11.2019, rigettata l’eccezione diimprocedibilità, dichiarava la propria incompetenza e la Gatto riassumevail giudizio dinanzi al Tribunale.

L’Ilardi proponeva appello avversol’ordinanza in questione, evidenziando come con il provvedimento del4.11.2019 il g.d.p. avesse deciso la causa rigettando l’eccezione diimprocedibilità con la conseguenza che lo stesso andava inteso qualesentenza; si costituiva la Gatto, la quale chiedeva il rigetto dell’appello.

IlTribunale di Messina dichiarava ammissibile l’appello, annullava lastatuizione del g.d.p. in merito alla procedibilità della domanda econfermava la compensazione delle spese di lite.2.

Ricorre per [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Entrambe le parti hannodepositato memorie in vista dell’adunanza camerale.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo, la ricorrente lamenta la nullità della sentenza,per error in procedendo, e la violazione degli artt. 325 e 326 c.p.c., pernon aver il Tribunale ritenuto tardivo l’appello dell’Ilardi.

In particolare, ilgiudice dell’appello non avrebbe rilevato che l’impugnazione era stataproposta oltre i 30 giorni dalla notifica del provvedimento impugnato(avvenuta unitamente all’atto di riassunzione del giudizio), essendosiinutilmente soffermato sulla questione relativa alla idoneità dellacomunicazione di cancelleria ai fini della decorrenza dei termini di cuiNumero registro generale 13622/2023Numero sezionale 1623/2026Numero di raccolta generale 21699/2026Data pubblicazione 25/06/2026all’art. 325 c.p.c.

Il controricorrente eccepisce come la questionedell’avvenuta notifica della ordinanza impugnata unitamente all’atto diriassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente sia dedotta, per laprima volta, in questa sede dalla Gatto, da cui conseguirebbe lainammissibilità della produzione ex art. 372 c.p.c. della relativa prova e lainammissibilità dello stesso ricorso.Il ricorso è inammissibile.La inammissibilità dell'appello per l'avvenuto deposito del relativo325 e 327 c.p.c., può essere eccepita per la prima volta in sede dilegittimità dalla parte interessata, ed è comunque rilevabile di ufficio dallaCorte di cassazione quando la relativa questione non sia stata dibattutadavanti al giudice di secondo grado e fatta oggetto di una sua pronuncia,posto che l'indagine sulla tempestività del gravame si risolvenell'accertamento di un presupposto processuale per la prosecuzione delgiudizio, determinando la sua tardiva proposizione il passaggio in giudicatodella sentenza di primo grado (Cass. Sez.

L n. 12794/2000; Cass.n. 2203/1996, Cass. n. 1084/1996, Cass. n. 2722/1995, Cass.n. 11115/1985, Cass. n. 4305/1982).Nella specie, da quanto risulta dalla lettura della sentenzaimpugnata (nonché dalla comparsa di costituzione in appello allegata inaveva sollevato d’ufficio la questione invitando le parti ad interloquire e,nella sentenza impugnata, esplicitamente si pronunciava sul punto,escludendo che la comunicazione della sentenza da parte della cancelleriadel giudice di pace valesse a far decorrere il termine breve per impugnare,concludendo nel senso della tempestività dell’appello.

Posta, dunque, lanovità della questione, per come sottoposta alla Corte dalla Gatto edesclusa la rilevabilità ex officio essendo stata la stessa dibattuta dinanzi algiudice di secondo, il ricorso è inammissibile.Numero registro generale 13622/2023Numero sezionale 1623/2026Numero di raccolta generale 21699/2026Data pubblicazione 25/06/2026Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, diulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna [OSCURATO:PERSONA] allarifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della controparteliquidate in Euro 800,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltreaccessori come per legge.Ai sensi dell’art. 13 co. 1 - quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si devedare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte delle ricorrenti, di ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/06/2026.Il PresidenteMauro Mocci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te-controIlardi Salvatore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Messina n. 612/2023 depositata il23/03/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva dinanzi al giudice di pace di MessinaSalvatore Ilardi per fare accertare la violazione delle distanze legali e laNumero registro generale 13622/2023Numero sezionale 1623/2026Numero di raccolta generale 21699/2026Data pubblicazione 25/06/2026lesione del proprio diritto di servitù di veduta dallo stesso perpetrata nellacostruzione di una nuova tettoia, al fine di ottenere il risarcimento deidanni e la rimozione del manufatto.Si costituiva l’Ilardi, il quale eccepiva la improcedibilità della domanda permancato esperimento del tentativo di mediazione e, in viariconvenzionale, chiedeva venisse accertata l’usucapione in proprio favoredel diritto di mantenere la struttura; di conseguenza, chiedeva che ilg.d.p. si dichiarasse incompetente in favore del Tribunale di Messina.Il g.d.p., con ordinanza del 4.11.2019, rigettata l’eccezione diimprocedibilità, dichiarava la propria incompetenza e la Gatto riassumevail giudizio dinanzi al Tribunale. L’Ilardi proponeva appello avversol’ordinanza in questione, evidenziando come con il provvedimento del4.11.2019 il g.d.p. avesse deciso la causa rigettando l’eccezione diimprocedibilità con la conseguenza che lo stesso andava inteso qualesentenza; si costituiva la Gatto, la quale chiedeva il rigetto dell’appello. IlTribunale di Messina dichiarava ammissibile l’appello, annullava lastatuizione del g.d.p. in merito alla procedibilità della domanda econfermava la compensazione delle spese di lite.2. Ricorre per [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Entrambe le parti hannodepositato memorie in vista dell’adunanza camerale.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo, la ricorrente lamenta la nullità della sentenza,per error in procedendo, e la violazione degli artt. 325 e 326 c.p.c., pernon aver il Tribunale ritenuto tardivo l’appello dell’Ilardi. In particolare, ilgiudice dell’appello non avrebbe rilevato che l’impugnazione era stataproposta oltre i 30 giorni dalla notifica del provvedimento impugnato(avvenuta unitamente all’atto di riassunzione del giudizio), essendosiinutilmente soffermato sulla questione relativa alla idoneità dellacomunicazione di cancelleria ai fini della decorrenza dei termini di cuiNumero registro generale 13622/2023Numero sezionale 1623/2026Numero di raccolta generale 21699/2026Data pubblicazione 25/06/2026all’art. 325 c.p.c. Il controricorrente eccepisce come la questionedell’avvenuta notifica della ordinanza impugnata unitamente all’atto diriassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente sia dedotta, per laprima volta, in questa sede dalla Gatto, da cui conseguirebbe lainammissibilità della produzione ex art. 372 c.p.c. della relativa prova e lainammissibilità dello stesso ricorso.Il ricorso è inammissibile.La inammissibilità dell'appello per l'avvenuto deposito del relativo325 e 327 c.p.c., può essere eccepita per la prima volta in sede dilegittimità dalla parte interessata, ed è comunque rilevabile di ufficio dallaCorte di cassazione quando la relativa questione non sia stata dibattutadavanti al giudice di secondo grado e fatta oggetto di una sua pronuncia,posto che l'indagine sulla tempestività del gravame si risolvenell'accertamento di un presupposto processuale per la prosecuzione delgiudizio, determinando la sua tardiva proposizione il passaggio in giudicatodella sentenza di primo grado (Cass. Sez. L n. 12794/2000; Cass.n. 2203/1996, Cass. n. 1084/1996, Cass. n. 2722/1995, Cass.n. 11115/1985, Cass. n. 4305/1982).Nella specie, da quanto risulta dalla lettura della sentenzaimpugnata (nonché dalla comparsa di costituzione in appello allegata inaveva sollevato d’ufficio la questione invitando le parti ad interloquire e,nella sentenza impugnata, esplicitamente si pronunciava sul punto,escludendo che la comunicazione della sentenza da parte della cancelleriadel giudice di pace valesse a far decorrere il termine breve per impugnare,concludendo nel senso della tempestività dell’appello. Posta, dunque, lanovità della questione, per come sottoposta alla Corte dalla Gatto edesclusa la rilevabilità ex officio essendo stata la stessa dibattuta dinanzi algiudice di secondo, il ricorso è inammissibile.Numero registro generale 13622/2023Numero sezionale 1623/2026Numero di raccolta generale 21699/2026Data pubblicazione 25/06/2026Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, diulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna [OSCURATO:PERSONA] allarifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della controparteliquidate in Euro 800,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltreaccessori come per legge.Ai sensi dell’art. 13 co. 1 - quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si devedare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte delle ricorrenti, di ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/06/2026.Il PresidenteMauro Mocci
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