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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2021

ECLI:EU:C:2021:773
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021CO0309_INF

Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 28 settembre 2021 – [OSCURATO:PERSONA] P. van Schelven/Commissione (causa C‑309/21 P) «Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Politica agricola – Prodotti biologici importati nell’Unione europea – Revoca del riconoscimento di un organismo di controllo – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Persona direttamente interessata – Impugnazione manifestamente infondata»

1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Decisione di revoca del riconoscimento di un organismo di controllo che rilascia certificati di ispezione che autorizzano l’immissione sul mercato dell’Unione, come prodotti biologici, di prodotti importati da paesi terzi – Determinazione della natura eventualmente diretta degli effetti di detta decisione sulla situazione giuridica di un’impresa che si rifornisce presso fornitori certificati da detto organismo – Mancanza di incidenza diretta – Irricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 23, 27, 30)

2. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Possibilità di escludere tale presupposto invocando il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Insussistenza (Art. 6, § 1, comma 3, TUE; art. 263, comma 4, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 47 e 52, § 7) (v. punto 28) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta in quanto manifestamente infondata. 2) [OSCURATO:PERSONA] P. van Schelven BV si fa carico delle proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CO0309_INF Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 28 settembre 2021 – [OSCURATO:PERSONA] P. van Schelven/Commissione (causa C‑309/21 P) «Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Politica agricola – Prodotti biologici importati nell’Unione europea – Revoca del riconoscimento di un organismo di controllo – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Persona direttamente interessata – Impugnazione manifestamente infondata» 1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Decisione di revoca del riconoscimento di un organismo di controllo che rilascia certificati di ispezione che autorizzano l’immissione sul mercato dell’Unione, come prodotti biologici, di prodotti importati da paesi terzi – Determinazione della natura eventualmente diretta degli effetti di detta decisione sulla situazione giuridica di un’impresa che si rifornisce presso fornitori certificati da detto organismo – Mancanza di incidenza diretta – Irricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 23, 27, 30) 2. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Possibilità di escludere tale presupposto invocando il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Insussistenza (Art. 6, § 1, comma 3, TUE; art. 263, comma 4, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 47 e 52, § 7) (v. punto 28) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta in quanto manifestamente infondata. 2) [OSCURATO:PERSONA] P. van Schelven BV si fa carico delle proprie spese.
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