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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 1975

Cassazione n. 13990/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/11/1975 avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 56, 624, 625, primo comma, n. 2 cod. pen. (capo A) e di cui agli artt. 61, n. 2 cod. pen., 47 - ter, ottavo comma, L. 354/75 e 385 cod. pen. (capo B); Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che deducono rispettivamente vizio di motivazione in ordine alla non punibilità dell'imputato per mancanza dell'elemento soggettivo e all'applicazione della recidiva contestata, sono generici per indeterminatezza, perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/11/1975 avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 56, 624, 625, primo comma, n. 2 cod. pen. (capo A) e di cui agli artt. 61, n. 2 cod. pen., 47 - ter, ottavo comma, L. 354/75 e 385 cod. pen. (capo B); Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che deducono rispettivamente vizio di motivazione in ordine alla non punibilità dell'imputato per mancanza dell'elemento soggettivo e all'applicazione della recidiva contestata, sono generici per indeterminatezza, perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 13990/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris