CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 maggio 2022
Cassazione n. 29931/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24535/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 5; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] per Assicurazioni - [OSCURATO:PERSONA] assicurazioni, (già RSA), in persona del procuratore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti, domiciliata presso lo studio del primo, in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 6; - controricorrente - U2,2 oà3-‘ CC 10.05.22 n.R.G. 24535/19 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] R. Caineri, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del controricorso, domiciliata presso la Cancelleria della Corte Suprema di cassazione, in Roma, piazza Cavour; - controricorrente - avverso la sentenza n. 980 del 2018 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 15/06/2018, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2022 dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Genova rigettava l'opposizione proposta dal [OSCURATO:PERSONA] per lo Sport (CSS) avverso il decreto ingiuntivo, richiesto e ottenuto dal Tribunale della stessa città, dalla Compagnia di assicurazione Royal & Sun AI/lance ASSICURAZIONI, [OSCURATO:PERSONA] ltd (RSA), con cui gli veniva ingiunto il pagamento dell'importo di Euro 30.000,00 - a titolo di surroga nei confronti del debitore principale- corrisposto dalla predetta RSA al beneficiario Comune di Verona in virtù di polizza fideiussoria stipulata in data 23 aprile 2007, a garanzia degli obblighi assunti da CSS per la partecipazione alla gara di concessione di due centri nuoto indetta dal Comune. Avverso la decisione di prime cure proponeva appello principale la CSS, che veniva respinto dalla Corte d'appello di Genova, assieme a quello incidentale condizionato proposto da [OSCURATO:PERSONA] e a quello incidentale proposto dal Comune di Verona, condannando l'appellante CSS a rifondere le spese di lite alla parte appellata [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] per Assicurazioni - [OSCURATO:PERSONA] assicurazioni, (già RSA), CC 10.05.22 n.R.G. 24535/19 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi compensando, invece, le spese tra CSS e il Comune di Verona, chiamato in causa dall'appellato [OSCURATO:PERSONA]. Avverso la sentenza d'appello, CSS ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi. Hanno resistito, ciascuno con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] (già RSA) e Comune di Verona. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c.. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, rubricato "Violazione e falsa applicazione di legge - art. 1362 e 1363 c.c., art. 15 e 17 del bando di gara, art. 11, comma 6 e 9, d.lgs. n. 163/2006 - in relazione all'art. 360 comma 3 cod. proc. civ. Per avere la sentenza di appello di Genova ritenuto che il termine massimo di vincolatività dell'offerta di 180 giorni dalla data fissata per la ricezione sia stato rispettato con l'invito, da adempiersi otre il termine stesso, alla presentazione dei documenti ai fini della stipula del contratto; vizio di motivazione per omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione, dedotto da CSS con riferimento alla comunicazione al Comune di Verona e a RSA dello scioglimento dal vincolo dell'offerta (doc. 20, 25, 28 fasc I grado CSS) (pagg. 5, 17 e 21 citazione opp. d.i. CSS e ciò in relazione all'art. 360 n. 5 cod. proc. Civ." la società CSS ricorrente censura la sentenza impugnata - anche alla luce degli orientamenti della giurisprudenza amministrativa richiamati - nella parte in cui ha ritenuto che il termine di vincolatività dell'offerta -previsto in giorni 180 dalla presentazione della medesima- sia stato nella specie rispettato, con l'invito da adempiersi, oltre il termine stesso, alla presentazione dei documenti ai fini della stipula del contratto, lamentando che il Comune avrebbe richiesto l'invio della documentazione entro il 12 marzo 2007 per la stipula, quando il termine di vincolatività era già esperito il 7 marzo 2007. Lamenta altresì che la Corte di appello abbia 2 CC 10.05.22 n.R.G. 24535/19 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi omesso l'esame del fatto decisivo oggetto di discussione costituito dalla comunicazione da parte del CSS al Comune e a [OSCURATO:PERSONA] in data 12 marzo 2007 della volontà di sciogliersi dall'offerta perché non più vincolante, sostenendo per l'effetto l'abusività dell'incameramento della polizza. 2. Con il secondo motivo, rubricato della "Violazione e falsa applicazione di legge - art. 1362 e 1363 c.c., art. 2 [OSCURATO:PERSONA] 1.1 [OSCURATO:PERSONA] dell'Allegato 1 al D.M. 123/2004 - per la garanzia provvisoria" del DM 123/2004, come richiamato dalla lettera A) del bando di gara e del certificato di polizza fideiussoria, art. 75, comma 5, d.lgs. 163/2006- in relazione all'art. 360 comma 3 cod. proc. civ. per avere la sentenza di appello di Genova ritenuto che il termine di 180 giorni previsto dalla polizza fideiussoria è un termine minimo; vizio di motivazione per omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione, dedotto da CSS, con riferimento alla comunicazione a RSA dell'estinzione della polizza per decorso del termine di efficacia di 180 giorni previsto dall'art. 2 lett. b) schema tipo 1.1." dell'alle. 1 al DM 123/2004 (pagg. 16, 17 e 18 citazione opp. d.i.) e ciò in relazione all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ."la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta che la Corte di appello abbia ritenuto il termine di 180 giorni, previsto per la validità della garanzia prestata da [OSCURATO:PERSONA], come termine minimo, violando i criteri letterali e sistematici della interpretazione dell'art. 2 del contenuto di quanto previsto dallo "schema tipo" della garanzia fideiussoria de qua, anche alla luce della giurisprudenza amministrativa richiamai:a. Lamenta altresì l'omesso esame del fatto decisivo costituito dalle seguenti circostanze: - che in data 9 marzo 2006 CSS aveva comunicato a RSA l'intervenuta estinzione della polizza e diffidato la compagnia assicurativa dal dare corso alla richiesta di escussione della stazione appaltante (doc. E doc. 20 fasc. I grado CSS); che, nonostante la diffida e i fatti oppositivi e estintivi comunicati da CSS in data 23 aprile 2006, la 3 CC 10.05.22 n.R.G. 24535/19 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi RSA aveva provveduto al pagamento della garanzia su richiesta del Comune appaltante (doc. 20, 25, 28 e 29 fasc. I grado CSS). 3. Con il terzo motivo rubricato della "Violazione e falsa applicazione di legge - art. 1362 e 1363 c.c., art. 4 dello [OSCURATO:PERSONA] 1.1 D.M. 123/2004 - art. 75, comma 5, d.lgs. 163/2006- artt. 1945, 1175, 1176 e 1375 cod. civ.-, in relazione all'art. 360 comma 3 cod. proc. civ. per avere la sentenza di appello di Genova affermato l'esistenza di una polizza a prima richiesta e così, escluso l'opponibilità delle eccezioni del debitore al creditore garantito; vizio di motivazione per omesso esame circa fatti decisivi, dedotti da CSS e discussi dalle parti, comunicati a RSA in epoca anteriore al pagamento effettuato al Comune di Verona qual è l'annullamento dell'aggiudicazione per l'effetto della sentenza 8 novembre n. 3791 del TAR Veneto (pagg. 6 e 12 cit. opp. D. i.; pagg. 8, 9, 17 e 21 citaz. in appello) e ciò in relazione all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ." la ricorrente impugna e riporta testualmente due passaggi motivazionali della Corte di appello, in relazione all'art. 360, 1 co. n. 3 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale abbia ritenuto che i fatti posti da CSS a fondamento della sollevata exceptio doli fossero irrilevanti perché riferibili al rapporto tra CSS e Comune di Verona e non a quello con la garante RSA. Sul punto, sostiene che alla luce del contenuto negoziale del bando di gara e della polizza fideiussoria per cui è causa nonché della giurisprudenza amministrativa richiamata in proposito, la Corte di appello avrebbe dovuto ritenere, secondo quanto previsto urdall'art. 1362 c.c., opponibili i fatti sopravvenuti estintivi del rapporto di garanzia. Lamenta altresì l'omesso esame dei fatti decisivi già posti a corredo dei primi due motivi di ricorso: - lo scioglimenl:o dal vincolo dell'offerta comunicato al Comune e a RSA; - il decorso del termine dei 180 giorni per la validità della polizza fideiussoria e l'annullamento dell'aggiudicazione disposto con sentenza del TAR Veneto 8 novembre 2006 n. 3971, con sentenza passata in giudicato. A parere della ricorrente, tale annullamento, evento taciuto dal Comune di Verona, costituirebbe fatto 4 CC 10.05.22 n.R.G. 24535/19 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi sopravvenuto che impedirebbe di ravvisare in capo a CSS una qualsiasi forma di inadempimento. 4. Con il quarto motivo rubricato della "Violazione e falsa applicazione di legge - art. 1362 c. c., art. 17 del bando di gara n. 93/2006 -, in relazione all'art. 360 comma 3 cod. proc. civ. per avere la sentenza di appello di Genova ritenuto in violazione del tenore letterale della lex specialis legittima la revoca dell'aggiudicazione e l'escussione della polizza per la mancata presentazione entro il 12 marzo 2007, dei documenti per la stipula definitiva; vizio di motivazione per omesso esame circa fatto decisivo, dedotto da CSS ossia la posteriorità del termine fissato per l'adempimento de quo a quello di 180 giorni indicato dal bando di gara per la scadenza del vincolo dell'offerta e ciò, in relazione all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ." la ricorrente impugna due passaggi motivazionali della sentenza impugnata - che testualmente riporta in ricorso - in relazione all'art. 360, 1 co. n. 3 c.p.c. lamentando che la Corte territoriale abbia ritenuto sufficiente la dichiarazione della Stazione appaltante circa il mancato otternperamento di CSS all'invito di presentare i documenti per addivenire alla stipula entro il 12 marzo 2007; sul punto, la Corte di appello avrebbe violato e falsamente applicato l'art. 1362 c.c.. Lamenta altresì l'omesso esame della circostanza che il 12 marzo 2007 -termine fissato per il deposito dei documenti utili per la stipula dal Comune di Verona- era data successiva allo spirare del termine , massimo di 180 giorni fissato per il vincolo di CSS all'offerta, fatto decisivo per ritenere fondata l'exceptio doli in capo sia al Comune che al RSA. 5. Con il quinto motivo la ricorrente deduce la "Nullità della sentenza - art. 112 cod. proc. civ. - in relazione all'art. 360 n. 4 cod. proc. civ. per avere la sentenza della Corte di appello di Genova omesso di pronunciarsi sul terzo motivo di appello che aveva censurato i capo della sentenza del tribunale di Genova che aveva indicato nell'aggiudicazione, piuttosto che nella stipulazione del contratto, il momento perfezionativo del procedimento di gara ad evidenza pubblica", dolendosi che nella sentenza 5 CC 10.05.22 n.R.G. 24535/19 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi impugnata la Corte di merito abbia attribuito ad eventi quali l'aggiudicazione e l'invito a presentare documenti per la stipula effetti pressoché equipollenti alla sottoscrizione del contratto definitivo, ai fini del rispetto del termine massimo di vincolatività dell'offerta; lamenta altresì che l'omesso esame del motivo di appello assume un rilievo decisivo per accertare che la stipula del contratto avrebbe dovuto intervenire prima dello spirare del termine fissato dal bando per il vincolo dell'offerta, il cui mancato rispetto attribuiva alle parti la potestà di liberarsi senza alcun indennizzo. 6. Il primo e secondo motivo di ricorso, così come prospettati e sopra sinteticamente riassunti, possono essere congiuntamente esaminati per ragioni di connessione e sono entrambi in parte inammissibili, quanto alle lamentate violazioni e false applicazioni di norme, e in parte non fondati, quanto ai vizi di motivazione lamentati. 6.1. Sono in particolare inammissibili poiché, ad onta della loro formale intestazione, attengono a profili di fatto e si sostanziano nella richiesta di una rivalutazione delle risultanze istruttorie al fine di ottenere dalla Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello motivatamente formulato dalla Corte di appello. 6.2. Sono infondati là dove viene denunziato un vizio di motivazione che in realtà non sussiste. La Corte di merito, nel legittimo esercizio dei poteri ad essa riservati, dapprima ha ricostruito in modo esaustivo l'oggetto del decreto ingiuntivo opposto, costituito dalla domanda di pagamento, in surroga nei confronti del debitore principale, delle somme pagate da RSA al Comune di Verona come beneficiario della polizza fideiussoria c.d. a prima richiesta (pag. 6 sentenza impugnata) e, poi, ha accertato che la Compagnia di assicurazione RSA risulta aver proceduto al pagamento delle somme al Comune di Verona in data 23.04. 2007 quando CSS risultava aggiudicataria, ma inadempiente all'obbligo di concludere il contratto. 6 CC 10.05.22 n.R.G. 24535/19 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] di appello ha, in particolare, esaminato: -il contenuto della determinazione dirigenziale del Comune di Verona n. 7576 del 15.03.2007 che revocava l'aggiudicazione della concessione per inadempimento di CSS; -l'invito a presentare i documenti per la stipula del contratto aggiudicatosi, speditole con raccomanda A/R dal Comune di Verona in data 5 febbraio 2007, con sollecito a mezzo fax il 27 febbraio 2007 e con ulteriore fax del 6 marzo 2007, fissato al 12 marzo 2007;- la missiva con cui CSS comunicava a RSA in data 15.03.2007 la diffida al pagamento della polizza. Sulla base di tali risultanze documentali, la Corte ha ritenuto che CSS non avesse addotto alcun valido motivo per la sospensione del pagamento «facendo riferimento a circostanze a tal fine irrilevanti» e ha concluso che il pagamento della garanzia da parte della compagnia di assicurazione effettuato il 23.04.2007 è stato legittimamente eseguito (pag. 7 della sentenza impugnata). In proposito, la Corte di appello ha aggiunto che dalla lettura dei documenti prodotti dal Comune risulta, contrariamente a quanto sostenuto sul punto da CSS, che: - «il Comune aveva richiesto e sollecitato la predisposizione della documentazione necessaria alla stipula del contratto entro il termine di vincolatività dell'offerta indicato all'art. 15 del bando di gara (doc. 4 produzione comune) di 180 gg. dall'offerta (7 marzo 2007) (...)»; - «la censura mossa alla compagnia assicurativa di aver provveduto a corrispondere la garanzia oltre il termine di efficacia della polizza fideiussoria e cioè decorsi 180 giorni dalla presentazione dell'offerta avvenuta 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] è infondata»; - infatti, la clausola contrattuale (doc. 4bis produzione comune di Verona) di cui all'art. 2 dello "[OSCURATO:PERSONA] 1.1. [OSCURATO:PERSONA]" prevede una validità minima di 180 giorni, appunto, mentre il termine finale previsto nella lettera c) dello stesso articolo» (pag. 7 della sentenza impugnata). Orbene, la lett:. c) dell'art. 2 7 CC 10.05.22 n.R.G. 24535/19 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi dello "[OSCURATO:PERSONA] 1.1." prevede "cessa automaticamente [la durata della garanzia] qualora il contraente non risulti aggiudicatario (...), estinguendosi comunque ad ogni effetto trascorsi 30 gg. dall'aggiudicazione della gara ad altra impresa" (cfr. testo dell'art. 2 riportato integralmente in ricorso a pag. 19). 7. Sono del pari, in parte inammissibili ed in parte infondati, il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, così come sopra sinteticamente riassunti. Sono inammissibili nella parte in cui sebbene formalmente concernenti la violazione di norme, per essersi in particolare esclusa l'opponibilità delle eccezioni del debitore al creditore garantito, attengono in realtà a profili di fatto, risolvendosi nella richiesta di una rivalutazione delle risultanze istruttorie al fine di ottenere dalla Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello motivatamente formulato dalla Corte di appello. 7.1. Sono infondati nella parte in cui risultano censurati vizi motivazionali per aver omesso il giudice di appello l'esame dei fatti decisivi costituiti, da un lato, dall'annullamento dell'aggiudicazione per effetto della n. 3791 del TAR dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], e, dall'altro, dalla circostanza che la data del 12.03.2007 fosse termine successivo allo spirare del termine massimo di 180 giorni fissato per il vincolo di CSS all'offerta, e dunque fatto assenta mente decisivo per ritenere fondata l'exceptio doli in capo sia a RSA sia al Comune. Invero, la Corte di appello genovese ha in modo chiaro e adeguato giustificato l'iter logico della propria decisione. Dapprima ha qualificato, come detto, la garanzia de qua come polizza a prima richiesta e ha ritenuto che «essendo oggetto del contenzioso il corretto adempimento da parte di RSA dell'obbligazione assunta in polizza fideiussoria, rilevante è ciò che è dedotto cori riferimento al rapporto tra ingiunto (CSS) ed assicurazione (RSA) che consente solo l'exceptio doli, mentre le eccezioni sollevate nei confronti del terzo chiamato Comune di 8 CC 10.05.22 n.R.G. 24535/19 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] restano irrilevanti e possono al più costituire oggetto di separato contenzioso da proporsi eventualmente nei confronti del Comune medesimo» (pag. 6 della sentenza impugnata). In tal guisa, la motivazione si è posta in linea con l'orientamento consolidato di questa Corte secondo cui in tema di contratto autonomo di garanzia, in ragione dell'assenza dell'accessorietà propria dell'a fideiussione, il garante non può opporre eccezioni riguardanti il rapporto principale, salva l'esperibilità del rimedio generale dell'exceptio doli, potendo però sollevare nei confronti del creditore eccezioni fondate sul contratto di garanzia (Cass. Sez. 3 11/12/2018 n. 31956; Cass. Sez. 1 21/06/2018 n. 16345; Cass. Sez. 1, n. 16213 del 31/07/2015). In proposito, ha motivato esaurientemente in ordine alla insussistenza del dolo nel comportamento della RSA osservando che «il pagamento è stato legittimamente eseguito dalla Compagnia assicurativa, non potendosi ravvisare alcun dolo nell'adempimento della sua obbligazione, avuto riguardo al contenuto della delibera citata [determinazione dirigenziale del Comune n. 7576 del 15.03.2007, cit., n.d.r.]„ cui l'appellante non aveva contrapposto idonee ragioni» (sentenza impugnata, pag. 7). La Corte di merito ha escluso, pertanto, la sussistenza dell'invocata exceptio doli, che, secondo l'insegnamento di questa Corte, consiste nella condotta abusiva o fraudolenta del beneficiario della garanzia (Cass. Sez. 5, 12/09/2012 n. 15216; Cass. 3 sez. 6.4.1998 n. 3552; Cass. 1 sez. 1.10.1999 n. 1064), ravvisabile nel caso in cui il beneficiario della garanzia, nell'avvalersi di un diritto di cui chiede tutela giudiziale, si renda colpevole di frode, in quanto tace, nella prospettazione della fattispecie controversa, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto fatto valere ed aventi forza modificativa o estintiva del diritto stesso (Cass. Sez. 1, 01/10/1999 n. 10864; Cass 2 sez. 20.3.2009 n. 6896). È pervenuta a tale conclusione ponendo correttamente in rilievo che il termine di 180 giorni di vincolatività dell'offerta, indicato all'art. 15 del 9 CC 10.05.22 n.R.G. 24535/19 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi bando di gara, deve ritenersi, nella specie, rispettato in quanto il Comune aveva «richiesto e sollecitato la stipula del contratto entro il medesimo, dando conto che a tale richiesta CSS è risultata inadempiente». Nel porre in rilievo che «tali circostanze» sono invero «estranee alla valutazione dell'exceptio doli, elemento soggettivo da valutarsi in capo all'assicurazione» la Corte ligure, a fronte della censura già in sede di gravame proposta dall'allora appellante e odierna ricorrente società CSS circa l'avere la "compagnia assicurativa ... provveduto a corrispondere la garanzia oltre il termine di efficacia della polizza fideiussoria e cioè decorsi 180 giorni dalla presentazione dell'offerta avvenuta 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]", ne ha invero argomentato la non fondatezza sulla base del rilievo che «la clausola contrattuale... di cui all'art. 2 ...prevede una validità minima di 180 giorni, ...mentre il termine finale è previsto nella lett. c) dello stesso articolo». Statuizione che risulta dall'odierna ricorrente invero non idoneamente censurata alla stregua di quanto sopra esposto. Atteso che la pendenza di una controversia circa l'esattezza dell'adempimento della obbligazione principale garantita non impedisce l'escussione della garanzia autonoma e non costituisce, pertanto, di per sé prova della fraudolenza della escussione della garanzia a prima richiesta (exceptio doli) (cfr. Cass. Sez. 1 21/06/2018 n. 16345; [OSCURATO:PERSONA]. 1 [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 16213; Cass. Sez. 5 12/09/2012 n. 15216), va al riguardo osservato che l'abusività della condotta del creditore va valutata ex ante e non già ex post, sicché alla stregua dello stesso principio evocato dalla odierna ricorrente, essa, nella specie, non è configurabile in quanto, al momento dell'escussione della garanzia, la sentenza del TAR. di Verona del novembre 2006 di annullamento dell'aggiudicazione alla società CSS risultava essere stata sospesa dal Consiglio di Stato con ordinanza del gennaio 2007. A tale stregua, la valutazione compiuta dal giudice di appello non può dunque essere rimessa in discussione in sede di legittimità. 10 CC 10.05.22 n.R.G. 24535/19 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 8. Inammissibile è infine il quinto motivo di ricorso con cui viene lamentato il vizio di omessa pronuncia in ordine al terzo motivo di appello che aveva censurato il capo della sentenza del tribunale di Genova per aver indicato nell'aggiudicazione, piuttosto che nella stipulazione del contratto, il momento perfezionativo del procedimento di gara ad evidenza pubblica. E' sufficiente al riguardo osservare che il vizio di omessa pronuncia non sussiste, tenuto conto che la Corte territoriale ha espressamente ritenuto infondata la censura mossa alla Compagnia di assicurazione di aver provveduto a corrispondere la garanzia oltre il termine di efficacia della polizza fideiussoria, e cioè decorsi 180 giorni dalla presentazione dell'offerta avvenuta 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e, come veduto, ha accertato che la garanzia fideiussoria prevedesse una validità minima di 180 giorni e un termine finale (pag. 7 della sentenza impugnata, come testualmente riportata, a proposito dei motivi precedenti); quindi, l'asserito omesso esame non sussiste e sussiste, semmai, mero assorbimento della censura proposta con il motivo di appello (cfr. in proposito quanto rilevato nella pag. 28 del controricorso [OSCURATO:PERSONA], già RSA). In conclusione, il ricorso va rigettato. 10. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. . Per questi motivi La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delle parti controricorrenti, che liquida in favore di ciascuna in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupp