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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30863/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2023 del TRIBUNALE di FOGGIA Idato avviso alle parti;' udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Foggia, che ha confermato la pronuncia del Giudice di pace di Trinitapoli con la quale l'imputata è stata ritenuta responsabile del delitto di minaccia; considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto personalmente sottoscritto dall'imputata posto che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); ritenuto che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 gi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2023 del TRIBUNALE di FOGGIA Idato avviso alle parti;' udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Foggia, che ha confermato la pronuncia del Giudice di pace di Trinitapoli con la quale l'imputata è stata ritenuta responsabile del delitto di minaccia; considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto personalmente sottoscritto dall'imputata posto che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); ritenuto che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gi
Sentenza Cassazione n. 30863/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris