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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 33029/2021

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ente Rep.

ORDINANZA nIk)aq sul ricorso iscritto al numero 26270 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67107 C351U) avvocato, costituito personalmente in giudizio ai sensi dell'art.86 c.p.c. -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Anna (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 36H43 C351Z) PETRALIA Serafina (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 77H70 C351E) PETRALIA Giulio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 81D25 C351A) rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65S29 C351L) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55L29 C351S) -controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Ca- tania n. 1335/2019, pubblicata in data 10 giugno 2019 (e no- tificata in data 12 giugno 2019); udita la relazione svolta nella camera di consiglio in data 17 giugno 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA], nonché Serafina e [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto opposizione avverso l'atto di precetto di pagamento dell'importo di C 41.461,94, oltre accessori, loro intimato, Ric. n. 26270/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 17 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 1 di 4 quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA], in virtù di un titolo esecutivo di formazione giudiziale.

L'opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Catania.

La Corte di Appello di Catania, in parziale riforma della deci- sione di primo grado, ha dichiarato la nullità del precetto op- posto, limitatamente all'intimazione del pagamento, in con- fronto di ciascun intimato, di una somma eccedente la quota parziaria dell'obbligazione ereditaria gravante sullo stesso, ri- gettando per il resto i reciproci atti di gravame proposti dalle parti.

Ricorre lo Spina, sulla base di quattro motivi.

Resistono con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] e i Petralia.

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato inammissibile.

È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della pro- posta.

Ragioni della decisione

1. Risulta pregiudiziale ed assorbente la verifica dell'ammissibilità del ricorso.

La sentenza impugnata è stata pubblicata in data 10 giugno 2019 e, secondo quanto afferma lo stesso ricorrente (sia nell'epigrafe del ricorso che in calce allo stesso, a pag. 19, nell'indice dei documenti allegati), gli è stata notificata da controparte in data 12 giugno 2019.

Il termine cd. breve per proporre il ricorso per cassazione è di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, ai sensi de- gli artt. 325, comma 2, e 326 c.p.c..

Non è applicabile nella specie la sospensione feriale dei termi- ni, trattandosi di giudizio in materia di esecuzione forzata (l'esclusione vale per tutti i giudizi oppositivi in materia esecu- Ric. n. 26270/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 17 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 4 tiva, oltre che per quelli di accertamento dell'obbligo del ter- zo; ex plurimis: Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5475 del 28/02/2020, Rv. 657297 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3542 del 13/02/2020, Rv. 657017 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33728 del 18/12/2019, Rv. 656351 - 01; Sez. 1, Ordinanza n. 10212 del 11/04/2019, Rv. 653634 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinan- za n. 17328 del 03/07/2018, Rv. 649841 - 01; Sez. 6 - 2, Or- dinanza n. 21568 del 18/09/2017, Rv. 645765 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 5038 del 28/02/2017, Rv. 643177 - 01; Sez.

L, Sentenza n. 16989 del 19/08/2015, Rv. 636934 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014, Rv. 633022 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 8137 del 08/04/2014, Rv. 630934 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 171 del 11/01/2012, Rv. 620864 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 9998 del 27/04/2010, Rv. 612770 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 4942 del 02/03/2010, Rv. 611652 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 14591 del 22/06/2007, Rv. 598123 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 12250 del 25/05/2007, Rv. 597640 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 2708 del 10/02/2005, Rv. 579852 - 01).

Detto termine scadeva dunque in data 11 agosto 2019.

La notifica del ricorso (datato 10 settembre 2019) risulta ef- fettuata a mezzo P.E.C. solo in data 10 settembre 2019.

Il ricorso stesso è dunque tardivo e, come tale, inammissibile.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; Ric. n. 26270/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 17 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 4 - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole in complessivi C 4.000,00, oltre C 200,00 per esborsi, spe- se generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, della Corte di Cassazione in data 17 giugno 2021.

Il presidente A elaide AMENDOLA aJm DEPOSITATO N CANCELLERIA oggi, CANCELLIERE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente Rep. ORDINANZA nIk)aq sul ricorso iscritto al numero 26270 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67107 C351U) avvocato, costituito personalmente in giudizio ai sensi dell'art.86 c.p.c. -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Anna (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 36H43 C351Z) PETRALIA Serafina (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 77H70 C351E) PETRALIA Giulio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 81D25 C351A) rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65S29 C351L) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55L29 C351S) -controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Ca- tania n. 1335/2019, pubblicata in data 10 giugno 2019 (e no- tificata in data 12 giugno 2019); udita la relazione svolta nella camera di consiglio in data 17 giugno 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA], nonché Serafina e [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto opposizione avverso l'atto di precetto di pagamento dell'importo di C 41.461,94, oltre accessori, loro intimato, Ric. n. 26270/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 17 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 1 di 4 quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA], in virtù di un titolo esecutivo di formazione giudiziale. L'opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Catania. La Corte di Appello di Catania, in parziale riforma della deci- sione di primo grado, ha dichiarato la nullità del precetto op- posto, limitatamente all'intimazione del pagamento, in con- fronto di ciascun intimato, di una somma eccedente la quota parziaria dell'obbligazione ereditaria gravante sullo stesso, ri- gettando per il resto i reciproci atti di gravame proposti dalle parti. Ricorre lo Spina, sulla base di quattro motivi. Resistono con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] e i Petralia. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato inammissibile. È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della pro- posta. Ragioni della decisione 1. Risulta pregiudiziale ed assorbente la verifica dell'ammissibilità del ricorso. La sentenza impugnata è stata pubblicata in data 10 giugno 2019 e, secondo quanto afferma lo stesso ricorrente (sia nell'epigrafe del ricorso che in calce allo stesso, a pag. 19, nell'indice dei documenti allegati), gli è stata notificata da controparte in data 12 giugno 2019. Il termine cd. breve per proporre il ricorso per cassazione è di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, ai sensi de- gli artt. 325, comma 2, e 326 c.p.c.. Non è applicabile nella specie la sospensione feriale dei termi- ni, trattandosi di giudizio in materia di esecuzione forzata (l'esclusione vale per tutti i giudizi oppositivi in materia esecu- Ric. n. 26270/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 17 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 4 tiva, oltre che per quelli di accertamento dell'obbligo del ter- zo; ex plurimis: Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5475 del 28/02/2020, Rv. 657297 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3542 del 13/02/2020, Rv. 657017 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33728 del 18/12/2019, Rv. 656351 - 01; Sez. 1, Ordinanza n. 10212 del 11/04/2019, Rv. 653634 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinan- za n. 17328 del 03/07/2018, Rv. 649841 - 01; Sez. 6 - 2, Or- dinanza n. 21568 del 18/09/2017, Rv. 645765 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 5038 del 28/02/2017, Rv. 643177 - 01; Sez. L, Sentenza n. 16989 del 19/08/2015, Rv. 636934 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014, Rv. 633022 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 8137 del 08/04/2014, Rv. 630934 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 171 del 11/01/2012, Rv. 620864 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 9998 del 27/04/2010, Rv. 612770 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 4942 del 02/03/2010, Rv. 611652 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 14591 del 22/06/2007, Rv. 598123 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 12250 del 25/05/2007, Rv. 597640 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 2708 del 10/02/2005, Rv. 579852 - 01). Detto termine scadeva dunque in data 11 agosto 2019. La notifica del ricorso (datato 10 settembre 2019) risulta ef- fettuata a mezzo P.E.C. solo in data 10 settembre 2019. Il ricorso stesso è dunque tardivo e, come tale, inammissibile. 2. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; Ric. n. 26270/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 17 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 4 - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole in complessivi C 4.000,00, oltre C 200,00 per esborsi, spe- se generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, della Corte di Cassazione in data 17 giugno 2021. Il presidente A elaide AMENDOLA aJm DEPOSITATO N CANCELLERIA oggi, CANCELLIERE