CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 15215/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui èdomiciliata, in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] sentenza della Corte di giustizia tributaria di II grado dell’Emilia-Romagna n.268/2024, pubblicata il 26.3.2024.Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 5.2.2026, dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DuranteNumero registro generale 22526/2024Numero sezionale 1169/2026Numero di raccolta generale 15215/2026Data pubblicazione 20/05/20261. Con avviso di accertamento n. THB03CE01705-2017, l’Agenzia delleEntrate aveva contestato a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con socio unico la mancata applicazionedi ritenute alla fonte per € 43.995,00 oltre sanzioni, perché, con riferimentoall’annualità di imposta 2012, aveva contabilizzato interessi passivi sufinanziamento della socia unica nel conto di mastro 763.1 -interessi sufinanziamento soci per € 219.973,68-, utilizzando come contropartita la vocepatrimoniale “debiti verso soci per finanziamento fruttifero”; gli interessi passivi,in tal modo contabilizzati, avevano concorso al risultato d’esercizio, ai sensidell’art. 96 TUIR, come componente negativo dell’anno per un totale di €211.023,71.1. A fondamento dell’operazione economica, vi era un accordo scrittoconcluso nel mese di marzo 2011, con il quale la società e l’unico socio edamministratore, [OSCURATO:PERSONA], avevano pattuito un “prestito titoli”: [OSCURATO:PERSONA] era impegnata ad erogare a favore della società un finanziamento stabilitonella misura massima di € 11.000.000,00, anche in più tranche, e la società, allascadenza prefissata della corresponsione degli interessi, avrebbe rilevato il costo(interessi passivi), il debito verso il socio, ed il debito verso l’erario per le ritenuteda versare, e proceduto alla mera imputazione del componente negativo di costoa fine anno, utilizzando come contropartita contabile la voce “debiti verso sociper finanziamento fruttifero”.2. Gli interessi passivi in tal modo contabilizzati concorrevano al risultato diesercizio 2012, come componente negativo ai sensi dell’art. 96 Tuir, senzacontabilizzare il loro esborso, né nell’anno di rilevazione né negli anni successivi(e senza contabilizzare una sopravvenienza attiva per insussistenza del debito).3. L’Ufficio aveva, quindi, contestato alla contribuente la violazione degli artt.45 comma 2 del Tuir (per il quale “per i capitali dati a mutuo gli interessi, salvoprova contraria, si presumono percepiti alle scadenze e nelle misure pattuite periscritto. Se le scadenze non sono stabilite per iscritto gli interessi si presumonopercepiti nell’ammontare maturato nel periodo d’imposta. Se le parti non hannodiversamente convenuto per iscritto, gli interessi si devono presumerecommisurati al saggio legale per ogni periodo d’imposta”), e dell’art. 26, comma5, DPR 600/73 “Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale”.Numero registro generale 22526/2024Numero sezionale 1169/2026Numero di raccolta generale 15215/2026Data pubblicazione 20/05/20264. La società impugnava l’avviso, sostenendo la non tassabilità degli interessiperché non ancora erogati, e lamentando la violazione del principio di cassa.5. Dapprima la [OSCURATO:PERSONA], con sentenza 305 del2019, e dopo, su appello di Agenzia delle Entrate, la Commissione TributariaRegionale dell’Emilia-Romagna, avevano ritenuto illegittimo l’accertamento.6. L’Agenzia delle Entrate ha proposto, quindi, ricorso per cassazione dellasentenza della CTR dell’[OSCURATO:PERSONA], affidato ad un motivo.7. La società spiega controricorso.8. Per la decisione del ricorso è stata fissata l’adunanza camerale del 5febbraio 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360, comma 1, numero 3c.p.c., parte ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazioneo falsa applicazione degli artt. 45 e 46 del TUIR e 26 del DPR 600/73.Deduce la ricorrente che per effetto di quanto previsto dall’art. 46 del TUIR,le somme versate dai soci, quando non risulti diversamente dal bilancio o dairendiconti delle società destinatarie dei finanziamenti, si considerano date amutuo.Ai sensi dell’art. 45 secondo comma, “Per i capitali dati a mutuo gli interessi,salvo prova contraria, si presumono percepiti alle scadenze e nelle misurepattuite per iscritto. Se le scadenze non sono stabilite per iscritto gli interessi sipresumono percepiti nell’ammontare maturato nel periodo d’imposta. Se le partinon hanno diversamente convenuto per iscritto, gli interessi si devonopresumere commisurati al saggio legale per ogni periodo d’imposta”.Tali disposizioni vanno coordinate con l’art. 26 comma 5 del Dpr 600/73(“Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale”), a mente del quale i soggettifra i quali rientra la [OSCURATO:PERSONA] SRL applicano una ritenuta del 12,50% sui redditidi capitale da essi corrisposti che non rientrino fra le previsioni dei precedenticommi.Avrebbe errato il giudice di appello ritenendo che, nel caso di specie, ilsuperamento della presunzione di corresponsione degli interessi - pacifico incausa che gli interessi sul mutuo concesso dal socio non fossero stati pagati dallaNumero registro generale 22526/2024Numero sezionale 1169/2026Numero di raccolta generale 15215/2026Data pubblicazione 20/05/2026società - fondasse la possibilità di inserirli quale posta negativa del redditoimponibile: al contrario, la previsione normativa della “prova contraria”, posta acarico del mutuante dal citato art. 45 comma 2 in tema di percezione di interessialle scadenze ed in misura diversa rispetto a quelle pattuite per iscritto, coesistenel sistema con l’applicazione della corresponsione giuridica degli interessi nelsenso fatto valere dall’A.F., la quale risponde alla ben precisa funzione diriequilibrare una asimmetria del meccanismo impositivo.1.1. Il motivo è fondato.Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di imposta sulreddito delle persone giuridiche, la dimostrazione della mancata percezione degliinteressi attivi sulle somme date a mutuo incombe sul contribuente, già per ilcarattere normalmente oneroso del contratto di mutuo, quale previsto dall’art.1815 c.c., nonché in virtù della presunzione fissata dal DPR 917 del 1986 art.45, comma 2...Di qui la conseguenza che la società di capitali che abbia ricevutosomme di denaro a titolo di mutuo dai propri soci ha l’obbligo di effettuare laritenuta d’acconto sugli interessi corrispettivi dovuti ai soci mutuanti inconseguenza del finanziamento ai sensi dell’art. 26 non solo nel caso in cui lacorresponsione dei suddetti interessi sia effettivamente avvenuta ma anchequando essa sia soltanto presunta dalla legge” (Cass. n.3819/2018 e n.20035/2015). Nel medesimo senso, si è espressa Cass. n. 2947/1996, che haprecisato: “E’ ben vero infatti che –ai sensi dell’art. 26 ultimo comma DPR600/73- i soggetti indicati nel primo comma dell’art. 23 devono operare unaritenuta a titolo di acconto sui redditi di capitale da essi corrisposti. Ma conquesto termine il legislatore non ha certo inteso far riferimento alla materialecorresponsione dei redditi di capitale (e nella fattispecie degli interessi) comepresupposto dell’effettuazione della ritenuta…omissis…il soggetto è obbligato adeffettuare la ritenuta sui redditi di capitale che è obbligato a corrispondere,indipendentemente dalla materiale erogazione agli aventi diritto. Se così nonfosse, poiché la materiale corresponsione è rimessa alla discrezionalità ed agliaccordi delle parti del rapporto negoziale, sarebbe nella sostanza affidata a taliparti la “gestione” del presupposto d’imposta, il che è sicuramente contrario allaratio ispiratrice della normativa de qua. D’altro canto, non sarebbe ragionevoleNumero registro generale 22526/2024Numero sezionale 1169/2026Numero di raccolta generale 15215/2026Data pubblicazione 20/05/2026porre una presunzione di fruttuosità sui versamenti effettuati dai soci allasocietà, per poi di fatto vanificarla prevedendo l’obbligo della ritenuta nel solocaso di materiale corresponsione degli interessi, tra l’altro di difficileaccertamento sia nell’ an che nel quando…” … “una conclusione diversa, oltre aindebolire il rilevato intento di ottimizzazione (dell’esazione tributaria),giungerebbe al risultato di far discendere dalla inversione dell’onere probatorioconseguenze fiscali diverse per il soggetto titolare del reddito (sostituito) e peril sostituto di imposta, così da affermare la debenza dell’imposta ed al tempostesso negare gli obblighi derivanti dalla sostituzione. Deve quindi –per evidentiragioni di unitarietà sistematica...affermarsi che (la prova presuntiva) èchiamata ad operare nei confronti sia del mutuante/sostituito che delsostituto/mutuatario poiché non è consentito affidare alla parti del rapportonegoziale la gestione del rapporto impositivo e non è dato vanificare lapresunzione di fruttuosità della somme date a mutuo col richiedere nei confrontidel solo sostituto la dimostrazione di effettiva corresponsione degli interessi didifficile accertamento sia nell’ an che nel quando” (conformi Cass. n. 6257/2001,e più di recente 15868/2009).2. Il ricorso, pertanto, è fondato, con conseguente cassazione della sentenzaimpugnata e rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado in diversacomposizione, per la decisione in ordine alle residue questioni di merito. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cortedi Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna in diversacomposizione, anche per la liquidazione delle spese relative al presente grado dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il5.2.2026.Il Presidente