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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21386/2026

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RATA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso che lamenta violazione di legge in relazione all'art. 124, comma 1, cod. pen., non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti (si veda in particolare pag. 4 della sentenza impugnata, nella quale la Corte ha evidenziato che a fronte del mutato regime di procedibilità dovuto alla " Riforma Cartabia9, la querela non risultava tardivamente proposta; che in ogni caso la questione è manifestamente infondata avuto riguardo alla costituzione di parte civile non revocata che equivale a querela ai fini della procedibilità dei reati che il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Sez. 1, n. 26575 del 14/05/2024, Rv. 286741 - 01); ritenuto che il secondo motivo che contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 7 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] che la parte civile non ha apportato alcun contributo utile alla decisione, va rigettata la richiesta di liquidazione delle spese processuali (Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Rv. 283886 - 01; Sez. 2, n. 24619 del 02/07/2020, Rv. 279551 - 02).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il r P.Q.MIl [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] periali ) uiL [OSCURATO:PERSONA] G I U 2026 í ,De

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RATA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso che lamenta violazione di legge in relazione all'art. 124, comma 1, cod. pen., non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti (si veda in particolare pag. 4 della sentenza impugnata, nella quale la Corte ha evidenziato che a fronte del mutato regime di procedibilità dovuto alla " Riforma Cartabia9, la querela non risultava tardivamente proposta; che in ogni caso la questione è manifestamente infondata avuto riguardo alla costituzione di parte civile non revocata che equivale a querela ai fini della procedibilità dei reati che il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Sez. 1, n. 26575 del 14/05/2024, Rv. 286741 - 01); ritenuto che il secondo motivo che contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 7 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] che la parte civile non ha apportato alcun contributo utile alla decisione, va rigettata la richiesta di liquidazione delle spese processuali (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Rv. 283886 - 01; Sez. 2, n. 24619 del 02/07/2020, Rv. 279551 - 02). P.Q.M. Dichiara inammissibile il r P.Q.MIl [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] periali ) uiL [OSCURATO:PERSONA] G I U 2026 í ,De
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