CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2021
Cassazione n. 43274/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - La Corte di appello di Ancona, con la sentenza impugnata, confermava la fry sentenza del Tribunale di Fermo che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all'art. 494 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto nella condotta, depenalizzata, di falso in scrittura privata. 3 - Con successiva memoria il difensore del prevenuto ne comunica il decesso e chiede la liquidazione delle spese di patrocinio a suo favore essendo stato il medesimo ammesso al patrocinio a spese dello Stato. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata, in considerazione dell'intervenuto decesso dell'imputato, va annullata senza rinvio. Questa Corte di legittimità non è competente a decidere sulla liquidazione delle spese richiesta dal difensore dell'imputato già ammesso al patrocinio a spese dello Stato (Sez. 3, n. 41525 del 15/12/2016, dep. 12/09/2017, Amato, Rv. 271339). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per morte dell'imputato. Nulla sulle spese. Così deciso, in Roma il 10 novembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]