CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 34903/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRII3. SORVEGLIANZA di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 24 febbraio 2021 il Tribunale di sorveglianza ha respinto il reclamo contro l'ordinanza del magistrato di sorveglianza del 21 agosto 2020 che aveva, a sua volta, respinto l'istanza di liberazione anticipata presentata dal condannato [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, che, con unico motivo, lamenta violazione di legge con riferimento all'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e mancanza di motivazione, nella parte in cui i comportamenti del condannato sono stati ritenuti gravi violazioni, nella parte in cui è stato ritenuto che tali violazioni incidano anche sulla decisione di concessione o meno della liberazione anticipata per i semestri precedenti e successivi alla loro commissione, e nella parte in cui nella valutazione complessiva non sono state considerate le positive relazioni esistenti in atti. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. La norma attributiva del potere esercitato dal Tribunale di sorveglianza nel caso in esame è l'art. 54, comma 1, della legge 354 del 1975, che dispone che "al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare". La liberazione anticipata può essere concessa, pertanto, solo in presenza di un presupposto positivo (la "partecipazione all'opera di rieducazione") che non può essere presunto, ma deve risultare dagli atti ("ha dato prova"). Nel caso in esame, la liberazione anticipata è stata negata per i semestri oggetto di questo giudizio come conseguenza della mancata partecipazione all'opera di rieducazione desunta da tre violazioni, la rapina commessa il 25 luglio 2016, il controllo in compagnia di un congiunto pregiudicato avvenuto il 23 febbraio 2017, il rapporto disciplinare in carcere del 28 settembre 2019. La valutazione di tali comportamenti nel giudizio complessivo circa la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione è questione di merito, ed il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dal Tribunale di sorveglianza, ma soltanto di verificare che lo stesso abbia esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre, e nel caso in esame anche la sola rapina commessa in corso di espiazione pena è un indice molto irorte della mancata partecipazione del condannato all'opera di rieducazione, difficilmente superabile, sul piano della valutazione della corretta applicazione della discrezionalità, da altri elementi di segno contrario, peraltro meramente affermati in ricorso. Quanto alla questione, invece, della incidenza delle violazioni riscontrate sulla decisione di concedere o meno la liberazione anticipata per i semestri precedenti e successivi alla loro commissione, rilevato preliminarmente che tale argomento è pertinente, in realtà, soltanto a due dei tre semestri in valutazione (31 gennaio 2019 - 5 aprile 2019; 6 ottobre 2019 - 31 gennaio 2020), perché nel terzo (1° febbraio 2017 - 10 agosto 2017) è avvenuto il controllo di polizia in cui il condannato si accompagnava con un pregiudicato, va osservato che una trasgressione che manifesti la mancata adesione all'opera di rieducazione e l'espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto incide negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o successivi al momento in cui è stata commessa (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522 - 01: In tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi, purché si tratti di una violazione che manifesti 12 mancata adesione all'opera di rieducazione e l'espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto; Sez. 1, Sentenza n. 24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv. 267245 - 01: in tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi, purché si tratti di una violazione che manifesti l'assenza di effetti positivi dell'opera di rieducazione sul detenuto), ed una violazione quale una rapina commessa in corso di esecuzione pena è da sola sufficiente ad essere considerata quale espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto che giustifica un giudizio più generale di mancata adesione dello stesso all'opera di rieducazione. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass