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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 gennaio 2023

Cassazione n. 06060/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 16 giugno 2022, confermava la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Pavia, in data 13 aprile 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di rapina.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, che lamenta una violazione di legge e un vizio di motivazione in ordine alla prova della colpevolezza dell'imputato, con specifico riferimento alla ricognizione fotografica compiuta dalle persone offese, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dal giudice di merito, che alle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata ha difatti individuato le plurime ragioni della correttezza del riconoscimento fotografico censurato, sconfessando le deduzioni difensive riproposte in questa sede; Considerato che anche la seconda doglianza, che contesta la qualificazione dei fatti contestati in termini di rapina, si limita a riproporre, peraltro genericamente, una questione già ampiamente affrontata a pagina 5 dal secondo giudice, che ha correttamente evidenziato, richiamando la pacifica giurisprudenza sul punto, come si debba rispondere ai sensi dell'art. 110 cod. pen. di rapina, qualora il furto, originariamente orchestrato, sfoci nel delitto di cui all'art.628 cod. pen. per l'esercizio di violenza o minaccia da parte del correo, essendo tale sviluppo fattuale assolutamente prevedibile; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 gennaio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 16 giugno 2022, confermava la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Pavia, in data 13 aprile 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di rapina. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che lamenta una violazione di legge e un vizio di motivazione in ordine alla prova della colpevolezza dell'imputato, con specifico riferimento alla ricognizione fotografica compiuta dalle persone offese, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dal giudice di merito, che alle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata ha difatti individuato le plurime ragioni della correttezza del riconoscimento fotografico censurato, sconfessando le deduzioni difensive riproposte in questa sede; Considerato che anche la seconda doglianza, che contesta la qualificazione dei fatti contestati in termini di rapina, si limita a riproporre, peraltro genericamente, una questione già ampiamente affrontata a pagina 5 dal secondo giudice, che ha correttamente evidenziato, richiamando la pacifica giurisprudenza sul punto, come si debba rispondere ai sensi dell'art. 110 cod. pen. di rapina, qualora il furto, originariamente orchestrato, sfoci nel delitto di cui all'art.628 cod. pen. per l'esercizio di violenza o minaccia da parte del correo, essendo tale sviluppo fattuale assolutamente prevedibile; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 gennaio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 06060/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris