Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 19630/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

T E R L O C U T O R I A sul ricorso iscritto al n. 9439/2019R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o per procura alle liti in calce alricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lostudio dell’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, viale Carso n. 57.

Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] d’Italia,in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dell’Avvocatura della [OSCURATO:PERSONA] stessa, elettivamente domiciliata presso i loro uffici in Roma, via Nazionale n..

Controricorrente avverso la sentenza n. 9128/2018 della Corte di appello di Roma , pubblicata il 10.

9. 2028.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del17 aprile 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

R.G.

N. 9439/2019.La Corte, letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] la cassazione della sentenza n. 9128 del 10.

9. 2018 della Corte di appello di Roma, che aveva rigettato la sua opposizione contro il provvedimento del 28.

3. 2013 con cui la [OSCURATO:PERSONA] d’Italia gli aveva irrogato una sanzione, per la violazione, quale componente e responsabile della [OSCURATO:PERSONA] del Monte dei Paschi di Siena, della normativa in materia di contenimento dei rischi finanziari; letto il controricorso della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia; letta la memoria depositata dal ricorrente; rilevato che con la suddetta memoria il ricorrente ha eccepito, ai sensi dell’art. 654 c.p.p., due giudicati penali, costituiti dalla sentenza di questa Corte dell’11.

10. 2023 e dalla sentenza della Corte di appello di Firenze del 15.

7. 2022, divenuta irrevocabile il 27.

1. 2023, formatisi quindi successivamente alla proposizione del presente ricorso, di assoluzione per fatti che assume identici a quelli posti a fondamento del provvedimento sanzionatorio impugnato; ritenuto che, a fronte di tale deduzione e della relativa produzione documentale, si ravvisa la necessità, atteso il deposito della suddetta memoria in prossimità alla scadenza del termine di cui all’art. 378 c.p.c. e del rito camerale prescelto per la trattazione del ricorso, di disporre il rinvio a nuovo ruolo, al fine di consentire, a tutela del diritto del contraddittorio, alla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] d’Italia di interloquire sulla eccezione di giudicato P.Q.M. dispone il rinvio del ricorso a [OSCURATO:PERSONA].

Così deciso in Roma,nella camera di consiglio del 17 aprile 2024.

Si dà atto che la presente ordinanza è stata redatta dal Presidente del Collegio per sopravvenuto decesso del [OSCURATO:PERSONA].

R.G.

N. 9439/20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
T E R L O C U T O R I A sul ricorso iscritto al n. 9439/2019R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o per procura alle liti in calce alricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lostudio dell’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, viale Carso n. 57. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] d’Italia,in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dell’Avvocatura della [OSCURATO:PERSONA] stessa, elettivamente domiciliata presso i loro uffici in Roma, via Nazionale n.. Controricorrente avverso la sentenza n. 9128/2018 della Corte di appello di Roma , pubblicata il 10. 9. 2028. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del17 aprile 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. R.G. N. 9439/2019.La Corte, letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] la cassazione della sentenza n. 9128 del 10. 9. 2018 della Corte di appello di Roma, che aveva rigettato la sua opposizione contro il provvedimento del 28. 3. 2013 con cui la [OSCURATO:PERSONA] d’Italia gli aveva irrogato una sanzione, per la violazione, quale componente e responsabile della [OSCURATO:PERSONA] del Monte dei Paschi di Siena, della normativa in materia di contenimento dei rischi finanziari; letto il controricorso della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia; letta la memoria depositata dal ricorrente; rilevato che con la suddetta memoria il ricorrente ha eccepito, ai sensi dell’art. 654 c.p.p., due giudicati penali, costituiti dalla sentenza di questa Corte dell’11. 10. 2023 e dalla sentenza della Corte di appello di Firenze del 15. 7. 2022, divenuta irrevocabile il 27. 1. 2023, formatisi quindi successivamente alla proposizione del presente ricorso, di assoluzione per fatti che assume identici a quelli posti a fondamento del provvedimento sanzionatorio impugnato; ritenuto che, a fronte di tale deduzione e della relativa produzione documentale, si ravvisa la necessità, atteso il deposito della suddetta memoria in prossimità alla scadenza del termine di cui all’art. 378 c.p.c. e del rito camerale prescelto per la trattazione del ricorso, di disporre il rinvio a nuovo ruolo, al fine di consentire, a tutela del diritto del contraddittorio, alla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] d’Italia di interloquire sulla eccezione di giudicato P.Q.M. dispone il rinvio del ricorso a [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso in Roma,nella camera di consiglio del 17 aprile 2024. Si dà atto che la presente ordinanza è stata redatta dal Presidente del Collegio per sopravvenuto decesso del [OSCURATO:PERSONA]. R.G. N. 9439/20
Sentenza Cassazione n. 19630/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris