CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 maggio 2022
Cassazione n. 18618/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 16371/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 17235/2022,depositata il 27/05/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/05/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto autonomi ricorsi innanzi alla C.T.P. di Vicenza avverso gli avvisi di accertamento nn. T6503CR02215/2015, relativo al periodo di imposta 2011 (RGR 1468/2015) e T6503CR02218/2015, relativo al periodo d’imposta 2012 (RGR 1469/2015). I ricorsi venivano riuniti e parzialmente accolti. 2. La C.T.R. del Veneto, con sentenza n. 942/2/2019, depositata il 21 ottobre 2019, in accoglimento dell’appello della [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarava, in riforma della pronuncia di primo grado, l’illegittimità degli avvisi di accertamento relativi ai p.i. 2011 e 2012. 3. Avverso la predetta sentenza, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per Cassazione e la società resisteva con controricorso. 4. La Corte di Cassazione, sezione sesta civile–tributaria, con ordinanza n. 17235/2022, depositata il 27 maggio 2022, ha rigettato il ricorso. 5. Con ricorso (RG 16371/2022) proposto ai sensi degli artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c., notificato a mezzo PEC in data 27 dicembre2022, l’Agenzia delle Entrate ha impugnato l’ordinanza n. 17235/2022 sopra citata, allegando che la stessa contenesse una motivazione afferente ad una controversia tra parti diverse e avente un diverso oggetto. La società ha proposto tempestivo controricorso. 6. Nelle more del giudizio, la [OSCURATO:SOCIETA]in data 10 maggio 2023 ha presentato in relazione al presente giudizio domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti e ha versato, in data 8 maggio 2023, le somme complessivamente dovute, come da produzioni (per ciascun avviso di accertamento sono allegate copia della domanda di definizione comprensiva dell’attestazione di avvenuta presentazione, in all., docc. nn. 1 e 2 e le quietanze di versamento delle somme dovute, in all., docc. nn. 3 e 4). [OSCURATO:PERSONA] 1. La sussistenza dei presupposti per la correzione dell’errore materiale non è prima facie rilevabile, non essendo evincibile una ratio decidendi legata all’effettiva controversia che avrebbe dovuto decidere l’ordinanza impugnata, che pacificamente si riferisce ad un oggetto del contendere differente e a diverse parti. Rilevandosi che in ogni caso analoga questione sarà oggetto di prossimo esame d a parte delle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione, appare opportuno allo stato disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo, nella disamina del rapporto tra l’iscrizione richiesta d’ufficio per la correzione di errore materiale ed il ricorso per revocazione, con il quale l’Agenzia delle entrate ha formulato denuncia di errore revocatorio ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ.; con riserva, all’esito, di eventuale trattazione della causa in pubblica udienza, ove se ne ritengano sussistenti i presupposti, nel caso sia da disattendere la richiesta di estinzione in relazione all’avvenuto pagamento per definizione agevolata, in relazione alla costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo ribadita specificamente, con riferimento alla definizione agevolata ex art. 1 comma 192 l. n. 197/2022, da Cass. sez. 5, 21 febbraio 2023, n. 5373; tra le altre, in relazione a precedenti definizioni agevolate, Cass, sez. 5, 13 settembre 2022, n. 26939; Cass. sez. 6-5, ord. 11 novembre 2019, n. 29037) secondo cui, con riferimento alle fattispecie di condono che si sono via via succedute nel tempo in tema di definizione agevolata della lite fiscale, il legislatore, nel consentire la definizione delle controversie per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva, ha riguardo alle sole controversie definite da decisione ancora impugnabile con i mezzi ordinari, ma non anche a quelle in cui l'unico rimedio esperibile sia la revocazione, atteso che la pendenza del termine per la revocazione non impedisce, a norma dell'art. 391 bis cod. proc. civ., il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto. P.Q.M. Rinvia la causa a nuovo ruolo e per eventuale t