Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 18037/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 4/6/2021 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Firenze ha rideterminato in mesi tre di reclusione la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 388, comma 6, cod. pen. commesso nell'aprile 2014 perché, in qualità di socio accomandatario della 3B [OSCURATO:SOCIETA]., non aveva ottemperato all'invito dell'ufficiale giudiziario ad indicare beni ulteriormente pignorabili e i luoghi ove si trovassero, omettendo di rispondere nel termine di quindici giorni all'ingiunzione con la quale avrebbe dovuto indicare la proprietà di tre autoveicoli di proprietà della società debitrice.

Ha, altresì confermato le statuizioni civili a favore della [OSCURATO:SOCIETA]. riducendo l'importo .), )( della provvisionale alla somma di euro ottomila.

Dall'imputazione e dalla motivazione della sentenza impugnata si rileva che in data 10 aprile 2014, in sede di avvio del procedimento di pignoramento, l'ufficiale giudiziario aveva invitato l'imputato, nella qualità, ad indicare beni in possesso della società, ai sensi dell'art. 492 cod. proc. civ. senza che l'imputato, al momento o nei quindici giorni successivi fornisse, a riguardo, qualche indicazione.

Premesso che nel patrimonio della società esecutata non si rinvenivano beni da sottoporre a pignoramento, solo il 25 febbraio 2016, a seguito di una visura al PRA, la società creditrice aveva verificato, nel corso dell'azione revocatoria intrapresa sull' immobile di proprietà della società esecutata concesso in leasing finanziario, che, invece, la società 3B [OSCURATO:SOCIETA]. era proprietaria, alla data del 10 aprile 2014, di alcuni veicoli, successivamente dismessi.

In conseguenza di tanto, in data 25 maggio 2016, la società creditrice aveva presentato querela dalla quale era derivato il procedimento.

2. Con i motivi di ricorso sintetizzati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, l'imputato ricorrente denuncia vizio di violazione di legge, e cumulativi vizi di motivazione sull'eccezione di tardività della proposta querela in relazione al momento di decorrenza del termine per la proposizione della querela, contestato già nel corso del dibattimento di primo grado.

Osserva il ricorrente che il dies a quo per l'inizio della decorrenza del termine per la proposizione della querela di cui all'art. 124 cod. pen, va collegato alla tipologia di reato, se di danno o di pericolo, e, quindi al momento consumativo.

Nel caso in esame, secondo la ricostruzione difensiva, il termine avrebbe dovuto decorrere dalla data del pignoramento, cioè dal momento in cui il debitore, in sede di esecuzione, avrebbe dovuto dichiarare i beni nella sua disponibilità , ricostruzione, contraddittoriamente, smentita nella sentenza impugnata nella parte in cui tale data è stata fatta coincidere con il momento in cui la società creditrice era venuta a conoscenza dell'esistenza di altri beni componenti l'asse patrimoniale del debitore.

3. Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022.

In vista della trattazione dell'odierna udienza il difensore dell'imputato ha fatto pervenire memoria con la quale si è riportata al ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento ribadendo la tardività della querela rispetto alla data di conoscenza dei fatti che erano divenuti noti al ricorrente in occasione dell'avvio dell'azione civile, in revocatoria, proposta fin dal 27 luglio 2015.

Ha sottolineato, inoltre, la irrilevanza della produzione di parte civile che documenta l'ispezione al PRA del 20 maggio 2016 o l'elaborazione del 25 febbraio 2016 dal momento che si trattava di produzioni "funzionali" a sostegno della tesi difensiva della parte civile.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati.

Deve rilevarsi che correttamente la Corte territoriale ha individuato il dies a quo per il decorso del termine di valida proposizione della querela nella data di effettuazione degli accertamenti catastali eseguiti dalla società creditrice il 25 febbraio 2016.

Il giudice di appello, esaminando la prospettazione difensiva dell'imputato, ha evidenziato c:he il creditore aveva avuto concreta contezza della esistenza di ulteriori beni della società debitrice non il giorno in cui era stato eseguito l'accesso ai fini del pignoramento dall'ufficiale giudiziario, bensì nella data in cui il creditore aveva eseguito la visura dei beni della società amministrata dall'imputato che, in sede di esecuzione del pignoramento si era limitato a produrre una copia del contratto di leasing finanziario dell'immobile in cui veniva esercitata l'attività di impresa - bene, dunque, non pig nora bile.

Dalla data della visura catastale, la Corte territoriale ha ritenuto dovesse decorrere il termine per la presentazione della querela, proposta in data 25 maggio 2016, rilevandone la tempestività.

Merita ricordare, al fine dell'esatto inquadramento giuridico della problematica della tempestività della querela in relazione alla natura omissiva del reato, che le Sezioni Unite di questa Corte sono intervenute a chiarire che nel delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice il termine per proporre la querela decorre dalla data in cui l'inottemperanza pervenga a conoscenza del creditore,, restando a carico di chi deduce la tardività della querela la prova del difetto di tempestività della stessa (Sez. li, Sentenza n. 12213 del 21/12/2017, Zucchi, Rv. 272170).

Il principio - enunciato con riferimento al reato previsto dal comma 1, dell'art. 388 cod. pen. - deve ritenersi applicabile anche all'ipotesi prevista dall'art. 388, comma 6, cod. pen., una fattispecie incriminatrice che anticipa la tutela del credito ad un momento antecedente al pignoramento, ovvero quando l'ufficiale giudiziario si attiva per la individuazione dei beni pignorabili sicché il presupposto del reato diventa il semplice avvio di un procedimento esecutivo, che comporta la necessità di rintracciare i beni da sottoporre, appunto, a pignoramento.

La struttura e la natura del reato de quo non incidono, elidendoli, sui principi generali che regolano l'esercizio del diritto di querela, cioè la proposizione della istanza punitiva, configurabile, per questo aspetto, come un vero e proprio diritto soggettivo potestativo lasciato alla discrezionalità dell'offeso che è libero di esercitarlo, con piena cognizione, soltanto se posto nelle condizioni di conoscere tutti quegli elementi, oggettivi e soggettivi, che possono influire sulla sua scelta.

Per esigenze socio-politiche e di politica criminale, l'ordinamento giuridico "riconduce" l'esercizio del diritto di querela, al fine di evitare che si trasformi in attribuzione di facoltà senza limite, ad un ragionevole termine entro il quale il diriti:o di consuma.

Il temine decadenziale, previsto dall'art. 124 cod. pen., è posto, pertanto, a tutela del cittadino querelabile (che non potrebbe rimanere esposto all'infinito ad azioni giudiziarie penali): si tratta di un termine che non può essere fissato ad libitum del singolo, come accadrebbe ove fosse lasciato alla libera iniziativa della parte, facultata a proporre l'istanza di punizione, la scelta del momento in cui "venire" a conoscenza del "fatto che costituisce reato", ma che, altrettanto ragionevolmente, va ancorato alla conoscenza di tutti gli elementi indispensabili per la valutazione dell'esistenza del reato e dei suoi elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi.

In linea con il descritto inquadramento sistematico del diritto di querela e con la tipologia del reato per cui si procede, i giudici di merito hanno, quindi, individuato il termine per la proposizione della querela nella data in cui è stata scoperta la esistenza di beni - taciuta dall'imputato - che avrebbero potuto essere pignorati e non al momento della esecuzione del pignoramento, rivelatosi negativo.

La prova dell'intempestività della querela non può basarsi su mere presunzioni o, tantonneno, su supposizioni e, si afferma in giurisprudenza, è a carico di chi deduca la tardività della querela la prova della intempestività della stessa (Sez. 5, n. 2486 del 10/11/1998, dep. 1999, Poli, Rv. 212720).

Nel caso di specie, le dichiarazioni rese in dibattimento dalla persona offesa e la produzione documentale, sono smentite del tutto genericamente dalle allegazioni difensive, sviluppate con la memoria, che non risultano neppure proposte in appello ove, a tenore della motivazione della sentenza impugnata, la intempestività della querela era collegata alla mancata diligenza del creditore nella ricerca di beni pignorabili, in esito al verbale, negativo, del 10 aprile 2014.

Né valgono ad assolvere l'onere probatorio gravante sul querelato le argomentazioni spese nella memoria, secondo cui la documentazione prodotta è "parziale" perché creata in un momento successivo rispetto all'effettiva conoscenza che andrebbe collegata all'avvio della procedura revocatoria.

Si tratta, a ben vedere, di una mera supposizione, pacificamente inidonea a dimostrare l'intempestività della querela, non essendo stati puntualmente indicati elementi e circostanze dai quali dedurre che la conoscenza della esistenza di un compendio pignorabile e la violazione dell'onere dichiarativo incombente sul debitore, fosse intervenuta prima della data delle visure prodotte.

2. Irrilevante, stante la inammissibilità del ricorso e, quindi la sua inidoneità a dare luogo ad un valido rapporto di impugnazione, la prescrizione del reato intervenuta in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata (cfr.

S.U. n. .32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266).

3. Alla soccombenza consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione della colpa nella proposizione di ricorso inammissibile della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 4/6/2021 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Firenze ha rideterminato in mesi tre di reclusione la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 388, comma 6, cod. pen. commesso nell'aprile 2014 perché, in qualità di socio accomandatario della 3B [OSCURATO:SOCIETA]., non aveva ottemperato all'invito dell'ufficiale giudiziario ad indicare beni ulteriormente pignorabili e i luoghi ove si trovassero, omettendo di rispondere nel termine di quindici giorni all'ingiunzione con la quale avrebbe dovuto indicare la proprietà di tre autoveicoli di proprietà della società debitrice. Ha, altresì confermato le statuizioni civili a favore della [OSCURATO:SOCIETA]. riducendo l'importo .), )( della provvisionale alla somma di euro ottomila. Dall'imputazione e dalla motivazione della sentenza impugnata si rileva che in data 10 aprile 2014, in sede di avvio del procedimento di pignoramento, l'ufficiale giudiziario aveva invitato l'imputato, nella qualità, ad indicare beni in possesso della società, ai sensi dell'art. 492 cod. proc. civ. senza che l'imputato, al momento o nei quindici giorni successivi fornisse, a riguardo, qualche indicazione. Premesso che nel patrimonio della società esecutata non si rinvenivano beni da sottoporre a pignoramento, solo il 25 febbraio 2016, a seguito di una visura al PRA, la società creditrice aveva verificato, nel corso dell'azione revocatoria intrapresa sull' immobile di proprietà della società esecutata concesso in leasing finanziario, che, invece, la società 3B [OSCURATO:SOCIETA]. era proprietaria, alla data del 10 aprile 2014, di alcuni veicoli, successivamente dismessi. In conseguenza di tanto, in data 25 maggio 2016, la società creditrice aveva presentato querela dalla quale era derivato il procedimento. 2. Con i motivi di ricorso sintetizzati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, l'imputato ricorrente denuncia vizio di violazione di legge, e cumulativi vizi di motivazione sull'eccezione di tardività della proposta querela in relazione al momento di decorrenza del termine per la proposizione della querela, contestato già nel corso del dibattimento di primo grado. Osserva il ricorrente che il dies a quo per l'inizio della decorrenza del termine per la proposizione della querela di cui all'art. 124 cod. pen, va collegato alla tipologia di reato, se di danno o di pericolo, e, quindi al momento consumativo. Nel caso in esame, secondo la ricostruzione difensiva, il termine avrebbe dovuto decorrere dalla data del pignoramento, cioè dal momento in cui il debitore, in sede di esecuzione, avrebbe dovuto dichiarare i beni nella sua disponibilità , ricostruzione, contraddittoriamente, smentita nella sentenza impugnata nella parte in cui tale data è stata fatta coincidere con il momento in cui la società creditrice era venuta a conoscenza dell'esistenza di altri beni componenti l'asse patrimoniale del debitore. 3. Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. In vista della trattazione dell'odierna udienza il difensore dell'imputato ha fatto pervenire memoria con la quale si è riportata al ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento ribadendo la tardività della querela rispetto alla data di conoscenza dei fatti che erano divenuti noti al ricorrente in occasione dell'avvio dell'azione civile, in revocatoria, proposta fin dal 27 luglio 2015. Ha sottolineato, inoltre, la irrilevanza della produzione di parte civile che documenta l'ispezione al PRA del 20 maggio 2016 o l'elaborazione del 25 febbraio 2016 dal momento che si trattava di produzioni "funzionali" a sostegno della tesi difensiva della parte civile.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati. Deve rilevarsi che correttamente la Corte territoriale ha individuato il dies a quo per il decorso del termine di valida proposizione della querela nella data di effettuazione degli accertamenti catastali eseguiti dalla società creditrice il 25 febbraio 2016. Il giudice di appello, esaminando la prospettazione difensiva dell'imputato, ha evidenziato c:he il creditore aveva avuto concreta contezza della esistenza di ulteriori beni della società debitrice non il giorno in cui era stato eseguito l'accesso ai fini del pignoramento dall'ufficiale giudiziario, bensì nella data in cui il creditore aveva eseguito la visura dei beni della società amministrata dall'imputato che, in sede di esecuzione del pignoramento si era limitato a produrre una copia del contratto di leasing finanziario dell'immobile in cui veniva esercitata l'attività di impresa - bene, dunque, non pig nora bile. Dalla data della visura catastale, la Corte territoriale ha ritenuto dovesse decorrere il termine per la presentazione della querela, proposta in data 25 maggio 2016, rilevandone la tempestività. Merita ricordare, al fine dell'esatto inquadramento giuridico della problematica della tempestività della querela in relazione alla natura omissiva del reato, che le Sezioni Unite di questa Corte sono intervenute a chiarire che nel delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice il termine per proporre la querela decorre dalla data in cui l'inottemperanza pervenga a conoscenza del creditore,, restando a carico di chi deduce la tardività della querela la prova del difetto di tempestività della stessa (Sez. li, Sentenza n. 12213 del 21/12/2017, Zucchi, Rv. 272170). Il principio - enunciato con riferimento al reato previsto dal comma 1, dell'art. 388 cod. pen. - deve ritenersi applicabile anche all'ipotesi prevista dall'art. 388, comma 6, cod. pen., una fattispecie incriminatrice che anticipa la tutela del credito ad un momento antecedente al pignoramento, ovvero quando l'ufficiale giudiziario si attiva per la individuazione dei beni pignorabili sicché il presupposto del reato diventa il semplice avvio di un procedimento esecutivo, che comporta la necessità di rintracciare i beni da sottoporre, appunto, a pignoramento. La struttura e la natura del reato de quo non incidono, elidendoli, sui principi generali che regolano l'esercizio del diritto di querela, cioè la proposizione della istanza punitiva, configurabile, per questo aspetto, come un vero e proprio diritto soggettivo potestativo lasciato alla discrezionalità dell'offeso che è libero di esercitarlo, con piena cognizione, soltanto se posto nelle condizioni di conoscere tutti quegli elementi, oggettivi e soggettivi, che possono influire sulla sua scelta. Per esigenze socio-politiche e di politica criminale, l'ordinamento giuridico "riconduce" l'esercizio del diritto di querela, al fine di evitare che si trasformi in attribuzione di facoltà senza limite, ad un ragionevole termine entro il quale il diriti:o di consuma. Il temine decadenziale, previsto dall'art. 124 cod. pen., è posto, pertanto, a tutela del cittadino querelabile (che non potrebbe rimanere esposto all'infinito ad azioni giudiziarie penali): si tratta di un termine che non può essere fissato ad libitum del singolo, come accadrebbe ove fosse lasciato alla libera iniziativa della parte, facultata a proporre l'istanza di punizione, la scelta del momento in cui "venire" a conoscenza del "fatto che costituisce reato", ma che, altrettanto ragionevolmente, va ancorato alla conoscenza di tutti gli elementi indispensabili per la valutazione dell'esistenza del reato e dei suoi elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi. In linea con il descritto inquadramento sistematico del diritto di querela e con la tipologia del reato per cui si procede, i giudici di merito hanno, quindi, individuato il termine per la proposizione della querela nella data in cui è stata scoperta la esistenza di beni - taciuta dall'imputato - che avrebbero potuto essere pignorati e non al momento della esecuzione del pignoramento, rivelatosi negativo. La prova dell'intempestività della querela non può basarsi su mere presunzioni o, tantonneno, su supposizioni e, si afferma in giurisprudenza, è a carico di chi deduca la tardività della querela la prova della intempestività della stessa (Sez. 5, n. 2486 del 10/11/1998, dep. 1999, Poli, Rv. 212720). Nel caso di specie, le dichiarazioni rese in dibattimento dalla persona offesa e la produzione documentale, sono smentite del tutto genericamente dalle allegazioni difensive, sviluppate con la memoria, che non risultano neppure proposte in appello ove, a tenore della motivazione della sentenza impugnata, la intempestività della querela era collegata alla mancata diligenza del creditore nella ricerca di beni pignorabili, in esito al verbale, negativo, del 10 aprile 2014. Né valgono ad assolvere l'onere probatorio gravante sul querelato le argomentazioni spese nella memoria, secondo cui la documentazione prodotta è "parziale" perché creata in un momento successivo rispetto all'effettiva conoscenza che andrebbe collegata all'avvio della procedura revocatoria. Si tratta, a ben vedere, di una mera supposizione, pacificamente inidonea a dimostrare l'intempestività della querela, non essendo stati puntualmente indicati elementi e circostanze dai quali dedurre che la conoscenza della esistenza di un compendio pignorabile e la violazione dell'onere dichiarativo incombente sul debitore, fosse intervenuta prima della data delle visure prodotte. 2. Irrilevante, stante la inammissibilità del ricorso e, quindi la sua inidoneità a dare luogo ad un valido rapporto di impugnazione, la prescrizione del reato intervenuta in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata (cfr. S.U. n. .32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). 3. Alla soccombenza consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione della colpa nella proposizione di ricorso inammissibile della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend
Sentenza Cassazione n. 18037/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris