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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 settembre 2025

Cassazione n. 35007/2025

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icorso 1712-2021proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita a margine de l ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del primo difensore, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 14 – ricorren t e – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura rilasciata in calce al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo indirizzo –controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 429 del 20 2 0 del la CORTE D’APPELLO DICALTANISSETTA, depositata il 26 ottobre 20 2 0 (R.G.N. 14/2019).

R.G.N.1712/2021 Cron.

Rep.

C.C. 16/9/2025 giurisdizione Responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per informazioni inesatte.

Presupposti e Limiti. -2 - Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio de l 1 6 settembre2025 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Caltanissetta ha respinto il gravame dell’ingegner [OSCURATO:PERSONA] e ha confermato la pronuncia del Tribunale di Enna, che aveva rigettato le domande di risarcimento dei danni arrecati dall’asserita violazione degli obblighi di buona fede e di completa ed esatta informazione.

A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha argomentato che la responsabilità dell’ente previdenziale per false informazioni si può predicare soltanto per i dati di fatto inerenti alla posizione assicurativa dell’interessato, in quanto idonei a generare un affidamento ragionevole.

È irrilevante che [OSCURATO:PERSONA] non abbia avversato sotto tale profilo le pretese dell’appellante, in quanto il principio di “noncontestazione” non investe le interpretazioni e le valutazioni giuridiche e il giudice è comunque tenuto ex officioall’applicazione della disciplina corretta.

Inammissibili, infine, sono le censure sulla violazione dell’art. 2697 cod. civ., in quanto il rigetto delle domande non si fonda sulla carenza di prova dei fatti costitutivi, ma sull’inidoneità dei fatti allegati a configurare la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]. 2.– Per la cassazione della sentenza d’appello ricorre l’ingegner [OSCURATO:PERSONA], formulando tre motivi di censura , illustrati da memoria in prossimità della trattazione camerale. 3.–[OSCURATO:PERSONA] replica con controricorso, egualmente illustrato da memoria. 4.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio. 5.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte . 6.–All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] -3 - 1.–Con il primo motivo (art. 360, primo comma, numeri 3 e 4, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 416 cod. proc. civ. e lamenta che la Corte di merito abbia errato nell’escludere l’applicabilità del principio di “non contestazione”anche in ordine alla «deduzione della irresponsabilità dell’ente previdenziale in contemplazione della natura (giuridica) dell’errore inficiante» le comunicazioni di [OSCURATO:PERSONA] (pagina 10 del ricorso per cassazione).

Tale deduzione sarebbe stata introdotta tardivamente nel processo, dopo il maturare delle preclusioni assertive, e irritualmente il giudice l’avrebbe valorizzata, travalicando il «thema disputandumcosì come delimitato dalle questioni dedotte dalle parti» (pagina 13 del ricorso). 1.1.–Il motivo è infondato. 1.2.– Come ha correttamente rilevato la Corte d’appello di Caltanissetta (pagine 7 e 8 della sentenza impugnata) e come ha ribadito la parte controricorrente, da ultimo nella memoria illustrativa (pagine 1 e 2), il principio di “non contestazione” concerne i fatti allegati a fondamento della domanda o delle eccezioni e non l’inquadramento giuridico di tali fatti.

Taleprincipio, pertanto, non può essere utilmente invocato per la risoluzione delle questioni di diritto (Cass., sez.

III, 30 gennaio 2024, n. 2844; nel medesimo senso, Cass., sez.

II, 4 aprile 2024, n. 8967).

Né si può annoverare il profilo dell’irrisarcibilità del danno tra le eccezioni in senso stretto(pagine 1 e 2 della memoria illustrativa del ricorrente), in difetto di un’espressa previsione di legge o di un’intrinseca necessità della richiesta di parte che avvalorino una qualificazione di tal fatta(Cass., S.U., 3 febbraio 1998, n. 1099).

Inoltre, in virtù del principio “Iura novit curia”, è il giudice a dover qualificare sub specie iuris le domande proposte, senza essere vincolato dalle indicazionidelle parti. -4 - Il giudice, in pari tempo, è chiamatoa vagliare i requisiti costitutivi delle pretese dedotte in causa.

Con tale compito si sono cimentati i giudici di merito, che hanno individuatoi presupposti della responsabilità per informazioni inesatte , senza travalicare i limiti segnati dal petitume dalla causa petendi. 2.–Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 25 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, dell’art. 54 della legge 9 marzo 1989, n. 88, degli artt. 1175, 1176, 1218, 2043 e 2697 cod. civ. e addebita alla sentenza d’appello di avere erroneamente escluso, in tema d’interpretazione delle norme giuridiche, la responsabilità d i un entegravato da pregnanti doveri di diligenza.

Ad avviso del ricorrente, la responsabilità dell’ente sorge non solo per gli errori di fatto, ma anche per quelli di diritto, allorché abbiano leso la libertà di autodeterminazione dell’assicurato.

In questa prospettiva, verrebbe in rilievo l’inadempimento dell’obbligo «di non frustrare, con errate e fuorvianti informazioni concernenti la situazione previdenziale e pensionistica degli iscritti, la fiducia e l’affidamento di soggetti titolari di interessi al conseguimento di beni essenziali della vita quali quelli garantiti dall’art. 38 Cost.» (pagina 24 del ricorso per cassazione).

Pertanto, nel subordinare l’applicabilità della normativa di favore (art. 25, settimo comma, della legge n. 6 del 1981) alla continuatività dell’iscrizione, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe arbitrariamente disatteso l’interpretazione consolidata, affermata già da Cass., sez. lav., 17 aprile 1989, n. 1818, e inequivocabile nel reputare necessaria e sufficiente «la sola iscrizione alla Cassa in data anteriore all’entrata in vigore della l. n. 6/1981» (pagina 17 del ricorso per cassazione). 2.1.–La critica non coglie nel segno. 2.2.– Il rapporto che lega l’assicurato all’ente previdenziale «s’inquadra in una verae propria relazione giuridicamente qualificata -5 - tra parti legate da un vincolo obbligatorio, così da ingenerare una responsabilità da “contatto sociale”, responsabilità che si pone quale speciesdel più ampio genus della responsabilità, ex art. 1218 c.c., con applicazione anche per tale regime, del criterio di riparto dell’onere della prova più favorevole per ilcreditore danneggiato, fermo restando che il debitore puòsempre dimostrare che l’inadempimento è dipeso da causa alui non imputabile » (Cass., sez. lav., 14 ottobre 2024, n. 26620, in motivazione, pagina 6, sull’erronea certificazione di esposizione all’amianto rilasciata dall’INAIL).

L’INPS è responsabile per l’erronea indicazione sulla posizione contributiva del lavoratore e per il conseguente collocamento in mobilità e l’affidamento dev’essere tutelato anche quando la certificazione non è stata richiesta o non è stata rilasciata nelle forme prescritte dall’art. 54 della legge n. 88 del 1989 (Cass., sez. lav., 3 ottobre 2017, n. 23050, richiamata a più riprese dal ricorrente).

Analoghi princìpi sono stati espressi con riferimento agli enti previdenziali con personalità giuridica di diritto privato, sul presupposto cheessi dispongono di dati e conoscenze e sono chiamati ad assolvere con diligenza agli obblighi di comunicazione nei confronti degl’iscritti.

Merita tutela l’affidamento dell’assicurato nelle informazioni che [OSCURATO:PERSONA] fornisca in ordine all ’ avvenuta maturazione del requisito contributivo della pensione di vecchiaia.

L’ente previdenzialeè obbligato a risarcire il danno derivante dalla decisione dell’assicurato di cancellarsi dall’albo professionale (Cass., sez. lav., 1° marzo 2012, n. 3195), allorché la comunicazione sul raggiungimento del minimo pensionistico si riveli «oggettivamente erronea» (punto 2 dei Motivi della decisione, a pagina 7). [OSCURATO:PERSONA] è responsabile per aver suscitato un affidamento ragionevole nella regolarità della posizione assicurativa e contributiva, anche quandofaccia decorrere l’iscrizione da una data diversa da quella -6 - che risulta per tabulas ( Cass., sez. lav., 27 gennaio 2014, n. 1659, richiamata nel ricorso, alle pagine 20 e seguenti). 2.3.– Le fattispecie passate in rassegna sono accomunate dall’oggetto delle inesatte informazioni, tutte concernenti la posizione assicurativa e contributiv a .

La responsabilità è stata affermata in relazione a dati fallaci, che esulano dalla sfera di controllo dell’assicuratoe che spetta all’Istituto pubblico o all’ente privatizzato attestare.

È in relazione ai compiti di certificazione e d’indagine degli enti che si può predicareun legittimo affidamento nella veridicità delle notizie comunicate.

Secondo il paradigma dell’art. 54 della legge n. 88 del 1989, che orienta anche nella definizione degli obblighi degli enti privatizzati, la responsabilitàpostula pur sempre dati oggettivi, la “situazione” che la risposta dell’ente di volta in voltadocumenta, alla luce delle risultanze in suo possesso.

Anche quando sia mediata e condizionata dall’applicazione delle regole di diritto, è la rappresentazione di uno stato di fattoa venire in rilievo. 2.4.– L a responsabilità non può essere estesa sic et simpliciter all’erronea interpretazione che l’ente prediligain ordine alla normativa applicabile, nel contesto di una rappresentazione fedele della posizione contributivadell’assicurato.

La corretta interpretazione della disciplina di legge non è appannaggio dell’Istituto pubblicoo dell’ente previdenziale privatizzato el’assicurato non può riporre un affidamento meritevole di tutela nella lettura del dato normativo che glienti mostrino di privilegiare.

I consociati hanno ragione di confidare nell’attendibilità e nella completezza delle informazioni che solo l’ente possiede e che l’interessato, secondo l’id quod plerumque accidit, non può sottoporre a verifica.

Per contro, quanto alla disciplina di una determinata prestazione, l’interessato dispone di tutti gli strumenti per valutare, con ogni più -7 - appropriato ausilio,l’interpretazione che gli entirecepiscono nell’esame delle istanze e per saggiarne la fondatezza nell’unica sede a ciò deputata: il giudizio.

Nel giudizio occorre verificare, nel contraddittorio fra le parti, la sussistenza dei requisiti costitutivi della prestazione richiesta.

È questo piano arivestire rilievo dirimente. 2.5.–Di tali princìpi ha fatto buon governo la pronuncia impugnata.

Nelle comunicazioni del 30 ottobre e del 10 novembre 1997, [OSCURATO:PERSONA] ha offerto puntuali e veritieri ragguagli in ordine alla situazione contributiva dell’assicurato, riportando i dati in suo possesso.

Non si può ravvisare una responsabilità, legata alla lesione dell’affidamento, sol perché la Cassa ha negato l’applicabilità della pregressa disciplina più favorevole, peraltro esplicitando – e così consentendo di vagliare criticamente – l e giustificazion i dell’orientamentoprescelto.

All’interpretazione avallata dagli enti previdenziali , priva di qualsivoglia preminenzaassiologica, non si può prestare un fideistico ossequio, soprattutto a fronte di un diverso indirizzo che è la parte ricorrente a prospetta re come radicato da un’epoca di gran lunga anteriore(il 1989) alle comunicazioni contestate.

Nessun ostacolo, dunque,si frappone alla richiesta di un esaustivo vaglio giudiziale delle ragioni addotte dalla Cassa in relazione a dati veridici nella loro oggettività. 3.–Con la terza doglianza (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente prospetta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1218 e 2697 cod. civ. e censura la sentenza d’appello per avere ritenuto inammissibili i motivi di gravame incentrati sull’erronea ripartizione degli oneri probatori.

A chi agisce sarebbe sufficiente provare la fonte del diritto e allegare il fatto dannoso e incomberebbe, invece, sul debitore convenuto l’onere di dimostrare fatti estintivi dell’altrui pretesa.

A tale -8 - onere [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe ottemperato e sarebbe illegittimo, pertanto, il rigetto delle domande risarcitorie. 3.1.–La doglianza non è fondata . 3.2.–Le ragioni illustrate nel disattendere la seconda censura e nel delimitare l’àmbito applicativo della responsabilità per informazioni inesatte privano di ogni rilevanza l’allegazione dell’asserito inadempimento di [OSCURATO:PERSONA], legato all’errata interpretazione della disciplina vigente e della sua modulazione intertemporale. 4.–Il ricorso dev’essere, nel suo complesso, rigettato. 5.–Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia e dell’attività processuale svolta. 6.– L’integrale rigetto del ricorso impone di dare atto dei presupposti processuali dell’obbligo di chi l’ha proposto di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarienella misura del 15% e agli accessori di legge.

Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorso 1712-2021proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita a margine de l ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del primo difensore, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 14 – ricorren t e – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura rilasciata in calce al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo indirizzo –controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 429 del 20 2 0 del la CORTE D’APPELLO DICALTANISSETTA, depositata il 26 ottobre 20 2 0 (R.G.N. 14/2019). R.G.N.1712/2021 Cron. Rep. C.C. 16/9/2025 giurisdizione Responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per informazioni inesatte. Presupposti e Limiti. -2 - Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio de l 1 6 settembre2025 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Caltanissetta ha respinto il gravame dell’ingegner [OSCURATO:PERSONA] e ha confermato la pronuncia del Tribunale di Enna, che aveva rigettato le domande di risarcimento dei danni arrecati dall’asserita violazione degli obblighi di buona fede e di completa ed esatta informazione. A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha argomentato che la responsabilità dell’ente previdenziale per false informazioni si può predicare soltanto per i dati di fatto inerenti alla posizione assicurativa dell’interessato, in quanto idonei a generare un affidamento ragionevole. È irrilevante che [OSCURATO:PERSONA] non abbia avversato sotto tale profilo le pretese dell’appellante, in quanto il principio di “noncontestazione” non investe le interpretazioni e le valutazioni giuridiche e il giudice è comunque tenuto ex officioall’applicazione della disciplina corretta. Inammissibili, infine, sono le censure sulla violazione dell’art. 2697 cod. civ., in quanto il rigetto delle domande non si fonda sulla carenza di prova dei fatti costitutivi, ma sull’inidoneità dei fatti allegati a configurare la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]. 2.– Per la cassazione della sentenza d’appello ricorre l’ingegner [OSCURATO:PERSONA], formulando tre motivi di censura , illustrati da memoria in prossimità della trattazione camerale. 3.–[OSCURATO:PERSONA] replica con controricorso, egualmente illustrato da memoria. 4.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio. 5.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte . 6.–All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] -3 - 1.–Con il primo motivo (art. 360, primo comma, numeri 3 e 4, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 416 cod. proc. civ. e lamenta che la Corte di merito abbia errato nell’escludere l’applicabilità del principio di “non contestazione”anche in ordine alla «deduzione della irresponsabilità dell’ente previdenziale in contemplazione della natura (giuridica) dell’errore inficiante» le comunicazioni di [OSCURATO:PERSONA] (pagina 10 del ricorso per cassazione). Tale deduzione sarebbe stata introdotta tardivamente nel processo, dopo il maturare delle preclusioni assertive, e irritualmente il giudice l’avrebbe valorizzata, travalicando il «thema disputandumcosì come delimitato dalle questioni dedotte dalle parti» (pagina 13 del ricorso). 1.1.–Il motivo è infondato. 1.2.– Come ha correttamente rilevato la Corte d’appello di Caltanissetta (pagine 7 e 8 della sentenza impugnata) e come ha ribadito la parte controricorrente, da ultimo nella memoria illustrativa (pagine 1 e 2), il principio di “non contestazione” concerne i fatti allegati a fondamento della domanda o delle eccezioni e non l’inquadramento giuridico di tali fatti. Taleprincipio, pertanto, non può essere utilmente invocato per la risoluzione delle questioni di diritto (Cass., sez. III, 30 gennaio 2024, n. 2844; nel medesimo senso, Cass., sez. II, 4 aprile 2024, n. 8967). Né si può annoverare il profilo dell’irrisarcibilità del danno tra le eccezioni in senso stretto(pagine 1 e 2 della memoria illustrativa del ricorrente), in difetto di un’espressa previsione di legge o di un’intrinseca necessità della richiesta di parte che avvalorino una qualificazione di tal fatta(Cass., S.U., 3 febbraio 1998, n. 1099). Inoltre, in virtù del principio “Iura novit curia”, è il giudice a dover qualificare sub specie iuris le domande proposte, senza essere vincolato dalle indicazionidelle parti. -4 - Il giudice, in pari tempo, è chiamatoa vagliare i requisiti costitutivi delle pretese dedotte in causa. Con tale compito si sono cimentati i giudici di merito, che hanno individuatoi presupposti della responsabilità per informazioni inesatte , senza travalicare i limiti segnati dal petitume dalla causa petendi. 2.–Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 25 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, dell’art. 54 della legge 9 marzo 1989, n. 88, degli artt. 1175, 1176, 1218, 2043 e 2697 cod. civ. e addebita alla sentenza d’appello di avere erroneamente escluso, in tema d’interpretazione delle norme giuridiche, la responsabilità d i un entegravato da pregnanti doveri di diligenza. Ad avviso del ricorrente, la responsabilità dell’ente sorge non solo per gli errori di fatto, ma anche per quelli di diritto, allorché abbiano leso la libertà di autodeterminazione dell’assicurato. In questa prospettiva, verrebbe in rilievo l’inadempimento dell’obbligo «di non frustrare, con errate e fuorvianti informazioni concernenti la situazione previdenziale e pensionistica degli iscritti, la fiducia e l’affidamento di soggetti titolari di interessi al conseguimento di beni essenziali della vita quali quelli garantiti dall’art. 38 Cost.» (pagina 24 del ricorso per cassazione). Pertanto, nel subordinare l’applicabilità della normativa di favore (art. 25, settimo comma, della legge n. 6 del 1981) alla continuatività dell’iscrizione, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe arbitrariamente disatteso l’interpretazione consolidata, affermata già da Cass., sez. lav., 17 aprile 1989, n. 1818, e inequivocabile nel reputare necessaria e sufficiente «la sola iscrizione alla Cassa in data anteriore all’entrata in vigore della l. n. 6/1981» (pagina 17 del ricorso per cassazione). 2.1.–La critica non coglie nel segno. 2.2.– Il rapporto che lega l’assicurato all’ente previdenziale «s’inquadra in una verae propria relazione giuridicamente qualificata -5 - tra parti legate da un vincolo obbligatorio, così da ingenerare una responsabilità da “contatto sociale”, responsabilità che si pone quale speciesdel più ampio genus della responsabilità, ex art. 1218 c.c., con applicazione anche per tale regime, del criterio di riparto dell’onere della prova più favorevole per ilcreditore danneggiato, fermo restando che il debitore puòsempre dimostrare che l’inadempimento è dipeso da causa alui non imputabile » (Cass., sez. lav., 14 ottobre 2024, n. 26620, in motivazione, pagina 6, sull’erronea certificazione di esposizione all’amianto rilasciata dall’INAIL). L’INPS è responsabile per l’erronea indicazione sulla posizione contributiva del lavoratore e per il conseguente collocamento in mobilità e l’affidamento dev’essere tutelato anche quando la certificazione non è stata richiesta o non è stata rilasciata nelle forme prescritte dall’art. 54 della legge n. 88 del 1989 (Cass., sez. lav., 3 ottobre 2017, n. 23050, richiamata a più riprese dal ricorrente). Analoghi princìpi sono stati espressi con riferimento agli enti previdenziali con personalità giuridica di diritto privato, sul presupposto cheessi dispongono di dati e conoscenze e sono chiamati ad assolvere con diligenza agli obblighi di comunicazione nei confronti degl’iscritti. Merita tutela l’affidamento dell’assicurato nelle informazioni che [OSCURATO:PERSONA] fornisca in ordine all ’ avvenuta maturazione del requisito contributivo della pensione di vecchiaia. L’ente previdenzialeè obbligato a risarcire il danno derivante dalla decisione dell’assicurato di cancellarsi dall’albo professionale (Cass., sez. lav., 1° marzo 2012, n. 3195), allorché la comunicazione sul raggiungimento del minimo pensionistico si riveli «oggettivamente erronea» (punto 2 dei Motivi della decisione, a pagina 7). [OSCURATO:PERSONA] è responsabile per aver suscitato un affidamento ragionevole nella regolarità della posizione assicurativa e contributiva, anche quandofaccia decorrere l’iscrizione da una data diversa da quella -6 - che risulta per tabulas ( Cass., sez. lav., 27 gennaio 2014, n. 1659, richiamata nel ricorso, alle pagine 20 e seguenti). 2.3.– Le fattispecie passate in rassegna sono accomunate dall’oggetto delle inesatte informazioni, tutte concernenti la posizione assicurativa e contributiv a . La responsabilità è stata affermata in relazione a dati fallaci, che esulano dalla sfera di controllo dell’assicuratoe che spetta all’Istituto pubblico o all’ente privatizzato attestare. È in relazione ai compiti di certificazione e d’indagine degli enti che si può predicareun legittimo affidamento nella veridicità delle notizie comunicate. Secondo il paradigma dell’art. 54 della legge n. 88 del 1989, che orienta anche nella definizione degli obblighi degli enti privatizzati, la responsabilitàpostula pur sempre dati oggettivi, la “situazione” che la risposta dell’ente di volta in voltadocumenta, alla luce delle risultanze in suo possesso. Anche quando sia mediata e condizionata dall’applicazione delle regole di diritto, è la rappresentazione di uno stato di fattoa venire in rilievo. 2.4.– L a responsabilità non può essere estesa sic et simpliciter all’erronea interpretazione che l’ente prediligain ordine alla normativa applicabile, nel contesto di una rappresentazione fedele della posizione contributivadell’assicurato. La corretta interpretazione della disciplina di legge non è appannaggio dell’Istituto pubblicoo dell’ente previdenziale privatizzato el’assicurato non può riporre un affidamento meritevole di tutela nella lettura del dato normativo che glienti mostrino di privilegiare. I consociati hanno ragione di confidare nell’attendibilità e nella completezza delle informazioni che solo l’ente possiede e che l’interessato, secondo l’id quod plerumque accidit, non può sottoporre a verifica. Per contro, quanto alla disciplina di una determinata prestazione, l’interessato dispone di tutti gli strumenti per valutare, con ogni più -7 - appropriato ausilio,l’interpretazione che gli entirecepiscono nell’esame delle istanze e per saggiarne la fondatezza nell’unica sede a ciò deputata: il giudizio. Nel giudizio occorre verificare, nel contraddittorio fra le parti, la sussistenza dei requisiti costitutivi della prestazione richiesta. È questo piano arivestire rilievo dirimente. 2.5.–Di tali princìpi ha fatto buon governo la pronuncia impugnata. Nelle comunicazioni del 30 ottobre e del 10 novembre 1997, [OSCURATO:PERSONA] ha offerto puntuali e veritieri ragguagli in ordine alla situazione contributiva dell’assicurato, riportando i dati in suo possesso. Non si può ravvisare una responsabilità, legata alla lesione dell’affidamento, sol perché la Cassa ha negato l’applicabilità della pregressa disciplina più favorevole, peraltro esplicitando – e così consentendo di vagliare criticamente – l e giustificazion i dell’orientamentoprescelto. All’interpretazione avallata dagli enti previdenziali , priva di qualsivoglia preminenzaassiologica, non si può prestare un fideistico ossequio, soprattutto a fronte di un diverso indirizzo che è la parte ricorrente a prospetta re come radicato da un’epoca di gran lunga anteriore(il 1989) alle comunicazioni contestate. Nessun ostacolo, dunque,si frappone alla richiesta di un esaustivo vaglio giudiziale delle ragioni addotte dalla Cassa in relazione a dati veridici nella loro oggettività. 3.–Con la terza doglianza (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente prospetta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1218 e 2697 cod. civ. e censura la sentenza d’appello per avere ritenuto inammissibili i motivi di gravame incentrati sull’erronea ripartizione degli oneri probatori. A chi agisce sarebbe sufficiente provare la fonte del diritto e allegare il fatto dannoso e incomberebbe, invece, sul debitore convenuto l’onere di dimostrare fatti estintivi dell’altrui pretesa. A tale -8 - onere [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe ottemperato e sarebbe illegittimo, pertanto, il rigetto delle domande risarcitorie. 3.1.–La doglianza non è fondata . 3.2.–Le ragioni illustrate nel disattendere la seconda censura e nel delimitare l’àmbito applicativo della responsabilità per informazioni inesatte privano di ogni rilevanza l’allegazione dell’asserito inadempimento di [OSCURATO:PERSONA], legato all’errata interpretazione della disciplina vigente e della sua modulazione intertemporale. 4.–Il ricorso dev’essere, nel suo complesso, rigettato. 5.–Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia e dell’attività processuale svolta. 6.– L’integrale rigetto del ricorso impone di dare atto dei presupposti processuali dell’obbligo di chi l’ha proposto di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarienella misura del 15% e agli accessori di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel
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