CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 giugno 2026
Cassazione n. 33780/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2026 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];tRG 12717-2026 - Udienza del 17/06/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. Rilevato che il primo motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione e violazione di legge quanto al giudizio di penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato contestatogli, agitando il tema del falso grossolano — è aspecifico in quanto reitera argomenti già adeguatamente vagliati dalla Corte territoriale (vedi pag. 3 della sentenza impugnata), che ha ragionato in linea con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui si verte in ipotesi di falso grossolano e, quindi, di reato impossibile solo quando la falsificazione dell'atto appaia in maniera talmente evidente da essere, ictu °culi, riconoscibile da chiunque (Sez. 5, n. 27310 del 11/02/2019, Ikechukwu, Rv. 276639; Sez. 6, n. 18015 del 24/02/2015, Ambrosio, Rv. 263279; Sez. 5, n. 3711 del 02/12/2011, dep. 2012, Baldin, Rv. 252946), riconoscibilità da escludersi per il quivis de populo quanto alla data di scadenza del documento e all'autorità emittente. [OSCURATO:PERSONA], quindi, che il motivo di ricorso va considerato aspecifico, in spregio agli insegnamenti di Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823, che ha ribadito un concetto già accreditato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. Rilevato che il secondo motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto all'omesso avviso all'imputato della possibilità di accedere alla sostituzione della pena - è manifestamente infondato giacché il giudice non è tenuto a proporre, in ogni caso, all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito di un potere discrezionale al riguardo, sicché l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva. (Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, dep. 2024, S., Rv. 285710 - 01). [OSCURATO:PERSONA] che, ove il motivo di ricorso sia reputato indirizzato a censurare la mancata sostituzione della pena, esso è del tutto generico sul punto benché il giudice d'appello non possa disporre la sostituzione "ex officio" nel caso in cui non sia stata formulata, nell'atto di gravame, una specifica e motivata richiesta al riguardo, non rientrando la conversione della pena detentiva nel novero dei benefici e delle diminuenti tassativamente indicati dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che costituisce disposizione derogatoria, di natura eccezionale, al principio devolutivo dell'appello. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che l'appellante è onerato di supportare, con specifiche deduzioni, la richiesta di sostituzione delle pene detentive brevi, 2conseguendo, al mancato assolvimento di tale onere, l'inammissibilità originaria della richiesta - Sez. 4, n. 36657 del 15/10/2025, Rossi, Rv. 288792 - 01) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammi P.Q.M