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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06039/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Considerato che i motivi del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - con i quali vengono rispettivamente dedotti vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen., all'art. 62-bis stesso codice e alla determinazione del calcolo della pena - sono inammissibili, in quanto in fatto e manifestamente infondati, oltre che riproduttivi di censure già valutate con argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici dalla sentenza impugnata.

Invero, in detta sentenza si rileva che: - la violazione ad opera del suddetto è avvenuta in assoluto spregio del provvedimento emanato dal Questore di Palermo, che ha imposto al predetto il divieto di accesso e stazionamento nei luoghi indicati per la durata di due anni; - trattasi di condotta che non può ritenersi di particolare tenuità, tenuto conto delle plurime violazioni delle quali dà atto il provvedimento di daspo urbano, nonché degli ulteriori precedenti penali per fatti analoghi a carico del predetto, come da certificato del casellario giudiziale; - l'imputato, inoltre, non è meritevole del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in ragione della sua spiccata capacità a delinquere documentata, oltre che dai precedenti specifici, dalle condanne risultanti dal certificato del casellario giudiziale per i delitti di ricettazione, minaccia, furto e falsità materiale; - la pena è stata calcolata dal primo Giudice in misura pienamente adeguata al disvalore concreto del fatto, nonché alla personalità di [OSCURATO:PERSONA], dovendosi ritenere condivisibile il ragionamento del Tribunale, che si è discostato dal minimo edittale in ragione della gravità dei fatti contestati e della personalità del suddetto, soggetto già gravato da numerosi precedenti penali, anche specifici e reiterati in breve arco temporale, come da certificato del casellario giudiziale; - infondate sono le censure difensive in ordine al calcolo della pena, avendo il Tribunale calcolato una pena, espressamente argomentando che la stessa, nella cornice edittale prevista dall'ipotesi ascritta (da uno a due anni di arresto) andava individuata in quella già ridotta per la scelta del rito, di mesi otto di arresto, pena che si stima congrua in ragione dei plurimi precedenti penali anche per fatti analoghi ascritti all'imputato.

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 genna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Considerato che i motivi del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - con i quali vengono rispettivamente dedotti vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen., all'art. 62-bis stesso codice e alla determinazione del calcolo della pena - sono inammissibili, in quanto in fatto e manifestamente infondati, oltre che riproduttivi di censure già valutate con argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici dalla sentenza impugnata. Invero, in detta sentenza si rileva che: - la violazione ad opera del suddetto è avvenuta in assoluto spregio del provvedimento emanato dal Questore di Palermo, che ha imposto al predetto il divieto di accesso e stazionamento nei luoghi indicati per la durata di due anni; - trattasi di condotta che non può ritenersi di particolare tenuità, tenuto conto delle plurime violazioni delle quali dà atto il provvedimento di daspo urbano, nonché degli ulteriori precedenti penali per fatti analoghi a carico del predetto, come da certificato del casellario giudiziale; - l'imputato, inoltre, non è meritevole del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in ragione della sua spiccata capacità a delinquere documentata, oltre che dai precedenti specifici, dalle condanne risultanti dal certificato del casellario giudiziale per i delitti di ricettazione, minaccia, furto e falsità materiale; - la pena è stata calcolata dal primo Giudice in misura pienamente adeguata al disvalore concreto del fatto, nonché alla personalità di [OSCURATO:PERSONA], dovendosi ritenere condivisibile il ragionamento del Tribunale, che si è discostato dal minimo edittale in ragione della gravità dei fatti contestati e della personalità del suddetto, soggetto già gravato da numerosi precedenti penali, anche specifici e reiterati in breve arco temporale, come da certificato del casellario giudiziale; - infondate sono le censure difensive in ordine al calcolo della pena, avendo il Tribunale calcolato una pena, espressamente argomentando che la stessa, nella cornice edittale prevista dall'ipotesi ascritta (da uno a due anni di arresto) andava individuata in quella già ridotta per la scelta del rito, di mesi otto di arresto, pena che si stima congrua in ragione dei plurimi precedenti penali anche per fatti analoghi ascritti all'imputato. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 genna
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