CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2023
Cassazione n. 17469/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione deducendo violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art.73, comma 5, d.P.R. 309/1990, in quanto le dichiarazioni etero accusatorie rese da [OSCURATO:PERSONA] non hanno trovato alcuna conferma e avrebbero dovuto ritenersi inattendibili in quanto il Tiracorda era imputato nello stesso procedimento e quindi non poteva essere considerato una fonte neutrale, mentre, con riferimento al capo di imputazione C), il giudice ha utilizzato le dichiarazioni rese dai testimoni nel corso delle indagini preliminari. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente si duole in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Considerato che il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato di non condividere la tesi difensiva della inattendibilità del dichiarante Tiracorda che, in maniera spontanea esauriente e coerente, ha ripetuto la versione dei fatti in ogni occasione in cui è stato sentito senza ottenere o chiedere alcun beneficio. Con motivazione altrettanto congrua ed esente da vizi logici, la Corte ha affermato, quanto all'episodio di cui al capo C) di imputazione che il teste Faini non ha smentito quanto dichiarato nell'immediatezza dei fatti, e che il testo teste Durdevic ha dichiarato di aver appreso che la sostanza stupefacente del tipo eroina era stata abbandonata, sebbene appena acquistata, per timore di un controllo da parte delle forze dell'ordine. La censura in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche non è stata dedotte in appello. I motivi d'appello riguardavano, infatti, esclusivamente la responsabilità per i reati di cui ai capi B) e C). La doglianza è pertanto inammissibile, a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ritenuto che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 marzo 2023 Il consigliere este