CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 29485/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7641/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c.: ) e [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c.; ), elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Nomentana, n. 91 -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (MSTGLG60MO9F979S), elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 177 -controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’ a ppello di Cagliari n. 76 /20 2 2 , pubblicata in data3 marzo 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 settembre2024 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui [OSCURATO:SOCIETA]. aveva chiesto il pagamento dell’importo di euro 240.040,68 , pattuito a titolo di macrocanone nel contratto di leasing stipulato nel dicembre 2008, rimasto insoluto per non avere l’utilizzatrice adempiuto all’impegno contestualmente assunto di versare direttamente a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. somma di pari importo quale corrispettivo di una fornitura da quest’ultima eseguita, in modo da compensare l’obbligazione della società concedenteverso il fornitore. L’opponente deduceva di avere regolarmente provveduto al pagamento della fornitura, come concordato a mezzo di delegazione di pagamento, mediante l’emissione di n. 24 effetti cambiari, tutti onorati alla scadenza, mentre l’opposta replicava di avere dovuto corrispondere il prezzo della fornitura, in data 29 luglio 2014, a ciò sollecitata dalla Curatela del Fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che lo aveva richiesto sulla base della fattura n. 86/2010 rinvenuta nelle scritture della società fallita. Il Tribunale di Nuoro accoglieva l’opposizione, rilevando che l’opponente aveva dimostrato la dedotta imputazione del pagamento e, segnatamente, la coincidenza dell’importo versato tramite cambiali e l’emissione da parte della società fornitrice della fattura n. 86/2010, avente ad oggetto la fornitura de qua, cosicché risultava verosimile che la tempistica dei pagamenti fosse connessa con la tempistica della fornitura effettuata da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la quale aveva pure versato l’I.V.A. sulla fattura e non aveva richiesto alcun pagamento per ben quattro anni. 2. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto gravame avverso la sentenza di primo grado dinanzi alla Corte d’appello di Cagliari, che lo ha accolto. Facendo proprio il criterio di riparto dell’onere della prova già indicato dal Tribunale, i giudici di secondo grado ha nno osservato che: a) l’opponente non aveva fornito prova del rapporto fondamentale sottostante, non essendo sufficiente per individuare il collegamento con l’obbligazione de qua la mera sommatoria del valore dei titoli emessi diverso tempo dopo la stipulazione del contratto di leasing, ‹‹che in realtà potevano costituire una tranche di pagamento attinente a rapporti diversi che pacificamente intrattenevano la due società all’epoca dei fatti››; b) ad avvalorare la tesi della appellata non poteva soccorrere l’ulteriore cambiale di euro 11.000,00, prodotta con la memoria ex art. 183 cod. proc. civ., asseritamente emessa a titolo di interessi sul pagamento rateizzato e recante una data anteriore alla scadenza dell’ultimo effetto, senza che del pagamento di interessi si facesse menzione nell’atto di opposizione; c) il riconoscimento di interessi non riguardava il rapporto tra la concedente e l’utilizzatrice, ma era stato, tardivamente, allegato dalla seconda a riprova dell’imputazione di pagamento delle cambiali al rapporto fondamentale dedotto in giudizio; d) militavano a sfavore delle deduzioni difensive della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. la mancanza di prova della registrazione della fattura n. 86/2010 nelle scritture contabili della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e del pagamento dell’I.V.A. sulla somma corrisposta a mezzo cambiali; e) non risultava neppure dimostrata l’emissione della fattura per il pagamento dell’importo di euro 11.000,00, che avrebbe dovuto essere emessa nei confronti della Eurostock a fronte dell’accordo di rateizzazione. 3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso per la cassazione della suddetta decisione, affidato ad un unico motivo, che prospetta due diversi profili di doglianza. [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso. A seguito di formulata proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis cod. proc. civ., comunicata alle parti in data 27 febbraio 2024, la ricorrente ha depositato istanza di decisione, corredata da procura speciale. 4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ.e le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico complesso motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. denunzia ‹‹Violazione e falsa applicazione della legge exart. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.››, nonché ‹‹omesso esame circa fatti e documenti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 n. 5 c.p.c. Vizio di motivazione››. Lamenta che il giudice d’appello avrebbe omesso di valutare in modo analitico tutti gli elementi indiziari sottoposti al suo esame e di procedere ad una loro valutazione complessiva al fine di verificare se la loro combinazione fosse in grado di fornire una valida prova presuntiva, che non si sarebbe potuta raggiungere con certezza considerando atomisticamente ciascuno o alcuni dei singoli elementi indiziari. In particolare, contesta al giudice a quo: 1) di non essersi espresso sulle inferenze logiche ricavabili dal patto di delegazione; 2) di avere formulato mere ipotesi circa la corrispondenza degli importi rateizzati ed il corrispettivo concordato, sostenendo che potrebbero esservi altre ragioni giustificative per l’emissione dei titolo senza tuttavia ipotizzare quali esse fossero ; 3) di avere ignorato la circostanza che la fattura di pagamento fosse stata richiesta dopo un lungo periodo di silenzio e, soprattutto , dopo il pagamento dell’ultimo effetto cambiario, circostanza che lasciava desumere che la società di leasing fosse a conoscenza del come e del quando sarebbe stata saldata l’obbligazione di pagamento del corrispettivo; 4) di avere trascurato l’ulteriore dato presuntivo riguardante la circostanza che per circa un anno e mezzo la società [OSCURATO:SOCIETA]. non si era attivata per recuperare il macrocanone che avrebbe dovuto essere versato nell’immediatezza della stipula contrattuale e che invece veniva compensato tramite delegazione di pagamento del corrispettivo della fornitura; 5) di avere reso una motivazione solo apparente in ordine alle conseguenze inferenziali ricavabili dalla emissione della fattura n. 68 del 2010 da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., limitandosi a sostenere che, poiché dalle comunicazioni della Curatela sarebbe emerso che tale documento fiscale non era stato registrato (o comunque non vi era prova della registrazione) , veniva ad essere smentito il ragionamento del Tribunale che poggiava anche sul presupposto della prova del pagamento dell’IVA sulla stessa fattura; 6) di non avere adeguatamente considerato che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non aveva sollecitato, per oltre quattro anni, il pagamento della fattura, elemento sintomatico del fatto che la fornitrice fosse stata integralmente soddisfatta delle proprie ragioni creditorie e che nonavesse titolo per pretendere ulteriori pagamenti. Rappresenta pure che gli argomenti concernenti il difetto di prova della riferibilità della cambiale dell’importo di euro 11.000,00 al pagamento degli interessi corrispettivi e la mancata produzione in giudizio della fattura corrispondente a tale pagamento, richiamati dalla sentenza impugnata, non sono idonei a smontare il ragionamento presuntivo che conduceva a ritenere il regolare adempimento della obbligazione assunta con la delegazione di pagamento, in quanto la sussistenza di una obbligazione accessoria e del suo adempimento costituivano fatti secondari e comunque estranei all’oggetto del contendere,perché non riguardanti il rapporto tra concedente ed utilizzatrice. 2. La censura è inammissibile, in quanto tutti i profili di doglianza formulati, anche sotto l’apparente deduzione di vizi di violazione di legge,sono, nella sostanza, volti a riproporre questioni di fatto ed a sollecitare una richiesta di riesame del merito. 2.1. Varrà premettere che l’art. 2729 cod. civ., nel prescrivere che le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla “prudenza del giudice”, impone al giudice di compiere l'inferenza logica dal fatto secondario (fatto noto) al fatto principale (fatto ignoto) sulla base di una regola d'esperienza che egli deve ricavare dal sensus communis, dalla conoscenza dell'uomo medi o. E l o stesso art. 2729 cod. civ. precisa che il decidente deve ammettere solo presunzioni che siano “gravi, precise e concordanti”; laddove il requisito della ‹‹precisione›› va riferito al fatto noto (indizio) che costituisce il punto di partenza dell'inferenza e postula che esso non sia vago ma ben determinato nella sua realtà storica; il requisito della ‹‹gravità››va riferito al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto che, sulla base della regola d'esperienza adottata, è possibile desumere dal fatto noto; mentre il requisito della ‹‹concordanza›› richiede che il fatto ignoto sia - di regola - desunto da una pluralità di indizi gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza (cfr. Cass., sez. L, 06/08/2003,n. 11906). Dal modello di prova per presunzioni configurato dalla legge risulta che il giudice deve seguire un procedimento logico che si articola in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre che il giudice valuti in maniera analitica ognuno degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, rivestano i caratteri della precisione e della gravità, presentino cioè una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, egli deve procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati e accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta considerando atomisticamente uno o alcuni indizi (Cass., sez. 1, 13/10/2005,n. 19894). Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto - in forza di una regola d'esperienza - come conseguenza meramente probabile, secondo un criterio di normalità (Cass., sez. 2, 31/10/2011, n. 22656); è, dunque, sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull’id quod plerumque accidit (in virtù di una inferenza di natura probabilistica), sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza, mentre è da escludere che possa attribuirsi valore probatorio ad una presunzione fondata su dati meramente ipotetici (Cass., sez. L, 05/02/2014,n. 2632). Spetta, pertanto,al giudice di merito valutare la possibilità di fare ricorso a tale tipo di prova, scegliere i fatti noti da porre a base della presunzione e le regole d'esperienza, tramite le quali dedurre il fatto ignoto, valutare la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge; trattandosi di apprezzamento affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, esso è sottratto al sindacato di legittimità se congruamente motivato (Cass., sez. 3, 02/04/2009, n. 8023 ; Cass., sez. L, 21/10/2003, n. 15737 ; Cass., sez. L, 06/08/2003,n. 11906; Cass., sez. 6 - 5, 08/01/2015, n. 101). 2.2. Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., sez. U, 24/01/2018, n. 1785) hanno precisato che la denuncia di violazione o di falsa applicazione della norma di diritto di cui all'art. 2729 cod. civ. si può prospettare sotto i seguenti aspetti: aa) il giudice di merito (ma è caso scolastico) contraddice il disposto dell'art. 2729, primo comma, cod. civ., affermando (e, quindi, facendone poi concreta applicazione) che un ragionamento presuntivo può basarsi anche su presunzioni (rectius: fatti), che non siano gravi, precise e concordanti: questo è un errore di diretta violazione della norma; bb) il giudice di merito fonda la presunzione su un fatto storico privo di gravità o di precisione o di concordanza ai fini della inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota, così sussumendo sotto la norma dell'art. 2729 cod. civ. fatti privi di quelle caratteristiche e, quindi, incorrendo in una sua falsa applicazione, giacché dichiara di applicarla assumendola esattamente nel suo contenuto astratto, ma lo fa con riguardo ad una fattispecie concreta che non si presta ad essere ricondotta sotto tale contenuto, cioè sotto la specie della gravità, precisione e concordanza.Ebbene, quando il giudice di merito sussume erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione fatti concreti accertati che non sono invece rispondenti a quei caratteri, si deve senz'altro ritenere che il suo ragionamento sia censurabile alla stregua dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. e compete, dunque, alla Corte di cassazione controllare se la norma dell'art. 2729 cod. civ., oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclamazione astratta dal giudice di merito, lo sia stata anche a livello di applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta. La deduzione del vizio di falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729, primo comma, cod. civ., suppone, quindi, un'attività argomentativa che si deve estrinsecare nella puntuale indicazione, enunciazione e spiegazione che il ragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito — assunto, però, come tale e, quindi, i n facto per come è stato enunciato — risulti irrispettoso del paradigma della gravità, o di quello della precisione o di quello della concordanza. Di contro, la critica al ragionamento presuntivo svolto dal giudice di merito sfugge al concetto di falsa applicazione quando invece si concreta o in un'attività diretta ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali, in relazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato dal giudice di merito, avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo (sicché il giudice di merito è partito in definitiva da un presupposto fattuale erroneo nell'applicare il ragionamento presuntivo), o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito, senza spiegare e dimostrare perché quella da costui applicata abbia esorbitato dai paradigmi dell'art. 2729, primo comma, cod. civ. (e ciò tanto se questa prospettazione sia basata sulle stesse circostanze fattuali su cui si è basato il giudice 10 di merito, quanto se basata altresì su altre circostanze fattuali). In questi casi la critica si risolve in realtà in un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio facti, e ci si pone su un terreno che non è quello del n. 3 dell'art. 360 cod. proc. civ. (falsa applicazione dell'art. 2729, primo comma, cod. civ.), ma è quello che sollecita un controllo sulla motivazione del giudice relativa alla ricostruzione della quaestio facti; terreno che, come insegnano le Sezioni Unite, (Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014), vigente il nuovo n. 5 dell'art.360 cod. proc. civ., è percorribile solo qualora si denunci che il giudice di merito abbia omesso l'esame di un fatto principale o secondario, che avrebbe avuto carattere decisivo per una diversa decisione, occorrendo, peraltro, che tale fatto venga indicato in modo chiaro e non potendo esso individuarsi solo nell'omessa valutazione di una risultanza istruttoria. 2.3. A tali principi ha poi dato seguito la successiva giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, Cass. , sez. L, 30/06/2021, n. 18611 ; Cass., sez. 1, 25/09/ 2023, n. 27266 ), essendosi appunto affermato che spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (Cass., sez. L, 05/08/2021, n. 22366).3. Nella specie, l’illustrazione del motivo non è idonea a prospettare la falsa applicazione delle norme evocate, nei termini su indicati, ma si risolve solo nella prospettazione di pretese inferenze probabilistiche diverse sulla base della evocazione di emergenze istruttorie e talora nella prospettazione di una diversa ricostruzione delle quaestiones facti ripercorse in relazione alle varie circostanze emerse, così che non presenta le caratteristiche della denuncia di un vizio di falsa applicazione degli art. 2727 e 2729 cod. civ. Nello specifico, la Corte d’appello, tenendo presenti tutti gli elementi indiziari offerti dalle parti e quelli valorizzati dalla sentenza di primo grado, ha reputato, diversamente dal Tribunale, che la corrispondenza dell’importo complessivamente portato dagli effetti cambiari rispetto a quello del macrocanone e della fattura n. 86 del 2010, emessa successivamente alla scadenza dell’ultima cambiale, non costituissero elementi idonei a dimostrare l’avvenuto adempimento dell’obbligazione assunta dall’odierna ricorrente, ‹‹in assenza della prova di un accordo scritto atto a configurare il sottostante rapporto fondamentale e destinato a disciplinare il pagamento dei pagherò cambiari››, ben potendo la sommatoria del valore dei titoli emessi diversi tempo dopo la stipulazione del contratto di leasing costituire una tranche di pagamento attinente a rapporti diversi che pacificamente le due società avevano intrattenuto all’epoca dei fatti. Ha , pure, sottolineato come la cambiale dell’importo di euro 11.000,00, recante una data anteriore alla scadenza dell’ultimo effetto ed asseritamente emessa a titolo di interessi sul pagamento rateizzato, sebbene non riguardasse i rapporti interni tra concedente ed utilizzatrice, non aveva trova to riscontro nella emissione di corrispondente fattura o comunque in altro documento contabile, né poteva ritenersi corroborata dal preteso pagamento dell’I.V.A. relativa alla fattura n. 86/2010, in assenza di prova sia del pagamento sia di documenti fiscali attestanti il relativo pagamento, di cui non era emersa traccia nei libri contabili della fallita [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] luce di tali elementi, singolarmente considerati e complessivamente valutati, con ragionamento di tipo presuntivo e comunque tenendo conto di elementi che indubbiamente hanno le caratteristiche imposte dai richiamati artt. 2727 e 2729 cod. civ., la sentenza ha tratto il convincimento che non potesse ritenersi raggiunta la prova dell’avvenuto pagamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dell’importo di euro 240.000,00 in favore d i [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in adempimento dell’impegno assunto con la delegazione di pagamento. Per confutare tale ragionamento presuntivo, la ricorrente, con la lunga illustrazione del motivo, muove censure che non concernono l'insussistenza del requisito della gravità o quello della precisione del fatto noto, né l'impiego di elementi fattuali intrinsecamente dissonanti rispetto al fatto presunto, ma che si risolvono nella prospettazione di pretese inferenze probabilistiche diverse sulla base della evocazione di emergenze istruttorie e nella contrappo sizione di una diversa ricostruzione della stessa vicenda fattuale; la censura non individua , pertanto,né un vizio di violazione di legge né l'omesso esame circa un fatto decisivo, ma mira surrettiziamente ad una rivalutazione del materiale istruttorio acquisito al processo, che è cosa non consentita in questa sede di legittimità. Invero, non coglie nel segno neppure la dedotta violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., che non è stata prospettata nei termini precisati dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., sez. U, 07/04/2014, n. 8053 e n. 8054), perché la censura non concerne l'omesso esame di un fatto storico — da intendersi principale o secondario, e quindi di una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico, di un dato materiale la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a direche, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), da denunciare nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.— bensì la valutazione di deduzioni difensive, non inquadrabile nel paradigma della disposizione invocata, come riformulata dall'art. 54 del decreto - legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (Cass., sez. 1, 18/10/2018, n. 26305; Cass., sez. 2, 26/04/2022, n. 13024), 4. La definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., comporta l’applicazione del terzo e del quarto comma dell'art. 96 cod. proc. civ., come testualmente previsto dal citato art. 380-bis,ultimo comma , cod. proc. civ. Come chiarito dalle Sezioni Unite con la recente sentenza n. 36069/2023, ‹‹richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., l’art. 380-bis cod. proc. civ. codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore delegato, una ipotesi di abuso del processo, già immanente nel sistema processuale, giacché non attenersi alla delibazione del Presidente che trovi poi conferma nella decisione finale, lascia presumere una responsabilità aggravata sanzionabile con la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore a euro 5.000,00 (art. 96 quarto comma, cod. proc. civ., ove, appunto il legislatore usa la locuzione ‹‹altresì››) (v. Cass., sez. U, 22/09/2023, n. 27195, anche per quanto riguarda la disciplina intertemporale)››.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso . Condanna la ricorrent e al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge; al pagamento della somma di euro 10.000,00 ex art. 96, terzo comma, c.p.c. Condanna la ricorrente al pagamento della somma di euro 2 .000,00 ex art. 96, quarto comma, c.p.c. in favore della Cassa delle ammende. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115 del 20 02, dà atto della sussistenza dei pre