CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 gennaio 2015
Cassazione n. 28950/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.17582/2015 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata, in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (ADS80224030587),che la rappresenta e difende, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , P.[OSCURATO:PERSONA], 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA n. 233/2015 depositata il 26/01/2015, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, il provvedimento di rigetto n. 3229 del 2009, da parte dell’Agenzia del Territorio – [OSCURATO:PERSONA] di Trapani, del reclamo avverso l’atto con cui è stata formata una nuova particella, attraverso il frazionamento di una porzione esistente, in una zona di demarcazione tra la sua proprietà privata e la contigua fascia demaniale marittima – reclamo con cui la contribuente ha chiesto l’intestazione, nella sua consistenza originaria, della particella 884, foglio 29, all. A del Comune di Campobello di Mazara. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale, riconosciuta la propria giurisdizione, ha accolto il ricorso ed annullato il provvedimento impugnato. 3. La sentenza di primo grado è stata c onfermata in appello. 4. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, formulando sei motivi. 5. La contribuente si è costituita con contro - ricorso. 6. Fissata l'udienza pubblica del 22 settembre 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in l. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16, c. 1, senza l'intervento in presenza del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, che non hanno fatto richiesta di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 1, cod.proc.civ., il difetto di giurisdizione del giudice tributario, ai sensi degli artt. 32 cod.navigazione e 58 relativo regolamento, atteso che la contribuente ha lamentato la lesione del proprio diritto di proprietà in ordine alla individuazione della fascia destinata agli usi pubblici marittimi, che è un’attività del tutto priva di discrezionalità. 2. Con il secondo ed il terzo motivo si è lamentata, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod.proc.civ., la falsa applicazione dell’art. 2909 cod.civ., essendosi formato il giudicato applicato nei confronti di altre parti, in un giudizio, avente ad oggetto un altro terreno, a cui la contribuente è rimastra estranea, senza alcuna motivazione in ordine alle ragioni della ritenuta estensione del giudicato. 3. Con il quarto, quinto e sesto motivo si è dedotto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 e 5, cod.proc.civ., un error in procedendo, risultando l’Agenzia del Territorio, che interviene solo ai fini della trascrizione nel registro immobiliare della nuova classificazione, priva di competenza con riferimento alla delimitazione del demanio marittimo, spettante al Ministero della [OSCURATO:PERSONA], ed essendo stata rigettata l’istanza di integrazione del contraddittorio senza alcuna motivazione. 4.La contribuente si è costituita con contro- ricorso, eccependo la improcedibilità per nullità della notifica del ricorso, effettuata nei propri confronti invece che nei confronti dei procuratori costituiti nel giudizio di primo grado. 5.La Procura Generale presso la Corte di cassazione ha concluso per il rigetto del ricorso richiamando precedenti analoghi. 6. L’eccezione preliminare va disattesa in quanto, secondo l’orientamento consolidato, la notifica del ricorso per cassazione alla parte personalmente e non al suo procuratore non determina l'inesistenza, ma la nullità della notificazione, sanabile ex art. 291, comma 1, c.p.c. con la sua rinnovazione, oppure con l'intervenuta costituzione della parte destinataria, a mezzo del controricorso, secondo la regola generale dettata dall'art. 156, comma 2, c.p.c., applicabile anche algiudizio di legittimità (Sez. L, n. 24450 del 17/10/2017, Rv. 646202 -01). 7.Il primo motivo deve essere rigettato, posto che – come desumibile dai principi affermati dalle Sezioni Unite - appartiene al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversietra privati, o tra privati e P.A., aventi ad oggetto l'esistenza ed estensione del diritto di proprietà e nelle quali le risultanze catastali possono essere utilizzate a fini probatori, mentre, qualora tali risultanze siano contestate per ottenerne la variazione, anche al fine di adeguarle all'esito di un'azione di rivendica o regolamento di confini, la giurisdizione spetta al giudice tributario, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e in ragione della diretta incidenza degli atti catastali sulla determinazione dei tributi (così Sez. U, n. 19524 del 23/07/2018, Rv. 649627 - 01, che ha confermato la giurisdizione del giudice tributario sull'impugnazione da parte dei privati del provvedimento adottato dalla P.A., che aveva disposto il frazionamento d'ufficio di una precedente particella posta nella zona di demarcazione tra il demanio marittimo e la proprietà degli stessi privati, come accertata all'esito di un giudizio dinanzi al giudice ordinario – principio ribadito più volte: v. anche la più recente Sez. V, n. 23624 del 2020). Nel caso di specie, difatti, l’impugnazione della contribuente riguarda appunto la variazione catastale e non l’accertamento dell’esistenza e/o estensione del diritto di proprietà. 8.I motivi relativi all’erronea applicazione del giudicato (secondo e terzo motivo) sono inammissibili, in quanto non colgono la ratio decidendi della sentenza, che non ha fatto riferimento alla portata preclusiva del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario, ma piuttosto ha affermato che il contenzioso sulla delimitazione della proprietà demaniale si è svolto in quella diversa sede, davanti al Tribunale di Marsala ed alla Corte di appello di Palermo, che hanno concluso per la natura privata e non demaniale marittima dell’area. 9.Pure infondate risultano le censure relative all’integrazione del contradditorio (quarta, quinta e sesta censura), in quanto il presente giudizio ha ad oggetto solo la tenuta dei registri immobiliari e, secondo la prospettazione della stessa ricorrente, l’Agenzia del Territorio (ora delle Entrate), pur non avendo competenza, con riferimento allo svolgimento del procedimento di delimitazione del demanio marittimo, interviene proprio ai fini della trascrizione nel registro immobiliare delle relative classificazioni, sicché è l’unica legittimata passiva nel presente giudizio limitato alle operazioni catastali. Alle medesime conclusioni è pervenuta, del resto, già Cass.Sez. V, n. 23624 del 2020. 10.In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento in favore della contro-ricorrente delle spese di lite, che liquida nella complessiva misura di euro 2.050,00, oltre 15% per le spese generali, euro 200,00 per esborsi ed accessori come per legge